T.A.R. Valle d’Aosta Aosta Sez. I, Sent., 16-05-2011, n. 39 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnano il provvedimento in epigrafe esponendo:

– che l’odierno controinteressato, con decreto di trasferimento del Tribunale di Aosta datato 27 luglio 2009 è divenuto proprietario dell’edificio, già di proprietà della ricorrente C.J., edificato (e non ultimato) nel Comune di SaintMarcel, sul foglio 5, particelle 211, 212, 213 e 754;

– di avere in precedenza, con atti notarili, vincolato terreni di loro proprietà al fine di permettere alla ricorrente C.J. di ottenere la concessione edilizia per la costruzione dell’edificio citato al punto precedente;

– che il controinteressato E.C. ha chiesto ed ottenuto concessione edilizia per il completamento del fabbricato, utilizzando il vincolo sui terreni dei ricorrenti, funzionale alla già rilasciata concessione edilizia.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1. Violazione delle prescrizioni di cui all’art. 31 NTA del regolamento edilizio del Comune di SaintMarcel, eccesso di potere per contraddittorietà, carenza ed illogicità manifesta della motivazione. Il vincolo costituito con atti notarili sarebbe nullo per genericità ed indeterminatezza, e si risolverebbe in una mera limitazione volontaria alla facoltà di disposizione del bene di carattere civilistico; avrebbe inoltre carattere personale e non reale.

2. Violazione delle prescrizioni di cui all’art. 31 NTA del regolamento edilizio del Comune di SaintMarcel, eccesso di potere per contraddittorietà, carenza ed illogicità manifesta della motivazione sotto altro profilo. Nella concessione impugnata si farebbe riferimento ai soli vincoli posti in essere dalla ricorrente C.J., con la conseguenza che il controinteressato E.C. non disporrebbe della estensione di terreni vincolati sufficiente alla realizzazione dell’alloggio.

3. Violazione delle prescrizioni di cui all’art. 31 NTA del regolamento edilizio del Comune di SaintMarcel, eccesso di potere per contraddittorietà, carenza ed illogicità manifesta della motivazione sotto altro profilo. In ogni caso, in considerazione della superficie del fabbricato e della necessità di computare solo i terreni vincolati effettivamente coltivati (con esclusione quindi della superficie occupata da fabbricati), il controinteressato E.C. non disporrebbe della estensione di terreni vincolati sufficiente alla realizzazione dell’alloggio.

Il Comune di SaintMarcel si è costituito in giudizio, spiegando difese in rito e nel merito.

In via preliminare, occorre delibare l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal Comune resistente, secondo cui i ricorrenti non avrebbero interesse al ricorso, in considerazione della circostanza che la concessione edilizia impugnata poggerebbe su presupposti in fatto ed in diritto già precedentemente esistenti, che avrebbero costituito base per precedenti titoli abilitativi rilasciati alla ricorrente C.J., ed i cui effetti si sarebbero ormai consolidati.

L’eccezione è agevolmente superabile sulla base della circostanza che le censure si basano sulla posizione del controinteressato e sulla mancata possibilità di considerare i vincoli costituiti dai ricorrenti come applicabili anche alla sua situazione, oltre che alla insufficienza dei terreni per ampliamento della metratura dell’alloggio nella concessione impugnata rispetto ai titoli preesistenti.

Nel merito, il Collegio ritiene però che le censure non colgano nel segno.

In punto di fatto, giova preliminarmente chiarire che gli odierni ricorrenti avevano, a suo tempo, sottoposto a vincolo terreni di loro proprietà, ai sensi dell’articolo 31 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di SaintMarcel, al fine di permettere alla ricorrente C.J. di ottenere concessione edilizia per l’edificazione del fabbricato di cui la concessione odiernamente impugnata consentirebbe il completamento; in forza del vincolo apposto sulle aree asservite dagli odierni ricorrenti, il Comune resistente aveva rilasciato, in favore della ricorrente C.J., la concessione edilizia numero 10/2005 del 30 marzo 2005, e la concessione edilizia in variante numero 10 – 2005/2008 del 4 settembre 2008.

Questione fondamentale, per come dedotta in ricorso, è se il vincolo apposto sui terreni debba essere ritenuto un vincolo reale, come tale riferibile agli immobili a vantaggio dei quali è apposto, indipendentemente dalla proprietà di questi.

L’art. 31 citato, rubricato Zone E ed Ei – Agricole, dispone, per quanto di interesse nel caso di specie, che "… A) Nelle zone E sono consentite esclusivamente nuove costruzioni (…) 4) per i fabbricati residenziali congruamente connessi alle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale (…) I fabbricati di cui al numero 4) del precedente terzo comma, previsti nello stesso corpo della sede dell’azienda o siti nelle aree di pertinenza, devono essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l’indice fondiario di mq 0,01 per ogni metro quadro di terreno coltivato dall’azienda nel Comune, con un limite massimo di mq. 250 (…) L’area asservita ai fabbricati residenziali, da specificarsi nella domanda di concessione, è vincolata, con vincolo registrato e trascritto, e non può essere utilizzata, nemmeno parzialmente, per altri fabbricati residenziali…".

Da tale articolo si evince che ai fini della edificazione in zona agricola, secondo il PRG, occorre che sussistano due diverse condizioni: anzitutto, si deve rientrare in uno dei casi integranti eccezione al divieto di edificazione; quindi, qualora si rientri in uno di tali casi eccezionali, l’ampiezza dell’edificio deve mantenersi entro determinati valori, proporzionali alla ampiezza di terreni agricoli circostanti, asserviti al fabbricato; ciò impone un vincolo di inedificabilità sulle aree asservite.

