composto dai Signori Magistrati:
Saverio CORASANITI Presidente
Paolo RESTAINO Consigliere, relatore
Francesco ARZILLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3923/2008, proposto dalla ANIEF (Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Marcella La Monica e Marcello Pacifico; da S.F.I.D.A. (Sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità) in persona del legale rappresentante pro tempore, Andrea Ricciardi; dal COORDINAMENTO H PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ NELLA REGIONE SICILIANA – ONLUS in persona del legale rappresentante pro tempore, Crispi Salvatore; dalla ASSOCIAZIONE DI GENITORI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI D’ISCHIA E PROCIDA DENOMINATA “ISOLE D’AMORE” nella persona del presidente pro tempore, Rosa di Iorio; nonché dai Sigg.ri SALERNO Roberto, MARANZANO Lina, SQUATRITO Giovanna, MACALUSO Vincenzo, UNDIEMI Maria, tutti nella qualità di genitori di alunni diversamente abili frequentanti Scuole Secondarie Superiori con diritto ad usufruire di insegnanti specializzati per il sostegno didattico; dalla A.N.P. – SEZIONE PROVINCIALE DI PALERMO (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola), in persona del legale rappresentante pro tempore, Genuardi Gioacchino; dalla U.D.S. (Unione Degli Studenti) in persona del Coordinatore Nazionale pro tempore, Roberto Iovino e dai Sigg.ri MARANZANO Nicoletta, TERRANA Marco, AMATO Giuseppe, MERENDINO Antonio, tutti nella qualità di docenti in possesso del diploma di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci del foro di Palermo, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma alla via Crescenzio n. 9 nello studio dell’Avv. Lucio Stile;
contro
– il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro p.t.;
– il Ministero della Pubblica Istruzione (Dipartimento Istruzione – Direzione Generale Personale Scuola) rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
per l’annullamento
– della circolare n. 19 Prot. n. 147/DIP/UO4 del Ministero della Pubblica Istruzione del 1 febbraio 2008 concernente le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2008/2009 (e la trasmissione del relativo schema di Decreto Interministeriale) nella parte in cui prevede che l’art. 9 dello schema di Decreto Interministeriale darà applicazione a quanto stabilito dall’art. 2, commi 413 e 414 della Legge finanziaria per il 2008 in materia di criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo di posti di sostegno istituibili a livello nazionale, nonché dell’art. 9 (Dotazione organica di sostegno) dello schema del Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2008:
a) nella parte in cui, al comma 1, prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, ai sensi dell’art. 2, comma 413, della Legge n. 244/2007, la dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili è determinata sulla base del 25% delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Rilevano i ricorrenti che tale dotazione fissa le complessive quantità dei posti di sostegno attualmente attivabili a livello nazionale ed è comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l’integrazione degli alunni disabili;
b) nella parte in cui, al comma 2, prevede che per l’anno scolastico 2008/2009 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna regione, compresi quelli dell’organico di diritto, non può superare le quantità stabilite nella tabella E, colonna C, e tende a realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili;
c) nella parte in cui, al comma 8, prevede che soltanto sulle disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3, e non anche sui posti attivati in deroga, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
– di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale che fissi la complessiva quantità di posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale sulla base di un mero criterio statistico senza tener conto delle esigenze rilevate attraverso idonee certificazioni e comunque ostativo all’autorizzazione, da parte degli stessi Uffici Scolastici Regionali, in presenza di effettive esigenze rilevate attraverso le necessarie certificazioni, di posti di sostegno a tempo determinato anche in deroga al numero complessivo dei posti degli insegnanti di sostegno previsto dal comma 413 e dal comma 414 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dallo schema del decreto interministeriale dell’1 febbraio 2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione e la memoria dello stesso Ministero prodotta a sostegno della propria difesa;
Visto l’atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 14 luglio 2008 il Relatore Consigliere Paolo RESTAINO e uditi, altresì, l’avvocato Stile su delega dell’Avvocato Miceli per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Vengono impugnati dai ricorrenti, segnatamente indicati in epigrafe, la circolare n. 19 prot. n. 147/DIP/U04 del Ministero della Pubblica Istruzione dell’1.2.2008 nella parte indicata nella stessa epigrafe, nonché l’art. 9 (Dotazione organica di sostegno dello schema del Decreto Interministeriale del 1.2.2008) nelle parti parimenti indicate nell’epigrafe.
