Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 18872

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 3, depositato in data 3/12/2007, gli odierni ricorrenti adivano la Corte d’Appello di Caltanisetta perchè fosse accertata la violazione del termine ragionevole di durata di un processo, in conseguenza della durata di un fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale di Trapani il 26/10/1991, e tuttora pendente all’atto della proposizione del ricorso; fallimento in cui, da parte propria, era stata proposta ed accolta domanda di ammissione allo stato passivo. Nella contestazione del Ministero della Giustizia, la Corte nissena respingeva la domanda.

Avverso la pronunzia le parti soccombenti proponevano tempestivo ricorso per cassazione. L’Amministrazione si costituiva con controricorso eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per mancata formulazione dei quesiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., vigente all’atto di proposizione del presente ricorso. Le parti ricorrenti hanno depositato la memoria.

Tale eccezione appare fondata.

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 360 e 366 c.p.c., i motivi di ricorso vanno enunciati specificatamente in relazione a ciascuno dei motivi tassativamente scrutinati all’art. 360, e, ai sensi dell’art. 366 bis, ciascun motivo deve concludersi con la formulazione del quesito di diritto (e nel caso previsto dall’art. 360, n. 5, della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria o insufficiente).

Nella specie il ricorso – sotto la rubrica "motivi" – contiene una critica alla decisione impugnata senza specifica indicazione di quale fra i motivi previsti dall’art. 360, comma 1, ci si sia avvalsi e, soprattutto senza alcuna formulazione dei quesiti di diritto richiesti, a pena di inammissibilità, dal codice di rito. Dovendosi comunque rilevare che se, nella seconda parte del ricorso, potesse dedursi una censura di vizio di motivazione per l’esclusiva considerazione sulla inesistenza di danni patrimoniali, senza considerare il danno morale, la censura sarebbe immediatamente smentita per l’espressa considerazione in sentenza del danno morale, e per la argomentata conclusione di superamento della presunzione che connette alla anomala durata del processo il prodursi di danno morale per la parte interessata, sotto il triplice profilo: che il creditore chirografario è ben consapevole, ab initio, delle difficoltà di recupero,’ che il rilevante numero dei creditori chirografari "diminuisce in partenza l’aspettativa di potersi soddisfare sull’attivo fallimentare", che l’attivo era comunque esiguo e di difficile monetizzazione". Talchè l’esistenza della motivazione, la sua coerenza e sufficienza escludeno la censurabilità della decisione sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5, dovendosi, in ogni caso, ribadire l’interpretazione dell’art. 366 bis fornita da questa Corte (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008 n. 16528), alla cui stregua la censura mossa alla sentenza oggetto di ricorso per vizio di motivazione, "deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) costituente una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezza in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità".

Le spese di causa, liquidate come da dispositivo, sono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del grado che liquida in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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