Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 18871

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13-24.09.2007, il Tribunale di Udine dichiarava la separazione personale dei coniugi S.G.P. e B. N., ricorrente (ricorso del 19.04.2006), sposatisi il 24,01.2003, addebitandola alla moglie e respingendo la contrapposta domanda di addebito al marito, dichiarava non luogo a provvedere sull’affidamento della figlia minorenne dei coniugi A.S., nata il (OMISSIS) (essendo ancora in corso il procedimento dinanzi al TM ed ancora in essere i provvedimenti dallo stesso adottati in via provvisoria ed urgente; sicchè ogni decisione al riguardo andava devoluta alla competenza dell’organo specializzato) ed imponeva allo S. di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla moglie, con decorrenza dal deposito della sentenza, Euro 500,00 mensili, annualmente rivalutabili, nonchè il 50% delle spese straordinarie. Infine, condannava la ricorrente al pagamento della metà delle spese processuali, compensate per la residua parte. Con sentenza del 25.06- 7.11.2008, la Corte di appello di Trieste respingeva l’appello proposto dalla B. in riferimento all’addebito della separazione personale a sè in luogo che al marito, e compensava tra le parti le spese del secondo grado, in ragione della natura della lite.

Avverso questa sentenza notificata il 21.11.2008, la B. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e notificato il 20.01.2009, allo S., che con atto notificato il 27.02.2009, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo, illustrato da memoria.
Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l’irricevibilità dei documenti tardivamente depositati dallo S., in allegato alla memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., anche estranei al novero di quelli contemplati dall’art. 372 cod. proc. civ.. A sostegno del ricorso principale la B. denunzia:

1. "Omessa, contraddittoria ed insufficiente valutazione dei motivi che hanno determinato l’addebitabilità della separazione".

Il motivo è inammissibile perchè ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, le censure di omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione avrebbero dovuto contenere un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, atto a circoscriverne puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652; 200816528), momento nella specie assente.

Con il ricorso incidentale lo S. deduce "Violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. dell’art. art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2 e art. 11 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

Si duole della compensazione per intero delle spese del grado d’appello a suo parere affidata a motivazione viziata, criptica ed integrante clausola di stile. Il motivo non ha pregio.

Nei giudizi, quale quello di specie, soggetti alla disciplina dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), rientra nei poteri del giudice di merito la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che di sussistenza di altri giusti motivi; ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione parziale o per intero delle spese processuali soltanto quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati, salva la censurabilità della relativa motivazione nel caso in cui a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche o erronee, ipotesi che non ricorre nel caso in cui, in un giudizio di separazione, il giudice di merito compensi le spese in relazione alla natura familiare della controversia (in tema, cfr cass. n. 12341 del 2000), come nella specie è avvenuto.

Conclusivamente va dichiarato inammissibile il ricorso principale e respinto il ricorso incidentale, con compensazione per intero delle spese del giudizio di cassazione, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta l’incidentale.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *