Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-04-2011) 16-05-2011, n. 19106 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Palermo, con ordinanza in data 30.9.2010, confermava l’ordinanza del G.I.P. di Palermo, in data 8/7/2010, che ha rigettato la richiesta di revoca della misura dell’obbligo di presentazione quotidiano alla P.G., nei confronti di L.A. indagato per il delitto di estorsione.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’ imputato deducendo l’erronea applicazione di legge e l’illogicità della motivazione del Tribunale, ritenuta di stile, rilevando come l’indagato svolga un’attività nuova e diversa che lo porta a non avere più rapporti diretti con i lavoratori bensì con i soli titolari delle varie imprese, come collocatore di linee telefoniche, non avendo il Tribunale motivato sull’assenza di pericolo di reiterazione del reato sulla scorta della nuova attività operata dall’indagato, rilevando come le società commerciali gestite dal predetto hanno cessato la loro attività dal settembre 2008, evidenziando anche la mancanza di elementi concreti a base del ritenuto pericolo di reiterazione del reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame ha esattamente valutato, confermando, al riguardo la valutazione del G.I.P., per quanto riguarda il pericolo di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), sia l’oggettiva gravità e modalità di esecuzione dei fatti sia la personalità dell’indagato, evidenziando come la cessazione delle società facenti capo all’indagato non elide il pericolo di reiterazione del reato che deriva dalla capacità criminosa e dagli aspetti della personalità mostrati del prevenuto.

Trattasi di valutazione di merito non illogica, incensurabile in sede di legittimità.

Sulla correttezza di tali considerazioni del Tribunale è sufficiente richiamare il principio giuridico, più volte ribadito da questa Corte e condiviso dal Collegio, che in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dai criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, sicchè non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, bensì devono essere valutate – come congruamente è stato operato nel caso di specie – situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell’indagato.

(Sez. 4, Sentenza n. 34271 del 03/07/2007 Cc. – dep. 10/09/2007 – Rv.

237240).

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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