Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-05-2011, n. 2982 Localizzazione di centrali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con determinazione del dirigente della Provincia di Alessandria del 7.8.2008 è stata rilasciata alla società V. E. s.r.l., previa conferenza di servizi, l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la costruzione di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse vegetali da localizzare in Comune di V. nel sito della ex cartiera di V..

1.1. Il provvedimento è stato impugnato in primo grado, con ricorso n. 1414/2008, dall’ Associazione "Forum Permanente degli Abitanti e Associazioni Alta Val Lemme", la cui finalità primaria, giusta atto notarile del 25 ottobre 2008 è di esercitare "un controllo democratico ed efficace del territorio, favorendo la partecipazione diretta degli abitanti e delle associazioni, monitorando l’operato delle istituzioni con l’obiettivo di ripristinare e tutelare adeguate condizioni di vita e di lavoro". Altre finalità del "Forum" sono di "salvaguardare il patrimonio culturale, artistico, ambientale e paesaggistico a vantaggio degli abitanti e di chi soggiorna in valle per alcuni periodi dell’anno favorendo una riconversione abitativa dei manufatti architettonici" e di promuovere iniziative per una più larga partecipazione degli abitanti alle scelte di modificazione del territorio urbano e rurale (terzo valico, centrale e biomasse, terme, smaltimento rifiuti ecc.).

1.2. Il provvedimento è stato contestualmente impugnato da sette cittadini residenti in comune di V., nelle immediate vicinanze del sito destinato all’impianto.

1.3. I ricorrenti hanno presentato istanze di accesso, in seguito alle quali la comunità Montana Alta Val di Lemme – Alto Ovedese – trasmetteva copia della deliberazione di giunta n. 34 del 26 maggio 2008 e la provincia di Alessandria consegnava gli atti presentati dalla società V. E..

2. Nel ricorso sono stati dedotti quattro motivi: il primo di violazione degli artt. 12, D.Lgs. n. 387/2003 e 10 della L. Reg. Piemonte n. 40/1998 e dell’art. 269, T.U. ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in quanto il progetto non sarebbe stato sottoposto alla procedura di verifica prevista dall’art. 10, L. Reg. Piemonte n. 40/98 e non recherebbe la descrizione del tipo, quantità e caratteristiche merceologiche dei combustibili da utilizzare; il secondo motivo, di carente istruttoria circa la natura di sottoprodotto dei prodotti di cui si prevede l’impiego nel ciclo di funzionamento dell’impianto; il terzo motivo, di difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento non rinvenedosi nei documenti un progetto di "tele calore" né la descrizione dell’estensione dell’area interessata dall’impianto; il quarto motivo di difetto d’istruttoria dell’approvazione del progetto da parte della Comunità Montana Val di Lemme, in quanto il progetto non supera le perplessità del Responsabile dell’Ente ed è carente di motivazione per aver disatteso il contrario parere di regolarità tecnica senza i necessari approfondimenti.

2.1. Innanzi al giudice di primo grado si sono costituiti la Provincia di Alessandria, la controinteressata V. E. s.r.l.

2.2. La ricorrente ha interposto un atto per motivi aggiunti, per integrazione del contraddittorio.

2.3. Nel prosieguo, si è costituito il Comune di V. ed hanno spiegato intervento ad adiuvandum Legambiente Onlus, Comitato Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.

3. Con la sentenza n. 2292 del 25 settembre 2009, il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte:

3.1. in rito:

a) dichiarava inammissibile il ricorso nei confronti dell’Associazione Forum permanente, in accoglimento dell’eccezione proposta da V. E. S.r.l. rilevato che la stessa era portatrice di un interesse diffuso o adespota e non di un interesse differenziato e qualificato, in quanto il patrimonio ambientale e paesaggistico che essa si propone di salvaguardare è res communis omnium e considerato che l’associazione stessa era priva del requisito della rappresentatività della collettività locale di riferimento, in quanto costituita da sole nove persone, alcune delle quali portanti lo stesso cognome.

