T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 17-05-2011, n. 415 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 27 febbraio 2004, il signor D.M. ha presentato al comune di Sabaudia istanza di sanatoria ex articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; l’istanza di riferiva alla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in Sabaudia, via Litoranea km. 21, in area soggetta a vincolo paesaggistico, sita all’interno del comprensorio del Parco del Circeo e ricompresa in ambito di cd. ZPS (zona a protezione speciale).

2. Con provvedimento del 27 agosto 2007, l’istanza di sanatoria era respinta su conforme parere della regione Lazio, nel presupposto che l’immobile in questione rientra nelle fattispecie di non sanabilità previste dall’articolo 32, comma 27, del d.l. n. 269 citato dall’articolo 3 lettera b) della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12.

Il signor D.M. impugnava il diniego di sanatoria con il ricorso n. 1193 del 2007 con cui denuncia che esso è viziato per eccesso di potere per difetto di presupposti, motivazione e istruttoria.

3. Con il successivo ricorso n. 810 del 2010 R.G., era quindi impugnata l’ordinanza n. 17 del 6 luglio 2010 con cui il comune di Sabaudia, nel presupposto del negato condono, ha ingiunto la demolizione delle opere.

4. Il comune di Sabaudia resiste ai ricorsi.

5. Con ordinanza n. 425 del 7 ottobre 2010 la sezione disponeva la riunione dei due ricorsi e fissava l’udienza di discussione ex articolo 55, comma 10, cod. proc. amm.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere respinti.

2. Per quanto concerne il diniego di sanatoria impugnato con il ricorso n. 1193 del 2007, ritiene il Collegio che il diniego sia giustificato dalla normativa richiamata a supporto dello stesso.

Non è infatti contestato che l’immobile abusivamente realizzato dal ricorrente ricada in ambito soggetto a una serie di vincoli posti a tutela dell’ambiente.

Per questo tipo di abusi il condono edilizio del 2003 è più restrittivo dei condoni edilizi introdotti in precedenza (il condono previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e quello previsto dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724); e infatti l’articolo 32, comma 27, lettera d) del citato d.l. n. 269 prevede la non sanabilità delle opere che "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici"; a sua volta, nel solco di questa disposizione, l’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2004 aggiunge che non sono sanabili "le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali".

Alla luce di questo complesso normativo e, in particolare, della disposizione regionale da ultimo citata, appare evidente che l’immobile del ricorrente, non conforme alla normativa urbanistica, ricadente nel perimetro del parco del Circeo e di una ZPS e soggetto a vincolo paesaggistico, non è sanabile.

In questo quadro le generiche affermazioni in ordine alla condonabilità dell’opera recate nel secondo motivo si rivelano prive di consistenza ed era persino inutile che il comune richiedesse un parere alla regione Lazio, dato che la condizione dell’immobile in questione è evidentemente incompatibile con la sanatoria del 2003 che è limitata essenzialmente a violazioni di carattere formale e non sostanziale (T.A.R. Lazio, sez. II, 7 giugno 2010, n. 15932).

3. Obietta il ricorrente che il diniego di sanatoria sarebbe illogico perché il suo immobile rientra nel perimetro del "nucleo edilizio abusivo Molella – Mezzomonte", per il quale il comune di Sabaudia ha adottato una variante speciale per il recupero dei nuclei edilizi abusivi con una delibera consiliare in data 22 giugno 2000 ex legge regionale 2 maggio 1980, n. 28.

Deve però osservarsi che non solo il ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno del suo assunto ma neppure ha contestato quanto affermato dal comune, secondo cui il nucleo abusivo per il quale è stata avviata la procedura di variante non solo non comprende l’area in cui si trova l’immobile in contestazione ma è dalla stessa separato da una distanza di oltre 4 km..

4. Il ricorso n. 1193 del 2007 va quindi respinto.

5. Stessa sorte merita il secondo ricorso dato che l’ingiunzione alla demolizione, una volta negata la sanatoria, costituisce un atto vincolato di doveroso ripristino della legalità.

6. In particolare, prima ancora che infondate, risultano inammissibili le censure riferibili al diniego di condono.

7. Quanto poi alla censura di difetto di motivazione essa è infondata perchè l’ingiunzione alla demolizione conseguente al diniego di sanatoria si atteggia, come già accennato, a provvedimento vincolato, cioè a vero e proprio atto di doveroso ripristino della legalità che non richiede una specifica e particolare motivazione, in particolare in punto di prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse del privato, essendo tale prevalenza insita nella esigenza di garantire lo sviluppo del territorio in conformità della vigente normativa urbanisticoedilizia; anzi, va aggiunto che questa prevalenza è tanto più evidente nel caso in esame in cui viene in rilievo un’area assoggettata a vincolo a tutela dell’ambiente e del paesaggio.

8. I ricorsi devono quindi essere respinti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sui ricorsi in epigrafe, li respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro tremila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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