Il Collegio ritiene che il vincolo previsto dal citato art. 31 integri una cessione di cubatura da parte delle aree asservite.

La giurisprudenza amministrativa, da cui questo Collegio non ritiene vi siano motivi di discostarsi, è ferma nel ritenere che il vincolo costituito in sede di cessione di cubatura abbia natura reale: "… Ogni lotto di terreno edificabile esprime, o meglio possiede, dunque, una propria caratteristica "vocazione" o possibilità edificatoria che si esprime in termini di cubatura ammissibile o consentita. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza, la cubatura che un terreno esprime o possiede può essere alienata o ceduta indipendentemente dalla alienazione o dalla cessione del terreno medesimo, a determinate condizioni (…) L’area dalla quale la cubatura è stata sottratta diviene, per quella parte di cubatura alienata, inedificabile: e tale inedificabilità è una qualità obiettiva del fondo, che inerisce alla proprietà immobiliare e si trasferisce al trasferimento di questa, opponibile, dunque, anche ai terzi…" (TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 12 ottobre 2010, n. 4113; analogamente, Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2000, n. 3637).

I vincoli costituiti dagli odierni ricorrenti, peraltro, non appaiono, alla luce di quanto enunciato nei tre atti notarili con cui essi sono stati costituiti (atti del Notaio Giovanni Favre del 24 febbraio 2005, numeri 168312/30218 e 168312/30219, nonché del 25 gennaio 2007, n. 178526/32484, allegati al ricorso rispettivamente sub 3, 5 e 4), né generici, né indeterminati; infatti, che il vincolo sia costituito ai fini del citato articolo 31 NTA si evince dalla locuzione, identica in tutti e tre gli atti, secondo cui la richiedente la concessione "… ha presentato al Comune di Saint Marcel un progetto per la costruzione di un fabbricato rurale (…) che il Comune di Saint Marcel ha espresso parere favorevole e che per il rilascio della relativa concessione edilizia ha richiesto che al costruendo fabbricato nonché ai terreni di sua proprietà venga posto il vincolo di destinazione ad uso agricolo…".

Neppure la durata venticinquennale del vincolo costituisce ragione tale da determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato; infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il citato articolo 31 non richiede la perpetuità del vincolo, in disparte ogni considerazione sulla eventuale legittimità di un vincolo perpetuo.

Né l’ampiezza delle aree vincolate risulta insufficiente in ragione della metratura del fabbricato. I ricorrenti deducono tale insufficienza in ragione sia – motivo 2 – della mancata citazione nella concessione impugnata del vincolo apposto dal ricorrente E.B. (atto 168312/30219, citato), sia – motivo 3 – in ragione della necessità di considerare a tali fini il solo terreno coltivato.

Sotto il primo profilo, la mancata indicazione di tale atto nelle premesse della concessione edilizia non permette di considerare che i terreni a suo tempo asserviti dal ricorrente B. possano essere esclusi dal novero dei fondi vincolati, con conseguente illegittimità della concessione edilizia impugnata. Infatti, in disparte la circostanza che la relazione tecnica presentata ai fini della concessione enuncia i fondi, con la relativa superficie, contemplati nel citato atto n. 168312/30219 (foglio 21, particelle 163, 217, 234, 236, 239, 240, 241, e 260) nella parte intitolata "verifica volumetria alloggio di conduzione: terreni vincolati alla volumetria", il provvedimento impugnato è una concessione "…per l’esecuzione dei lavori di "Completamento dei lavori dell’azienda agricola", in Località Prarayer di questo comune e sulle particelle censite in Catasto al Foglio 5 Mapp. 211 Sub. 1, 211 Sub. 2, 211 Sub. 3, 211 Sub. 4, 212,2 113,754…"; in proposito, nella relazione tecnica, si legge che "…Il completamento del fabbricato fa seguito ad un progetto già concessionario ad altra ditta. Il fallimento della precedente proprietà ha comportato la messa all’asta del fabbricato rurale insistente sul foglio n. 5 del comune di SaintMarcel sui mappali n. 211, 212, 213 e 754".

Sotto il secondo profilo, i ricorrenti deducono che, essendo la superficie lorda del fabbricato residenziale pari a metri quadri 154,42, i terreni vincolati dovrebbero avere una superficie minima di metri quadri 15.442; dalla superficie totale vincolata a suo tempo dagli odierni ricorrenti, pari, secondo la relazione tecnica, a metri quadri 15.818, andrebbe sottratta la superficie lorda dei fabbricati incidenti su tali terreni; tale computo porterebbe ad una superficie coltivata disponibile pari a metri quadri 15.116,51, insufficienti secondo l’indice di cui all’articolo 31 citato, a consentire la realizzazione del fabbricato residenziale.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non appare illogico interpretare l’articolo 31 citato nel senso di prendere in considerazione l’intera superficie dei mappali su cui sorgono i fabbricati; più specificamente, non appare manifestamente illogico che la locuzione " terreno coltivato dall’azienda nel Comune" sia interpretata nel senso di terreno dedicato all’attività dell’azienda agricola, ivi compresi "…i fabbricati residenziali congruamente connessi alle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale…" (art. 31, lett. A, n. 4); ciò perché il fine urbanistico del citato articolo 31, con riferimento ai fabbricati residenziali, appare essere quello di favorire l’insediamento abitativo del titolare dell’azienda agricola nell’ambito dell’azienda stessa, profilo questo accennato nell’ambito del primo motivo di ricorso ma non specificamente dedotto, né argomentato, come censura.

Il Collegio è dell’avviso che, in ragione dell’evoluzione della vicenda, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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