T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 16-05-2011, n. 818 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento 14.6.2006 n. 1542 l’Università di Padova indiceva una selezione per la progressione verticale in categoria D, posizione economica D1 riservata al personale tecnico amministrativo in servizio inquadrato nella categoria C.

Presentavano domanda i signori B.C. e G.L., entrambi in attività presso il Dipartimento di principi e impianti di ingegneria chimica.

Nella seduta del 17.7.2006 la commissione giudicatrice, nominata con decreto 30.6.2006 n. 34783, determinava i criteri per la valutazione delle prove d’esame ripartendo il previsto punteggio (60 punti) in misura identica (30 punti) tra la prova pratica e quella orale e rimettendosi, quanto ai criteri per la valutazione dei titoli, a quelli indicati nella tabella allegata all’avviso di selezione.

Espletate le prove concorsuali e vagliati, nelle more, i titoli alla stregua dei citati criteri, la commissione formulava la graduatoria provvisoria redigendo la relazione conclusiva.

I predetti atti, che vedevano vincitore il sig G.L. con punti 81/100, venivano quindi approvati con provvedimento 2.8.2006 n. 42215 dell’Università.

Avversava tale determinazione l’odierno ricorrente, secondo graduato con punti 76,5/100, contestando, in particolare, la valutazione effettuata dalla commissione dei titoli sia propri che del controinteressato.

Resisteva l’Università di Padova rilevando l’insindacabilità e, comunque, la correttezza del giudizio espresso dalla commissione e, pertanto, l’infondatezza del proposto gravame, del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 27 aprile 2011.
Motivi della decisione

1.- Con la prima, articolata censura il ricorrente lamenta l’erronea valutazione dei propri titoli, nonché, relativamente al solo punto 1 (formazione certificata permanente), un eccesso di due punti attribuiti al controinteressato.

La censura deve essere esaminata muovendo dal consolidato orientamento relativo all’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nel valutare i titoli posseduti da ciascun candidato in seno alle procedure selettive (siano esse finalizzate all’accesso al pubblico impiego, che alla progressione di carriera dei pubblici dipendenti).

Il principio in oggetto è stato costantemente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa che si è spinta ad affermare che la misura del punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice di un concorso ad ogni singolo titolo costituisce tipica esplicazione di discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento (CdS, IV, 31.3.2009 n. 2006; VI, 6 giugno 2008 n. 2732; V, 5 febbraio 2007, n. 437).

In altre parole, la commissione di concorso è titolare di un ampio potere discrezionale nell’attribuzione ai candidati del punteggio spettante per i titoli da essi posseduti nell’ambito della previsione del punteggio massimo predeterminato nel bando, graduando la rilevanza e l’importanza dei vari titoli, ma l’esercizio del potere non sfugge al sindacato di legittimità in relazione al rispetto dei principi di logicità, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà cui esso deve essere improntato, in omaggio ai principi di cui all’art. 97 cost..

1.1.- Ciò precisato, l’attribuzione all’odierno ricorrente di un punteggio pari a zero per il titolo sub 2a), relativo alla "attività prestata in posizioni professionali con autonomia funzionale e capacità organizzative e/o di relazione", appare non solo non illogica, ma giustificata alla stregua della considerazione che il ricorrente non risulta investito – non ha, infatti, prodotto il relativo provvedimento e, anzi, ha affermato di non percepire alcuna indennità di responsabilità – di funzioni di responsabilità nell’ambito dell’officina meccanica del dipartimento di chimica ove presta servizio.

1.2.- Coerentemente, pertanto, la commissione ha assegnato al ricorrente, per il titolo previsto sub 3), il punteggio (9 su 10, e cioè quasi il massimo) relativo ai punti a) e b): né può trovar credito la pretesa dell’interessato di ottenere in via giurisdizionale il punteggio massimo di 10, atteso che, come si è detto, l’attribuzione del punteggio impinge nel merito dell’azione amministrativa, né il giudice può sostituirsi alla commissione.

1.3.- Le medesime considerazioni valgono anche per la categoria sub 5), relativa ai "titoli culturali e professionali", con riguardo al punto "d2." (pubblicazioni): la valutazione dei titoli professionali e culturali rientra nella discrezionalità della commissione, ed è impedito al giudice amministrativo in sede di legittimità il sindacato sulle modalità della sua concreta esplicazione, salvo il caso in cui queste non trasmodino in ipotesi evidentemente illogiche, incongrue e comunque prive di razionalità. Ad ogni buon conto va osservato che l’art. 7 dell’avviso di selezione stabilisce che "sono considerate pubblicazioni valutabili le opere…edite…e gli estratti di stampa": nel novero delle quali non rientrano certamente le "produzioni di disegni tecnici in Autocad adottati per due tesi di laurea".

Quanto, invece, al punto "d1." (incarichi speciali) della medesima categoria sub 5), è lo stesso ricorrente che giustifica la mancata assegnazione di qualsiasi punteggio nei propri confronti: ammette, infatti, che non gli è mai stato attribuito alcun incarico.

1.4.- Vanno infine esaminate le posizioni del ricorrente e del controinteressato in merito alla categoria di titoli sub 1a), relativa ai "corsi di formazione o crediti formativi pertinenti", ove il ricorrente contesta la mancata attribuzione a se stesso di 0,5 punti e l’eccedente attribuzione al vincitore di 2 punti.

A prescindere, invero che non è suscettibile di sindacato giurisdizionale la valutazione della pertinenza di un corso di formazione con le mansioni che i concorrenti sarebbero stati chiamati a svolgere, va osservato che anche qualora si riconoscesse al ricorrente il rivendicato punteggio di 0,5 e si togliessero 2 punti al controinteressato (effettivamente, il punteggio massimo previsto per il titolo sub "1a" è pari a 6 punti, non a 8 punti), la graduatoria finale non muterebbe, in quanto quest’ultimo rimarrebbe comunque vincitore (con punti 79/100) seguito dal ricorrente (con punti 77/100).

2.- Quanto alla censura di difetto di motivazione nell’attribuzione del punteggio ai singoli titoli, sollevata con il secondo ed il quarto motivo di ricorso, è sufficiente osservare che la valutazione dei titoli dei candidati partecipanti ad una procedura concorsuale è correttamente svolta allorché la commissione abbia preventivamente definito, in modo adeguato e razionale, tutti i criteri generali di valutazione dei titoli e, sulla base di tali parametri, abbia proceduto all’apprezzamento dei dati offerti da ciascun candidato, non potendosi, quindi, considerare carente la motivazione esposta mediante un punteggio numerico, congruente con i criteri in precedenza enunciati (cfr., per tutte, CdS, V, 26.5.2003 n. 2846).

3.- Relativamente, infine, alla dedotta violazione delle regole procedimentali del concorso (durante la prova pratica non era presente la commissione al completo), va osservato che, come risulta dal verbale n. 2 e come consente l’art. 13, u.c. del DPR n. 487/94, "durante lo svolgimento della prova almeno due dei membri della Commissione hanno curato la vigilanza e l’osservanza delle disposizioni di legge".

4.- per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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