Evidenziano in via preliminare i ricorrenti di essere titolari di un interesse qualificato all’annullamento dei provvedimenti impugnati ed in quanto tali legittimati ad agire con il presente ricorso.
Segnatamente, il S.F.I.D.A. (Sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità); il COORDINAMENTO H PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ NELLA REGIONE SICILIANA – ONLUS; l’ASSOCIAZIONE DI GENITORI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI D’ISCHIA E PROCIDA “ISOLE D’AMORE” in quanto associazioni aventi a scopo statutario la tutela delle persone diversamente abili e, in particolare, del loro diritto alla piena integrazione scolastica. Inoltre i Sigg.ri MARANZANO Nicoletta, TERRANA Marco, AMATO Giuseppe e MERENDINO Antonio nella loro qualità di genitori di alunni diversamente abili frequentanti Scuole Superiori aventi diritto ad usufruire di insegnanti specializzati per il sostegno didattico e la Onlus A.N.I.E.F. (Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in formazione) nonché l’A.N.P., organismo professionale e sindacale della categoria delle alte professionalità della Scuola e l’U.D.S., quali associazioni costituite anche da studenti e da insegnanti che hanno ottenuto il diploma di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, e perseguono finalità di tutela in ogni sede degli interessi dei propri iscritti; mentre i Sigg.ri MARANZANO Nicoletta, TERRANA Marco, AMATO Giuseppe e MERENDINO Antonio sono tutti docenti in possesso del diploma di specializzazione per le attività didattiche di sostegno.
Evidenziano al riguardo che con il proposto ricorso intendono contestare la fissazione della complessiva quantità di posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale sulla base di un mero criterio statistico (ossia il 25% delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007 senza tener conto delle esigenze rilevate attraverso idonee certificazioni, in prevaricazione del sistema che, in attuazione dei principi di rango costituzionale rivolti all’integrazione scolastica degli alunni handicappati, consentiva agli Uffici Scolastici Regionali di autorizzare, in presenza di effettive esigenze rilevate attraverso le necessarie certificazioni attestanti handicap particolarmente gravi, l’assunzione di insegnanti di sostegno, con contratto a tempo determinato, in deroga al rapporto medio nazionale docenti-alunni.
Richiamano al riguardo l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che al comma 1 aveva stabilito che, in attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’integrazione scolastica degli alunni handicappati era assicurata anche mercé la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3 (un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia) in presenza di handicap particolarmente gravi.
Evidenziano che la legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), all’art. 1, comma 605, lettera b) ha previsto “[…]il perseguimento della sostituzione del criterio statistico previsto dall’art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di organi corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, AUSL e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi e che la legge 244/07 (Legge finanziaria per il 2008), all’art. 2, commi 413 e 414, ha previsto nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale.
Secondo la previsione dell’art. 2, comma 413, della Legge finanziaria per il 2008, infatti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007.
Sottolineano che, ai sensi del comma 414 dell’art. 2 della stessa L. n. 244/2007 all’articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono state espresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi».
Rilevano che così operando il legislatore, pur richiamando quanto previsto dall’articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia la necessità di individuare organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee, ha tuttavia abrogato quel meccanismo che, in presenza di effettive esigenze rilevate attraverso le necessarie certificazioni, consentiva agli Uffici Scolastici Regionali di autorizzare posti di sostegno a tempo determinato in deroga alle stesse dotazioni organiche.
Riconducono il loro interesse ad agire alla emanazione della circolare (impugnata) n. 19 Prot. n. 147/DIP/UO4, del Ministero della Pubblica Istruzione, nella parte in cui stabilisce che l’art. 9 dello schema di Decreto Interministeriale darà applicazione al dettato dell’art. 2, commi 413 e 414, della Legge finanziaria per il 2008, in materia di criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale.