b) respingeva l’eccezione d’inammissibilità per difetto di legittimazione a ricorrente nei confronti dei cittadini residenti, sigg.ri L. Balestro, S. Balestro, R.E. Cavo, G. Cavo, A. Porzio, R.M Carlini, rilevata la loro posizione giuridica differenziata sorretta da adeguato principio di prova in ordine al verosimile danno che deriverebbe loro dall’esercizio dell’impianto in questione: i ricorrenti avevano prodotto una perizia tecnica di stima recante contezza della titolarità di diritti reali su alcune cascine di origine rurale dotate di infrastrutture e terreni agricoli circostanti, collocati ad una distanza oscillante tra 100 e 700 ml. dal sito ove sarebbe dovuto sorgere l’impianto contestato significativamente pregiudicati per il valore immobiliare e sottoposti ad incremento del traffico pesante, a rumore costante e ad emissioni derivanti dal ciclo produttivo dell’impianto oltre che alla percezione di odori residuali discendenti dal predetto ciclo industriale;

c) accoglieva l’eccezione d’inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Onlus, avendo Legambiente partecipato ai lavori della conferenza dei servizi del 19.02.2008 ed essendo legittimato a proporre tempestivo ricorso avverso i provvedimenti o anche intervento purché entro il termine decadenziale.

3.2. in merito:

d) respingeva il primo motivo con richiamo al principio dell’onnicomprensività dell’autorizzazione unica e sull’assunto che l’impianto non dovesse essere assoggettato né alla verifica né alla valutazione prescritte dagli artt. 4 e 10 della L.Reg. Piemonte n. 40/1998 e dall’All.to B2 p.35 alla predetta legge regionale.;

e) respingeva l’ulteriore doglianza di violazione dell’art. 269 del Codice dell’ambiente, ravvisando nella documentazione della società V. a corredo dell’autorizzazione unica, l’indicazione delle caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo;

f) respingeva il secondo motivo di violazione dell’All. X, parte I, Sez. IV del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 183, comma 1 lett. p) dello stesso decreto, non ravvisando, sulla scorta della documentazione presentata da V., la conferma dell’esclusivo utilizzo di biomasse definite all’allegato X al codice dell’ambiente, dell’uso di combustibile fossile (gasolio) e dei vincoli negoziali tra la V. e i soggetti produttori dei materiali descritti nel piano di approvvigionamento;

g) respingeva la censura sull’impiego di combustibile fossile per l’accensione dell’impianto e l’alimentazione della caldaia di bakup, considerato l’impegno della società V. ad alimentare tale caldaia, prevista per assicurare la continuità del servizio di teleriscaldamento anche durante le fermate programmate, con gas metano, appena disponibile la connessione con la rete.

h) respingeva la censura circa la classificazione di taluni prodotti derivati dalle varie filiere non come sottoprodotto ma come rifiuto, in ragione della specifica e dettagliata prescrizione generale del provvedimento impugnato circa l’impegno dell’Azienda ad impiegare come unico combustibile la biomassa vegetale non trattata se non meccanicamente con le caratteristiche indicate;

i) respingeva la censura di violazione dell’art. 183, co. 1, lett. p), d.lgs. n. 152/2006, in forza del quale l’impiego del sottoprodotto deve avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione individuato e definito: ciò con richiamo alla prescrizione secondo cui la biomassa vegetale da utilizzare per l’alimentazione dell’impianto dovrà "essere trasferita direttamente dal luogo di produzione alla centrale di V. E. senza alcun passaggio intermedio" e con rinvio al Piano preliminare di approvvigionamento, la cui sezione 3 a pag. 13 descrive minuziosamente le caratteristiche del combustibile precisando che "l’impianto di cogenerazione utilizzerà come combustibile esclusivamente biomassa vegetale non trattata e cioè legno vergine, scarti agricoli e scarti legnosi che non abbiano subito trattamenti di tipo chimico";

