Cass. pen., sez. V 17-12-2008 (02-12-2008), n. 46528 Scritto anonimo – Esimente del diritto di cronaca – Sussistenza – Idoneità della minaccia a incutere timore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in riforma di quella di condanna pronunciata dal tribunale di Firenze il 15 giugno 2006, la corte d’appello di Firenze mandò assolti con la formula "il fatto non costituisce reato", per la ritenuta operatività della scriminante del diritto di cronaca, M.F. e CA.Fr., imputati, il primo, di diffamazione a mezzo stampa e di minaccia grave ed il secondo di omesso controllo sul contenuto del quotidiano a stampa "(OMISSIS)" da lui diretto, in relazione ad un articolo a firma del M. comparso sul detto quotidiano in cui si riportava, senza commento, una lettera inviata da un non meglio identificato "(OMISSIS)" contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti dei giocatori della squadra di calcio di (OMISSIS) C.A., P.G. e B.R.;
– che avverso detta sentenza hanno proposto distinti ma identici ricorsi per cassazione le parti civili P.G. e C.A. denunciando violazione di legge e vizio di motivazione tanto in ordine alla ritenuta sussistenza della scriminante quanto in ordine a quella che, stando ad alcuna passaggi motivazionali della medesima sentenza, sarebbe apparsa come la ritenuta insussistenza oggettiva del reato di minaccia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto:
a) la scriminante del diritto di cronaca è stata ritenuta sussistente, secondo quanto si legge nell’impugnata sentenza, sulla base del preteso "interesse pubblico" che, sia pure limitatamente ai lettori delle pagine sportive, vi sarebbe stato alla conoscenza dell’"atteggiamento della tifoseria nei confronti di alcuni giocatori della squadra di calcio"; ma è di tutta evidenza che, trattandosi di scritto anonimo, sarebbe stata per ciò stesso da escludere l’idoneità del medesimo a costituire una valida ed apprezzabile rappresentazione del suddetto atteggiamento ed a meritare, quindi, l’interesse del pubblico; e vale, in proposito, richiamare anche il principio affermato da Cass. 5, 5 marzo – 12 maggio 1992 n. 5545, PG in proc. Mastroianni, RV 190091, secondo cui: "In tema di diffamazione a mezzo stampa non è invocabile il diritto di cronaca quando la notizia è data attraverso uno scritto anonimo che, essendo come tale, insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità della notizia stessa, non può ritenersi controllato per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta una inchiesta giudiziaria sui fatti pubblicati";
b) con riguardo al reato di minaccia, la ritenuta assenza di efficacia intimidatoria delle espressioni contenute nello scritto in questione, siccome volte, secondo quanto si afferma nell’impugnata sentenza, "non tanto a intimidire i calciatori, ma ad esternare il malcontento della tifoseria nei confronti di alcuni di essi", adoperando il linguaggio "colorito" che sarebbe "prassi costante" nel mondo calcistico, appare frutto di una valutazione del tutto apodittica, a fronte dell’inequivocabile contenuto intimidatorio di dette espressioni, quale riportato nel capo d’imputazione, particolarmente nella parte in cui gli autori dello scritto affermavano: " (OMISSIS)"; ed è appena il caso di ricordare che non rileva, per costante giurisprudenza, ai fini della esclusione del reato di minaccia, il fatto che, a fronte della potenziale idoneità della condotta posta in essere dall’agente ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, quest’ultimo, in concreto, non si sia sentito effettivamente intimidito (in tal senso: Cass. 5, 1 dicembre 1981-25 marzo 1982 n. 3234, Moioli, RV 152957; Cass. 5, 12 aprile – 10 maggio 1985 n. 4575, Del Monaco, RV 169159; Cass. 6, 18 ottobre – 23 dicembre 1999 n. 14628, Cafagna, RV 216321);
– che l’impugnata sentenza non può, quindi, che essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ai soli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale, nella massima libertà di valutazione degli elementi di fatto a sua disposizione, dovrà tuttavia attenersi ai suindicati principi di diritto e dovrà anche provvedere alle necessarie statuizioni in materia di spese.
P.Q.M.
La Corte annulla, agli effetti civili, la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; spese al definitivo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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