T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 17-05-2011, n. 4281 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sul ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del Questore di Viterbo emesso in data 9/11/07, e notificato il 10/10/07, di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Lo stesso ricorrente aveva in precedenza adito la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, che con provvedimento del 6/6/06, aveva respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Detto provvedimento era stato impugnato dinanzi al giudice ordinario.

In seguito alla rinuncia agli atti del giudizio, la Sezione Stralcio della Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, con provvedimento del 14/12/07, aveva riesaminato la sua domanda di protezione internazionale confermando l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma ritenendo, al contempo, – pur facendo salve le valutazioni di competenza dell’Autorità Provinciale di P.S. – che potessero riconoscersi nei suoi confronti le esigenze di protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98.

Il ricorrente aveva quindi chiesto dapprima alla Questura di Roma e poi a quella di Viterbo, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Entrambe le Questure avevano respinto la sua richiesta.

Il provvedimento del Questore di Viterbo è stato impugnato con ricorso gerarchico.

Poiché il Prefetto di Viterbo non si è pronunciato con provvedimento espresso, una volta formatosi il silenzio rifiuto, il ricorrente lo ha impugnato in sede giurisdizionale deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione in relazione all’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28/7/51 – art. 10 comma 3 Cost. – Direttiva 2004/83/CE – D.Lgs. 251/07 art. 19 D.Lgs. 286/98 – art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98.

2. Violazione di legge art. 5 comma 5, comma 6, comma 9 del T.U. n. 286/98 – Abnormità del provvedimento – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione di legge – Mancata applicazione delle norme della L. 241/90 artt. 2, 5, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 21 octies e novies, art. 3 comma 1 – Violazione del giusto procedimento.

3. Violazione di legge per difetto di motivazione – art. 3 L. 241/90 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria- Errore sul presupposto, irragionevolezza, abnormità.

Insiste il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 1766/11 è stata prospettata alle parti la questione di giurisdizione ed è stato loro assegnato il termine di trenta giorni per il deposito di memorie vertenti su detta questione.

All’udienza pubblica del 12 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del silenzio formatosi sul ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Viterbo del 16/9/2008 con il quale è stato decretato il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per protezione internazionale sussidiaria, presentata dal ricorrente in data 17/6/08.

Deve essere preventivamente esaminata la questione relativa alla giurisdizione del giudice amministrativo – rilevabile d’ufficio – in considerazione della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e della propria precedente giurisprudenza.

Il Collegio – richiamando la propria precedente pronuncia in termini (cfr. Sentenza T.A.R. Lazio Sez. II Quater 26/11/09 n. 11778) – ritiene che la presente controversia ricada nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorso deve essere, quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.

Come già affermato dalla sezione (v. sentenze nn. 7166 e 7178 del 20.7.2009 e n. 7702 del 30.7.2009), in materia di rifiuto del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Ciò nella considerazione che la Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009, pronunciandosi espressamente su analoghi provvedimenti di diniego di permesso di soggiorno, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, precisando altresì la valenza della precedente ordinanza n. 7933/2008 richiamata dal ricorrente.

A tale conclusione la predetta Corte di Cassazione è pervenuta nella considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, di quella secondaria, nonché di quella umanitaria è attribuita alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale, il che porta ad "escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione" da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione del giudice ordinario anche in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

E’ pur vero, che nel caso di specie il provvedimento della Questura – impugnato in sede gerarchica – è stato adottato in seguito al pronunciamento della Commissione Nazionale (e non in seguito al parere della Commissione Territoriale), ma è anche vero che nella successiva e recentissima ordinanza n. 19393 del 9.9.2009, la stessa Corte di Cassazione, sezioni unite, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, non tanto sul potere discrezionale o meno della Questura, ma sul presupposto della "qualificazione della situazione giuridica soggettiva posta a base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario", come di diritto soggettivo da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali.

Tale situazione giuridica di diritto soggettivo, come precisato dalla menzionata Corte, "gode quanto meno della garanzia costituzionale di cui all’art. 2 Cost., sulla base della quale, anche ad ammettere, sul piano generale, la possibilità di bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate (che, sulla base della giurisprudenza della corte di Strasburgo, dovrebbe escludersi nell’ipotesi in cui venga in considerazione il divieto di cui all’art. 27 Cost., comma 3, sostanzialmente corrispondente all’art. 3 CEDU), esclude che tale bilanciamento possa essere rimesso al potere discrezionale della pubblica amministrazione, potendo eventualmente essere effettuato solo dal legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali".

A tale stregua, anche nell’ipotesi di specie deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione del ricorrente, parimenti a quella di tutti i soggetti richiedenti il permesso di soggiorno per motivi umanitari, deve qualificarsi di diritto soggettivo.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.

Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del codice del processo amministrativo, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per compensarle integralmente.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

– dichiara, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del codice del processo amministrativo, che sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;

– compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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