l) respingeva la censura di difetto di vincoli negoziali per la fornitura della biomassa e di stima delle potenzialità delle varie filiere relativamente alle fonti di approvvigionamento del combustibile: ciò con rinvio alle analisi effettuate dalla V., alla convenzione del 29.5.2008 con la Comunità montana, che garantisce un consistente apporto di biomassa stimato in circa 9.000 tonnellate annue, alla fissazione delle condizioni preliminari di fornitura del prodotto di cui al verbale di riunione del 7.1.2008 svoltasi con varie Confederazioni agricole locali;

m) respingeva il terzo motivo del ricorso di difetto di istruttoria e di motivazione con richiamo al progetto tecnico sulla "Rete di teleriscaldamento di V.", nel quale è previsto il collegamento "con un collettore principale del Distretto Energetico al centro abitato di V. situato a circa 3 km e servirà attraverso una rete di distribuzione capillare sia il centro storico di V. che le frazioni di Isolazza, San Nazzaro e Fornaci" e il progressivo allacciamento di altre utenze pubbliche e private;

n) respingeva per tardività il quarto motivo avverso la deliberazione della Giunta della Comunità Montana Alta Val di Lemme – Alto Ovadese n. 34 del 26.5.2008, trasmessa alla ricorrente Carlini M.R. in data 11.10.2008;

3.2.1. ancora in merito:

o) respingeva il primo motivo aggiunto di violazione degli art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e 14 e seguenti della l. n. 241/1990 sull’assunto che le integrazioni e i chiarimenti possono essere domandati dall’Amministrazione anche per più di una sola volta, qualora dirette a consentire la più rapida conclusione del procedimento e la più celere evasione del’istanza presentata dal privato e sottoposta al contestuale esame tipico tratto dalla conferenza di servizi, non essendo correlato alcun effetto preclusivo all’eventuale reiterazione delle richieste medesime;

p) respingeva la censura secondo cui alla conferenza di servizi decisoria non potrebbero essere ammessi a partecipare i rappresentati del soggetto privato istante, ritenuto che costituisce preciso onere dell’Amministrazione procedente, in caso di adozione di modelli concertati di formazione del provvedimento, quali accordi di programma o conferenze di servizi, individuare tempi e modi tali da consentire la partecipazione del privato i cui interessi siano intaccati dall’agire provvedimentale concertato;

q) respingeva la censura di violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del principio del procedimento unico per illegittimità del parere dell’ARPA perché trasmesso con nota in data 11.6.2008, solo dopo che la conferenza di servizi decisoria del 3.6.2008 aveva concluso i suoi lavori, in assenza di un criterio di formalizzazione in un testo scritto, coevo alla riunione del consesso, del parere di competenza di ciascuna delle amministrazioni intervenute ai lavori della conferenza di servizi;

r) respingeva il secondo motivo aggiunto di violazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e degli artt. 1 e seguenti del D.P.G.R. 16.11.2001, n. 16/R (regolamento recante disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza), non ravvisando la necessità che il progetto dell’impianto, limitrofo ad un’area SIC (sito di interesse comunitario) denominata "Capanne di Marcarolo" non fosse stato sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza, come invece richiesto dalla conferenza di servizi del 19.2.2008, che raccomandava di approfondire l’eventuale impatto dell’impianto sulle predette aree e di individuare anche opere di minimizzazione ambientale: il regolamento regionale disciplina il procedimento di valutazione di incidenza, conformemente all’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, unicamente per gli impianti rientranti nelle tipologie definite agli allegati A e B della L.Reg. Piemonte n. 40/1998, dal quale esula l’impianto in controversia poiché, pur producendo acqua calda e vapore, sviluppa una potenza inferiore a 50 MW termici (per l’esattezza, solo 15 MW), né in quella del punto 22 dell’Allegato A2 che assoggetta a verifica di assoggettabilità o valutazione solo gli impianti produttori di energia elettrica, vapore ed acqua calda sanitaria di potenza superiore a 150 MW termici;

