Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 16-05-2011, n. 19098 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Va ricordato che contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo (ma per effetto del rinvio operato dall’art. 257 c.p.p. alla disposizione anzidetta il discorso vale anche per il sequestro probatorio) il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" ( art. 325 c.p.p., comma 1), per censurare, cioè, "errores in iudicando" o "errores in procedendo" ( art. 606 c.p.p., lett. B e C) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata Rv. 239692. 2.2 I limiti indicati del sindacato di legittimità, in materia di applicazione di misure cautelari reali, derivanti dall’art. 325 c.p.p., consentono il ricorso per cassazione in relazione alla motivazione soltanto in caso di mancanza o mera apparenza della stessa, circostanza che non ricorre nel caso in esame, perchè il Tribunale ha ben chiarito che le condizioni necessarie e sufficienti per predisporre il sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 1 consistono quanto al fumus commissi delicti, nell’astratta configurabilità,nel fatto attribuito all’indagato,di una delle ipotesi prevista dalla norma citata (nel caso che ci occupa artt. 644 e 629 c.p.) e quanto al periculum in mora, coincidendo quest’ultimo con la confiscabilità, nella presenza di seri indizi di esistenza delle condizioni che legittimano la confisca, sia per quanto riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del V.C., quanto al fumus ed in relazione al periculum in mora, nella circostanza che V.L. risulta aver acquistato l’immobile, pur non essendo portatrice di reddito adeguato al valore dell’immobile e del mutuo stipulato per l’acquisto dello stesso, per lasciarlo nella disponibilità dell’indagato V.C..

2.3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3- Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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