T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 17-05-2011, n. 2662 Ammissione al concorso Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ controversa la legittimità degli atti del concorso per la copertura di n. 56 posti nell’area amministrativafinaziaria di cui agli atti in epigrafe indicati.

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Assumono portata preliminare ed assorbente le censure, svolte dai ricorrenti al par. 1.2. del gravame, contro la misura espulsiva dalla procedura concorsuale de qua ed incentrate sul difetto motivazionale e sulla erroneità valutativodecisionale del contestato provvedimento.

Di contro s’osserva, in punto di diritto, come, da un lato, l’esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego per violazione delle regole procedimentali costituisca atto di natura vincolata la cui (adeguata e sufficiente) motivazione consiste nella mera indicazione del comportamento censurato; e, per altro verso, l’ esclusione medesima non richieda una diffusa motivazione quando emergano con sufficiente certezza, anche dagli atti del procedimento, le ragioni che precludono al candidato di partecipare ulteriormente al concorso.

Nel caso che occupa, dal verbale n. 3 del 22.2.2001 – nel cui elenco H allegato figurano i nominativi dei candidati che non hanno partecipato alla prova selettiva, benché identificati, perché non presenti alla stessa – emerge che siffatta decisone è scaturita da una situazione di diffusa turbolenza e tensione, all’esito della quale il Presidente correttamente invitava chi fosse intenzionato a sostenere la prova a prendere posto e ribadiva che gli altri sarebbero stati considerati come rinunciatari.

Orbene, posto che il verbale in questione deve considerarsi atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c. e che fa, quindi, fede fino a querela di falso (nella specie non proposta dalla parte che aveva interesse a dimostrarne la falsità), deve rilevarsi che tale portata non appare, nella specie, dubitabile, non risultando inficiata dai rilievi mossi dai ricorrenti.

Ne consegue che, in mancanza di una formale impugnazione di falso, il contenuto dei verbali in questione deve ritenersi vero e che risulta, quindi, ampiamente dimostrata la sussistenza della violazione colpita con il provvedimento di espulsione.

In ogni caso, non rileva in alcun modo che la prova concorsuale avrebbe dovuto svolgersi anche nell’androne antistante la palestra e che i ricorrenti già avessero ricevuto i fogli d’esame, nonché il rilievo per cui l’invito della commissione ad accomodarsi all’interno della palestre non vi sarebbe stato e comunque non sarebbe stato sufficiente.

Anche prescindendo, infatti, dal rilievo che tali ultime affermazioni restano del tutto indimostrate (oltre che smentite dal contenuto del verbale), le stesse si rivelano comunque ininfluenti, atteso che la condotta sanzionata con l’espulsione non consiste nella pretesa inconciliabilità tra la presunzione di rinuncia al concorso e la presenza degli interessati in loco muniti di fogli, ma nella condotta complessivamente tenuta dai costoro in quanto gravemente contraria alle regole di partecipazione procedimentale.

Ciò posto e quanto agli ulteriori profili di gravame ed alle correlative doglianze, si deve, in sintesi e preliminarmente, accertare l’ammissibilità di censure rivolte contro un concorso dal quale i ricorrenti siano stata (come dianzi accertato) non illegittimamente espulsi e nei confronti della cui regolarità si pongono, quindi, in posizione priva di qualsivoglia rilevanza. Così chiariti i termini della questione, risulta agevole concludere che un soggetto sprovvisto di titolo alla partecipazione ad un concorso (sia in quanto originariamente non ammesso, sia in quanto espulso nel corso dello svolgimento delle prove) si rivela privo di quella posizione differenziata e qualificata che, sola, autorizza la contestazione giudiziale di atti procedimentali diversi da quelli direttamente lesivi dell’interesse alla partecipazione (quale, ad esempio, l’espulsione). Una volta verificata la legittimità del provvedimento che ha determinato l’esclusione dell’interessato dalla procedura, resta, quindi, preclusa allo stesso la possibilità di contestare, sotto altri profili, la regolarità di un concorso al quale non ha titolo a partecipare, e sulla cui legittimità non ha, dunque, interesse ad interloquire (cfr. in termini, C.S., VI Sez., ord. 12 marzo 2002, n.1007).

Né l’ammissibilità di contestazioni rivolte da un soggetto legittimamente espulso contro atti procedimentali diversi da quello immediatamente lesivo può essere riconosciuta sulla base della configurabilità, nella specie, di un interesse strumentale, secondo la relativa nozione (per come definita, ad esempio, tra le tante, da C.S., Sez. V, 7 settembre 2001, n. 4680 e, soprattutto, da ultimo, da Consiglio Stato, Adunanza Plenaria – sentenza 7 aprile 2011 n. 4 che ha disatteso l’orientamento "estremo", pur sostenuto da una parte della giurisprudenza, secondo la quale persino il concorrente definitivamente escluso sarebbe legittimato a proporre una domanda di annullamento dell’intera procedura).

Detto in altri e sintetici termini: il candidato escluso, come nel caso di specie, dalla selezione non può contestarne i risultati, se prima non dimostra l’illegittimità della sua esclusione, non venendo in rilievo in tale ipotesi il cd. interesse strumentale che è riconoscibile solo al soggetto che dall’eventuale annullamento dell’atto gravato è in grado di ricavare un vantaggio specifico, concreto e immediato e non ipotetico o futuro. Mentre, infatti, il riconoscimento dell’interesse strumentale postula che la rinnovazione dell’attività provvedimentale sia determinata da un annullamento comunque sorretto da un interesse connesso ad una posizione differenziata e qualificata del ricorrente (in mancanza di che, si preverrebbe al riconoscimento di un inammissibile controllo popolare della legalità dell’azione amministrativa), nel caso di specie tale indispensabile collegamento con la situazione soggettiva dell’istante risulta escluso proprio dalla (logicamente) presupposta legittimità della sua esclusione.

Nel diverso caso dell’accertamento dell’illegittimità e dell’annullamento dell’esclusione appare, invece, immaginabile un interesse strumentale a contestare, come nel caso di specie, anche i presupposti della procedura e la correttezza dell’operato della composizione della commissione e a provocare, così, la rinnovazione dell’intera procedura e non solo della fase procedimentale successiva all’adozione dell’atto direttamente lesivo.

Così accertate la legittimità dell’espulsione e, in applicazione dei principi sopra enunciati, la carenza di interesse all’impugnazione di atti procedimentali diversi da quel provvedimento, il ricorso va complessivamente respinto.

Le spese possono compensarsi sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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