s) respingeva il terzo motivo aggiunto, prima parte, in quanto ripropositivo delle censure già svolte con il secondo motivo, incentrate sulla dedotta illegittimità dell’autorizzazione per effetto della circostanza che negli stessi verbali delle tre conferenze di servizi le Amministrazioni rilevavano che alcune tipologie di combustibili di cui era previsto l’impiego sono da qualificare rifiuto e non possono essere ricondotte alla definizione di sottoprodotto di cui all’art. 183, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006;

t) respingeva il terzo motivo aggiunto, seconda parte, perché ripetitivo delle doglianze svolte nel terzo motivo del ricorso introduttivo, concernenti l’essenzialità della realizzazione della rete di teleriscaldamento, rilevata nelle varie conferenze di servizi e considerata condizione dell’attuabilità ed assentibilità dell’impianto de quo per via della compensazione ambientale che genera in conseguenza della disattivazione degli impianti di riscaldamento domestici.

4. La sentenza è appellata in via principale dal "Forum Permanente degli Abitanti e Associazioni Alta Val Lemme", che deduce:

4.1. in punto di fatto:

a) che al momento della proposizione del ricorso il Forum Permanente vantava fra le 100 e le 145 adesioni e non 9 adesione: tali erano i soli soggetti che avevano sottoscritto l’atto costitutivo;

b) che è irrilevante lo stesso cognome dei soggetti, essendo questo un fatto tipico delle popolazioni di montagna;

4.1. in punto di diritto e in via preliminare:

che l’interesse diffuso diventa collettivo qualora: -lo statuto dell’ente preveda come fine istituzionale la protezione di un determinato bene a fruizione collettiva; -l’ente sia in grado di realizzare le proprie finalità; -l’organismo collettivo sia portatore di un interesse localizzato;

che la sentenza impugnata non ha considerato che: -le finalità statuarie dell’associazione consistono nella salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio della zona; -il numero degli aderenti raggiunge oramai i 160 soggetti; -l’associazione operava da molto tempo prima del 25 ottobre 2008, data della sua costituzione;

che i fattori di incisione dell’interesse collettivo riconosciuti nei confronti degli abitanti, quali il depauperamento immobiliare operano anche nei confronti della collettività;

4.2. in punto di diritto e ancora in rito:

che erroneamente il ricorso è stato dichiarato inammissibile nei confronti della delibera della Giunta della Comunità Montana n. 34 del 26 maggio 2008, in quanto nella seduta della conferenza di servizi del 2 gennaio 2008 non si fa cenno alla predetta delibera che è stata acquisita tramite ordinanza di accesso perché non conosciuta: la delibera era stata pubblicata all’Albo pretorio della Comunità Montana e non a quello del comune di Bosio ove ha sede la stessa Comunità Montana;

4.2.1. in punto di diritto e nel merito:

I) violazione dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 in combinato disposto con l’art. 10 della la L. Reg. Piemonte artt. 12 e dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 in combinato disposto con l’art. 269, T.U. ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006:

I.1) erroneamente la sentenza ha ritenuto che l’impianto in questione non fosse compreso fra quelli di cui al punto 5, dell’allegato B" della L. Reg. Piemonte n. 40/1998 in quanto comunque produce energia elettrica, vapore ad acqua calda con potenza termica complessiva inferiore a 50 MW senza peraltro accertare che l’inclusione o meno dell’impianto al n. 36 dell’allegato B2 in quanto l’impianto in caso produce energia elettrica; l’impianto doveva essere sottoposto a procedura di verifica in quanto produce energia elettrica e vapora ad acqua calda, indipendentemente dalla potenza complessiva.

I.2) violazione dell’art. 269, T.U. ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006: le caratteristiche tecniche e merceologie dell’impianto risultano da un verbale redatto dalla società;

II) violazione dell’allegato X, Parte I, Sezione IV de T.U. ambiente e violazione dell’art. 183, D.Lgs. n. 152/2006

II.1) i combustibili indicati dalla società nelle coltivazioni destinate a rapido accrescimento non fanno parte delle definizione di sottoprodotti e devono essere sottoposto a trattamenti particolari a stoccaggio prime di essere impiegati come combustibile

III) difetto d’istruttoria e di motivazione: in nessun documento presentato dalla società si rinviane un progetto di telecalore;

IV) violazione dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 e degli artt. 14 segg. della Legge n, 241/1990: il giudice non si è avveduto che il parere dell’ARPA è stato redatto prima della riunione decisoria della conferenza dei servizi;

V) violazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e degli artt. 1 e seguenti del D.P.G.R. 16.11.2001, n. 16/R: non è stata effettuata la valutazione di incidenza dell’impianto.

4.3. Si sono costituiti in giudizio per la Camera di Consiglio del 19 febbraio 2010:

4.3.1. il Comune di V. il 15 febbraio 2010, con memoria e documenti.

4.3.2. l’Associazione Forum Permanente degli Abitanti e delle Associazioni Alta Val di Lemme ha depositato documenti in data 8 febbraio 2010 ed altri documenti in 15 febbraio 2010.

4.3.3. In data 15 febbraio 2010, il Comune di V. ha depositato relazione sul bilancio ambientale redatta dal Politecnico di Toorino;

4.3.4. La società V. E. il 18 febbraio 2010, con controricorso e appello incidentale. Nel controricorso è ribadite la dimensione esigua dell’impianto sia per taglia che per localizzazione ed è riaffermata la sua estraneità alla L.R. n. 40 del 1998 per quanto attiene alla verifica di compatibilità o alla VIA. Ha poi dedotto che l’impianto come tale deve qualificarsi come impianto termico perché alimentato con combustibili al fine di produrre acqua calda e/o vapore e/o energia ed è costituito da un focolare, da uno scambiatore di calore e da un bruciatore: ricade perciò nella previsione di cui all’allegato B2 n. 35 della L.R. n. 40/1998. Ha infine contestato tutte le avverse eccezioni e deduzioni.

4.3.5. Nel contestuale appello incidentale, la società ha contestato la qualità di parte ricorrente nei confronti dei sigg.ri L. Balestro, S. Balestro, R.E. Cavo, G. Cavo, A. Porzio, R.M Carlini, nei cui confronti era stata disattesa l’eccezione d’inammissibilità in quanto viciniores dell’impianto da realizzare: nell’appello incidentale si sostiene la necessità della piena prova del danno non essendo sufficiente il solo principio di prova.

4.3.6. L’Associazione Foruum Permanente Alta Val di Lemme ha depositato documenti in data 17 febbraio 2010.

4.3.7. La Provincia di Alessandria si è costituita con memoria del 18 febbraio 2010 depositando memoria opponendosi ai motivi di appello.

4.4. Successivamente alla Camera di consiglio.

4.4.1. La società V. E. ha depositato il 23 febbraio 2010 relazione tecnica.

4.4.2. L’Associazione Forum Permanente degli Abitanti e delle Associazioni Alta Val di Lemme ha depositato memoria l’11 giugno 2010 e il 1° luglio 2010

4.4.3. Il Comune di V. ha depositato memoria.

5. Nel corso dell’udienza del 13 luglio 2010, l’Associazione Forum Permanente degli Abitanti e delle Associazioni Alta Val di Lemme ha depositato istanza istruttoria.

DIRITTO

1. E’ impugnata la sentenza in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso dell’ Associazione "Forum Permanente degli Abitanti e Associazioni Alta Val Lemme" avverso l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, del dirigente della Provincia di Alessandria, previa conferenza di servizi, per la costruzione di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse vegetali da localizzare in Comune di Voltaggionel sito della ex cartiera di V..

2. Nella sentenza impugnata è in particolare disatteso il primo motivo circa la necessità di assoggettare l’impianto a verifica ed alla valutazione prescritte dagli artt. 4 e 10 della L.Reg. Piemonte n. 40/1998 e dall’All.to B2 n. 35 alla predetta legge regionale.

