T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 17-05-2011, n. 4289 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo

– che il ricorrente ha partecipato al concorso per l’arruolamento nella Guardia di Finanza, per l’anno 2010 (Concorso per l’immissione e per il reclutamento di 952 allievi della Guardia di Finanza per l’anno 2010, di cui al Bando pubblicato in GURI, 4^ Serie Speciale n.48 del 18.6.2010) ed ha superato le prove concorsuali;

– che però al momento del definitivo arruolamento l’Amministrazione lo ha escluso ritenendo che egli non sia in possesso delle richieste qualità morali e di condotta; e ciò in quanto da una informativa della Stazione dei Carabinieri di Spadafora (Me) era risultato che nel 2003 egli – ancora minorenne – era stato fermato a bordo di un’autovettura dalla quale era stato gettato un involucro contenente 6 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana;

– che l’episodio non comportava alcuna conseguenza penale;

– che però la competente Sottocommissione, in sede di valutazione della condotta del ricorrente, ha ritenuto che egli abbia "posto in essere un comportamento sicuramente censurabile e comunque inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare… " e "con le attribuzioni e funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza";

– che con il ricorso in esame chiede l’annullamento della sua esclusione dall’arruolamento;

ESAMINATI i motivi di ricorso;
Motivi della decisione

– che con unico articolato mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione degli artt. 3,4, 24, 27 e 97 della Costituzione, dell’art.2, comma 4, del D. Lgs. N.160 del 2006, degli artt. 2, 4 e 15 del Bando del concorso, violazione degli artt. 3,7 e 10 della L. n.241 del 1990, ed eccesso di potere per carenza istruttoria, erronea valutazione e difetto di motivazione, deducendo che illegittimamente l’Amministrazione: ha assunto quale unico elemento fondante l’esclusione, una singola azione del ricorrente – che peraltro non ha comportato calcuna conseguenza sul piano penale – posta in essere in età poco più che adolescenziale (allorquando era minorenne) ed a distanza di molto tempo dal concorso (otto anni prima); non ha assunto ulteriori riscontri che potessero confermare, o eventualmente escludere, il giudizio di disvalore; e non ha valutato i precedenti di carriera del ricorrente, che costituiscono eventi certamente più vicini nel tempo rispetto all’episodio ritenuto tranciante;

– che la doglianza si appalesa fondata in quanto non appare logico che il giudizio sulla moralità ed onestà di un individuo venga fondato esclusivamente sulla valutazione di un unico episodio, per giunta molto risalente nel tempo, verificatosi in epoca prossima (e di poco successiva) all’età adolescenziale (e comunque minorile), e che non ha comportato alcuna conseguenza di carattere penale; e che non venga presa in considerazione la condotta tenuta nell’ultimo periodo, ed a maggior ragione se essa abbia rivelato – come nel caso di specie – segni di ravvedimento, di maturazione del carattere e della personalità e l’acquisito possesso di ottime qualità morali;

CONSIDERATO l’orientamento giurisprudenziale assunto in precedenti analoghi;

VISTE, in particolare:

– la sentenza n.5777 del 2.10.2006 con la quale il Consiglio di Stato afferma che la valutazione dei soggetti aspiranti all’arruolamento nei corpi armati dello Stato deve essere effettuata in modo tale da verificare l’effettivo comportamento di essi;

– la sentenza n.776 del 7.12.1998 con cui il TAR Abruzzo de L’Aquila afferma che la ponderazione della personalità e della moralità dell’aspirante dipendente deve procedere dalla considerazione del "complesso della sua condotta e non di un singolo episodio", dovendosi prestare attenzione altresì all’avvenuto recupero morale;

– nonché, infine, le sentenze n.20 del 14.1.1999 e n.948 del 18.6.1998 con cui il Consiglio di Stato (IV^ Sezione) ha negato che in materia di reclutamento la presenza di un episodio isolato di assunzione di "hascisc" possa costituire elemento rilevante al fine di escludere la sussistenza del necessario requisito di buona condotta e moralità; e ciò in quanto tale circostanza non può essere assimilata ad uno stato deviante permanente;

RITENUTO che tale orientamento, secondo cui una singola azione, specie se risalente nel tempo, non può essere posta a base della valutazione della complessiva personalità dell’individuo, vada pienamente condiviso; e ciò a maggior ragione se l’azione su cui potrebbe appuntarsi il giudizio di disvalore sia stata compiuta in età minorile o poco più che adolescenziale (età in cui la personalità ed il carattere non sono ancora pienamente formati) e non abbia comportato – come nel caso di specie – alcuna conseguenza di carattere penale;

RITENUTO, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da accogliere con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato; e che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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