Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-05-2011, n. 19256 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18-1-2010 il Giudice Monocratico del Tribunale di Pescara pronunziava – ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti di P.I.M. – imputato del delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, commesso in data (OMISSIS), l’applicazione della pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa, con la concessione delle attenuanti generiche, e tenuto conto della diminuente del rito, concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di Appello di L’Aquila,deducendo il difetto assoluto di motivazione,con riferimento all’art. 62 bis c.p. e art. 444 c.p.p. e segg. e art. 606 c.p.p, comma 1, lett. e).

A riguardo censurava la sentenza non avendo il Giudice reso alcuna motivazione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche, citando giurisprudenza Cass.Sez. 2, sentenza n. 2769/09- e Sez. 2 – sentenza n. 38383/09 – evidenziando l’obbligo della motivazione sulle condizioni per applicare dette attenuanti. Rilevava altresì che anche lo stato di incensuratezza non sarebbe idoneo a giustificare,di per sè, l’applicazione dell’art. 62 bis c.p. secondo il testo novellato di tale disposizione ex L. n. 125 del 2008.

In secondo luogo il ricorrente evidenziava che anche la sentenza di patteggiamento non esonera il giudice dall’obbligo di una sia pure sintetica motivazione,dovendo il giudice verificare la correttezza delle richieste delle parti.

5 Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Il PG. in Sede con requisitoria chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Invero valgono sui punti evidenziati dal ricorrente i canoni giurisprudenziali di legittimità illustrati dal PG nella requisitoria che la Corte intende recepire,nel senso che: "la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente nè revocato, e, una volta che il Giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti – e, quindi, anche al Pubblico Ministero – prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza del fatto, alla sua soggettiva attribuzione e all’entità e modalità di applicazione della pena purchè legale, fermo restando, per altri eventuali vizi, che occorre sussista uno specifico interesse a dedurli onde ottenere un accoglimento del ricorso produttivo di una condizione migliore per il ricorrente (su quest’ultimo profilo argomenta da Cassazione Sezioni Unite Penali n.4419/2005)".

– che in tale ambito l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con una sia pur sintetica indicazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le Parti.

Quanto al giudizio inerente alla concessione delle generiche, esso parimenti risulta motivato dalla positiva valutazione delle concordi richieste delle parti, ove si specifica in motivazione che "sono state correttamente operate sia la qualificazione giuridica del fattoria l’applicazione e la comparazione delle circostanze, nonchè risultando espressamente precisato che la pena richiesta appare "congrua, in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell’imputato".

In tal senso deve dunque ritenersi l’inammissibilità del ricorso in presenza di tale motivazione,rispondente ai canoni giurisprudenziali per le sentenze pronunziate ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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