2.1. Nel riproporre la censura, il "Forum" contesta le affermazioni di controparte secondo cui l’allegato A2 alla L.R. n, 40/ 1998 includerebbe tra gli impianti sottoposti a VIA i soli impianti termici per la produzione di energia elettrica vapore ed acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW (n.22) e in quanto l’allegato B2 della L. R. includerebbe fra gli impianti sottoposti alla fàse di verifica della Provincia solamente gli impianti termici per la produzione di energia elettrica a vapore ed acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW" (n. 35).

2.2. Il "Forum" sostiene che l’impianto di che trattasi sarebbe senz’altro compreso fra gli impianti da sottoporre alla VIA regionale e/o alla fase di verifica, in quanto il n. 35 dell’allegato B2 alla L.R. n. 40/1998 fa riferimento unicamente agli impianti termici per la produzione di vapore ed acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, giusta la deliberazione del Consiglio Regionale del 30 luglio 2008 che ha modificato alcune categorie degli allegati alla L.R. n. 40/1998.

2.3. Fra gli impianti esclusi da VIA regionale o da verifica non rientrerebbero quelli -come l’impianto in ricorso- che producono, oltre che vapore ed acqua calda, anche (e soprattutto energia elettrica) che viene venduta all’ENEL

2.4. Essendo esclusi dalla procedura di verifica solo gli impiantì termici che producono vapore ed acqua calda con potenza termica complessiva inferiore a 50 MW, sarebbero, invece, assoggettati a VIA regionale o a verifica gli impianti che producono energia elettrica, vapore ed acqua calda, indipendentemente dalla potenza termica complessiva.

2.5. Inoltre, l "esclusione di cui all’allegato A2 n. 22 è riferita alla sola procedura di VIA ma non dalla procedura di verifica: perciò l’impianto in questione avrebbe comunque dovuto essere assoggettato alla procedura di verifica, in quanto produce energia elettrica, vapore ed acqua calda.

2.6. In ogni caso, l’impianto di che trattasi è un impianto industriale non termico per la produzione di energia elettrica vapore ed acqua calda e non solamente un impianto termico, giusta la definizione di cui all’art. 283 del D.Lgs. n, 152/2006, laddove -alla lettera a)- precisa che un impianto termico è "un impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo: è infatti "generatore di calore" qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre acqua calda e vapore, costituito da un focolare, uno scambiatore di calore e un bruciatore; non può definirsi impianto solamente termico l’impianto che produce anche e soprattutto energia elettrica.

3. In relazione ai punti 2.3. – 2.4. – 2.5. – 2.6 è perciò necessario disporre verificazione.

4. Nell’appello sono altresì riproposte le censure inerenti la conformità al Codice dell’ambiente delle caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo.

4.1. In particolare, i ricorrenti affermano che fra le modalità operative di approvvigionamento sono compresi anche "i residui di potatura, ossia i sarmenti ed i residui di potatura di alberi da frutto, il cui uso quale biomassa è assoggettato a particolari vincoli e restrizioni di cui al D.M. 186/2006: vincoli e prescrizioni non contemplati nell’autorizzazione.

5. In relazione al punto 4.1. è perciò necessario disporre verificazione.

6. Quale organismo verificatore è designato il Politecnico di Torino Dipartimento di Energetica – DENER – al cui direttore è data facoltà di designare il soggetto che procederà all’adempimento in contradditorio con un rappresentante del Forum Permanente degli Abitanti e Associazioni Alta Val Lemme, della Provincia di Alessandria e della società V. E..

6.1. Deve essere pertanto sospesa ogni decisione sulla presente causa in attesa degli adempimenti relativi alla verificazione in questione, da espletare entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notifica se anteriore, della presente decisione,
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, non definitivamente decidendo

– dispone verificazione a cura del Politecnico di Torino, in relazione ai punti 2.3. – 2.4. – 2.5. – 2.6 – 4.1. della presente decisione.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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