T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 16-05-2011, n. 820 Personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’odierno ricorrente, all’epoca assistente della Polizia di Stato, contesta con il presente gravame, siccome asseritamente illegittima per violazione di legge e per eccesso di potere sotto diversi profili, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria irrogatagli dal dirigente del II reparto mobile di Padova nella misura di 3/30 di una mensilità di stipendio per aver aperto senza alcuna autorizzazione una busta contenente documenti riservati dell’Amministrazione (che avrebbe dovuto restituire alla Direzione Centrale di Sanità) ed averla allegata ad una querela presentata all’Arma dei Carabinieri per un asserito abuso d’ufficio in relazione ad una specifica richiesta di sottoposizione ad accertamenti sanitari (il ricorrente, avendo manifestato fin dal 2004 una malattia rientrante nella sfera neuropsichica, era sottoposto alla c.d. "sorveglianza medica periodica": cfr. il doc. 7 della difesa erariale).

Resisteva in giudizio l’intimato Ministero dell’Interno eccependo l’infondatezza del ricorso, del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 27 aprile 2011.
Motivi della decisione

Con un’articolata serie di doglianze il ricorrente lamenta, in buona sostanza: 1) l’inesistenza di qualsiasi norma che punisca il fatto di presentare una quereladenuncia all’Arma dei Carabinieri; 2) la mancata, tempestiva contestazione della mancanza disciplinare nel momento in cui egli asserisce di aver dichiarato al dott. Guerri che si sarebbe recato presso la stazione dei Carabinieri per proporre querela in relazione al contenuto della busta "riservata"; 3) l’illegittimità della reiterazione dell’assoggettamento ad accertamenti psicoattitudinali già espletati al momento dell’assunzione in servizio; 4) l’omessa informazione sui motivi per cui avrebbe dovuto recarsi a Roma per sottoporsi ad esami clinici; e 5) la mancata motivazione circa l’irrogazione della pena pecuniaria in una misura intermedia, atteso il previsto "range" da 1/30 a 5/30.

Orbene, seguendo l’ordine innanzi esposto deve evidenziarsi quanto di seguito.

1.- Il ricorrente non è stato punito per aver presentato una querela agli organi di polizia giudiziaria – fatto del tutto irrilevante -, ma, come risulta evidente dalla lettura del provvedimento sanzionatorio, per essersi appropriato di una busta contenente documenti riservati che aveva l’obbligo di consegnare al destinatario ivi indicato e che, invece, aveva consegnato a terzi.

2.- In tema di procedimento disciplinare nei confronti del dipendente pubblico l’art. 103, II comma del TU n. 3/57 (applicabile al procedimento sanzionatorio a carico del personale di PS ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 737/81) non mira a vincolare l’Amministrazione all’osservanza di un termine fisso per la contestazione degli addebiti, ma indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti ed alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedurale (cfr, ex pluribus, CdS, I, parere 4.4.2007 n. 4660/06). Nel caso di specie, ove il fatto è stato conosciuto dall’Amministrazione il 12 settembre 2005, la contestazione di esso come suscettibile di sanzione è stata effettuata dall’Amministrazione il successivo 22 settembre, in termini dunque certamente tempestivi.

3.- La sottoposizione, nel corso del rapporto d’impiego, del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato a visite mediche, anche programmate e periodiche, ai fini della verifica della permanenza dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio è espressamente prevista dall’art. 2 del DM dell’interno 30.6.2003 n. 198: era conseguentemente legittimo l’ordine di servizio alla stregua del quale il ricorrente doveva presentarsi presso la Direzione centrale di sanità del Ministero dell’interno per essere sottoposto ad accertamenti sanitari.

4.- Quanto annotato al precedente punto è sufficiente a dar ragione dell’infondatezza dell’assunto del ricorrente secondo cui non sarebbe stato informato dei motivi di sottoposizione ad ulteriori accertamenti sanitari da espletarsi presso la Direzione di Roma: come, invero, risulta anche dalla nota 27.11.2004 del Dirigente l’ufficio sanitario di Padova, dott. Cardile, in atti (doc. 1, all. al doc. 7 dell’avvocatura distrettuale), il ricorrente era sottoposto a "sorveglianza medica periodica" ai sensi dell’art. 2, II comma del DM n. 198/03 in quanto soggetto che aveva "sofferto di malattie della sfera neuropsichica", sicchè non poteva non essere a conoscenza della necessità di assoggettarsi ad accertamenti sanitari programmati al fine di accertare la persistenza del requisito dell’idoneità fisicopsicoattitudinale al servizio (requisito che, nelle more del presente giudizio, è stato poi effettivamente riscontrato insussistente, con conseguente dispensa dal servizio a decorrere dal 17.7.2007: cfr. la nota 4.3.2011 del II reparto mobile di Padova prodotta dalla difesa erariale in data 11.3.2011).

5.- In relazione, infine, alla misura della pena pecuniaria inflitta va osservato che in sede di procedimento disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti la valutazione circa la gravità dei fatti commessi ai fini dell’irrogazione di una sanzione disciplinare è estrinsecazione di discrezionalità amministrativa ed in quanto tale è insindacabile dal giudice amministrativo, salvo che in ipotesi – non ricorrenti nel caso di specie – di eccesso di potere nelle sue varie articolazioni di natura sintomatica, fra cui l’evidente sproporzionalità della misura disciplinare adottata rispetto alla gravità dei fatti accertati (cfr., ex multis, CdS, IV, 16.10.2009 n. 6353; VI, 20.1.2009 n. 262).

6.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è infondato e va respinto: l’infondatezza del gravame comporta, evidentemente, l’infondatezza della domanda di risarcimento del pregiudizio asseritamente connesso con l’affermata illegittimità dell’impugnato provvedimento, riscontrato invece immune dai denunciati vizi.

Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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