Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-03-2011) 16-05-2011, n. 19099 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il P.G. in data 17.5.20101 chiedeva di essere restituito in termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna del 10.10.2010, in quanto non aveva avuto conoscenza effettiva del detto decreto ed alla luce della giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo. Il GIP rigettava la richiesta in quanto riteneva che la notifica fosse regolare: l’ufficiale giudiziario aveva attestato l’assenza del ricorrente dall’abitazione e si era proceduto all’affissione ed alla successiva trasmissione di lettera raccomandata nel luogo di residenza. Il P. pertanto non aveva offerto alcuna prova di non avere avuto conoscenza del provvedimento nè aveva neppure dedotto di essersi trasferito altrove.

Ricorre il P. che rileva dalla documentazione in atti non emergeva affatto la prova dell’avvenuta conoscenza in quanto la documentazione postale dopo il tentativo di notifica a mezzo di ufficiale postale comprovava che la notifica in realtà non era andata a buon fine. Sussisteva quindi l’obbligo per il Giudice di verificare l’effettiva conoscenza del provvedimento, obbligo che non era stato evaso.
Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato e pertanto va accolto.

Ai sensi dell’art. 175 c.p.p. nella nuova formulazione introdotta anche per rendere la disposizione coerente con la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo, correttamente richiamata dal ricorrente nella sua originaria istanza "l’imputato è restituito nel termine per proporre impugnazione ….salvo che abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento…, a tale fine l’autorità compie ogni necessaria verifica". Alla luce della novella spetta indubbiamente, come osservato dal procuratore generale, all’A.G. provare che l’imputato abbia avuto comunque effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare (cfr. Cass. n. 19127/2006), n. 6381/2006) e a tal fine nessun rilievo può assumere la documentazione postale richiamata nel provvedimento impugnato in quanto proprio da essa sembra inferirsi che il ricorrente nulla in realtà ha saputo del decreto emesso a suo carico, posto che la raccomandata non è stata ritirata.

Il giudice avrebbe comunque dovuto disporre verifiche che nel caso risultano scientemente ed erroneamente omesse.

Si deve pertanto annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari.
P.Q.M.

Annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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