T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 17-05-2011, n. 417 Scuole e personale di sostegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I ricorrenti sono genitori del minore G.T., affetto dalla seguente patologia: "disturbo generalizzato dello sviluppo con disabilità psichica e mentale (autismo)" e pertanto dichiarato in stato di "handicap grave" ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Con il ricorso all’esame espongono che con i provvedimenti impugnati l’ufficio scolastico regionale per il Lazio non ha disposto a favore del figlio, iscritto alla classe I della scuola primaria per l’anno scolastico 20102011 presso il 1° circolo didattico statale di Formia, plesso di Maranola, il "sostegno" nella misura di 24 ore settimanali (cioè con rapporto 1/1), come era stato richiesto dalla direzione didattica statale 1° circolo di Formia.

Essi denunciano che il provvedimento è illegittimo per violazione degli articoli 2, 3, 19, 34 e 38 C. nonché degli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, degli articoli 9 e 10 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell’articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della convenzione europea sui diritti dell’uomo, eccesso di potere e difetto di motivazione e ne chiedono pertanto in parte qua l’annullamento, con accertamento del diritto del figlio a beneficiare del sostegno nella misura originariamente chiesta dalla direzione didattica (cioè con rapporto 1/1).

3. L’amministrazione resiste al ricorso.

4. Con ordinanza n. 423 del 7 ottobre 2010 era accolta l’istanza di tutela cautelare e fissata l’udienza pubblica di trattazione del ricorso.

5. In data 18 febbraio 2010 i ricorrenti hanno depositato il verbale della riunione del 27 ottobre 2010 del GLHO e il piano educativo individualizzato per l’anno scolastico 20102011 redatto in data 23 dicembre 2010; entrambi i documenti confermano i precedenti (in particolare il verbale GLHO del 22 giugno 2010) in ordine alla necessità che il sostegno al figlio dei ricorrenti sia assicurato con rapporto 1/1.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

In particolare sussiste ad avviso del Collegio la denunciata violazione degli articoli 12 e 13 della citata legge 104 del 1992 e della normativa che assicura agli studenti in condizione di handicap grave il diritto allo studio e all’integrazione scolastica.

2. Gli articoli 12 e 13 della legge n. 104 assicurano infatti ai minori disabili il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica anche "attraverso l’assegnazione di docenti specializzati".

L’istruzione scolastica costituisce quindi l’oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo del disabile, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (cfr. da ultimo C.C. n. 26 febbraio 2010 n. 80).

Le modalità dell’integrazione scolastica degli alunni disabili sono stabilite attraverso la predisposizione di un "profilo dinamicofunzionale " e la successiva formulazione di un "piano educativo individualizzato", alla cui definizione "provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psicopedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata"; in concreto il profilo è redatto per ciascun alunno disabile con le modalità stabilite dal D.P.R. 24 febbraio 1994 da gruppi di lavoro per l’integrazione degli handicappati istituiti a livello di singoli istituti (cd. GLHO) e ad esso segue il piano educativo individualizzato.

I documenti citati hanno una rilevanza fondamentale in quanto in pratica concretizzano il contenuto del diritto del disabile all’istruzione e all’integrazione scolastica, nel senso che queste devono essere garantite secondo le indicazioni da quelli scaturenti.

Ciò significa che in particolare la fruizione del sostegno deve avvenire tendenzialmente nella misura stabilita dal piano educativo individualizzato.

3. Va aggiunto, in relazione alla circostanza che appare verosimile ritenere che nella fattispecie il sostegno sia stato assicurato in misura inferiore a quanto richiesto a causa di esigenze di contenimento della spesa pubblica, che tali esigenze non possono essere invocate per comprimere il diritto dell’alunno in condizione di grave disabilità.

4. La materia è stata disciplinata dall’art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) che ha previsto la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga alla dotazione organica degli insegnanti di sostegno fissata in via generale nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia dal successivo comma 3.

Il rapporto numerico 1/138 previsto dal citato comma 3 dell’articolo 40 è stato poi sostituito con il principio delle "effettive esigenze rilevate" dall’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

Successivamente però i commi 413 e 414 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2008) hanno nuovamente modificato il quadro normativo di riferimento. In particolare il comma 413 ha previsto che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2008/09 non potesse superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi presenti nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007 (rapporto medio nazionale di un docente di sostegno per 2 alunni portatori di handicap, con riequilibrio territoriale).

Il comma 414 ha invece precluso la possibilità, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di assumere insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico.

Queste ultime disposizioni sono state tuttavia dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 80 del 2010, che ha ritenuto che tale normativa pregiudicasse con violazione del principio di ragionevolezza il "nucleo indefettibile di garanzie" già individuato quale limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore in materia.

In sostanza la Corte: a) "premesso che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, in quanto vi sono forme diverse di disabilità per ognuna delle quali è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona"; b) che "il diritto del disabile all’istruzione, oggetto di specifica tutela sia nell’ordinamento internazionale che in quello interno, si configura come diritto fondamentale"; c) che la ratio della norma che "prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"; d) che "la discrezionalità del legislatore, nell’individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati"; ha stabilito che "la scelta legislativa di stabilire un limite massimo relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno non trova alcuna giustificazione nell’ordinamento e si appalesa irragionevole poiché comporta l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico".

5. Da ultimo – e evidentemente per tener conto delle indicazioni scaturenti dalla citata sentenza della Corte costituzionale – il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha mantenuto la possibilità di assunzione in deroga di insegnanti di sostegno al fine di assicurare quest’ultimo a disabili in condizione di particolare gravità stabilendo al comma 15 dell’articolo 9 che "per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

Ciò significa che il sostegno deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all’alunno in condizione di grave disabilità di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica e può giungere sino al rapporto 1/1 (come richiesto nella fattispecie); deve anche aggiungersi che, nei casi di disabilità particolarmente grave, l’attribuzione del sostegno nella misura 1/1, oltre a garantire il diritto all’istruzione dell’alunno in condizione di grave disabilità garantisce anche quello dei suoi compagni di classe.

6. Il ricorso deve quindi essere accolto e l’atto impugnato annullato nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, con riconoscimento del diritto del figlio dei ricorrenti a beneficiare del sostegno nella misura stabilita dal GLHO in relazione alle sue condizioni. Va invece respinta la domanda di risarcimento dei danni dato che essa è del tutto generica e priva anche solo della stessa allegazione del danno di cui si chiede la riparazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie come da motivazione.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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