Evidenziano che effettivamente l’art. 9 – Dotazione organica di sostegno – dello schema del Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2008 prevede:
– al comma 1, che a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, ai sensi dell’art. 2, comma 413, della legge n. 244/2007, la dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili è determinata sulla base del 25% delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Tale dotazione fissa le complessive quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale ed è comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l’integrazione degli alunni disabili.
– al comma 2, inoltre, che per l’anno scolastico 2008/2009 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna regione, compresi quelli dell’organico di diritto, non potrà superare le quantità stabilite nella tabella E, colonna C;
– al comma 8, infine, che soltanto sulle disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3, e non anche sui posti attivati in deroga, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Ritengono che la Circolare n. 19 Prot. n. 147/DIP/U04 del Ministero della Pubblica Istruzione non ha rispettato quanto previsto dall’articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia la necessità di individuare organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee; ed inoltre, avendo dato attuazione all’abrogazione del meccanismo che consentiva agli USR, in presenza di handicap particolarmente gravi, di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno, in deroga alle dotazioni organiche fissate con criteri necessariamente approssimativi perché basati su una media statistica, ha violato il diritto costituzionalmente garantito all’integrazione scolastica.
Vengono dedotti, segnatamente, i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Illogicità manifesta, ingiustizia palese, errore nei presupposti e sviamento di potere.
Ribadiscono le rilevazioni già fornite in narrativa e cioè che la legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007, all’art. 1, comma 605, lettera b) per rimediare all’inadeguatezza del parametro previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, (un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della Provincia) aveva previsto “il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di organi corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, AUSL e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi”.
Rievidenziano che la legge n. 244/07 (Legge finanziaria per il 2008), all’art. 2, commi 413 e 414, nel prevedere nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale, ha affermato che resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 605, lettera b) della Legge 296/2006, vale a dire la necessità di individuare gli organici di sostegno sulla base delle esigenze rilevate attraverso idonee certificazioni.
La circolare n. 19, Prot. n. 147/DIP/U04 del Ministero della Pubblica Istruzione, emessa in data 1 febbraio 2008, avente per oggetto le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2008/2009 e la trasmissione del relativo schema di Decreto Interministeriale, nel fissare la complessiva quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale sulla base di un mero criterio statistico (ossia il 25% delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007) ha violato quanto previsto dall’art. 1, comma 605, lettera b) della Legge 296/2006 che aveva rimarcato la necessità di individuare gli organici di sostegno sulla base delle esigenze rilevate attraverso idonee certificazioni.
II) Viene denunciata l’illegittimità degli atti impugnati in via derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007 nella parte in cui, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, prevede la soppressione dall’art. 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della locuzione «nonché la possibilità»…«particolarmente gravi» e nella parte in cui prevede che “sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma”. Tale illegittimità costituzionale viene ricondotta alla violazione degli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 della Costituzione.
Rilevano i ricorrenti che con le richiamate disposizioni di cui all’art. 9 (dotazione organica di sostegno) dello schema del Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2008, trasmesso con la circolare oggi impugnata, le deroghe alle dotazioni organiche di sostegno, che precedentemente erano autorizzate dagli Uffici Scolastici Regionali, sulla base delle esigenze certificate “dal basso” di integrazione scolastica (ossia sulla base dell’inadeguatezza, a fronte di accertamenti medici collegiali attestanti la particolare gravità dell’handicap, degli organici di sostegno) sono state forfettariamente ed aprioristicamente conglobate in una complessiva quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale.
La complessiva quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale è stata in tal modo stabilita dai tecnici del MPI, secondo un mero criterio percentuale (25% delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007).
Evidenziano che i nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale, sono stati previsti dall’art. 2, commi 413 e 414, della legge 244/07 (Legge finanziaria per il 2008).
In particolare l’art. 2, comma 413, della legge finanziaria per il 2008, ha previsto che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007.
Con la soppressione operata dall’art. 2 della L. 244/2007 è stato abrogato il meccanismo di deroga previsto dalla citata legge 499/97, e tanto al dichiarato scopo di evitare la formazione di nuovo personale precario.
Rilevano che la deroga era concedibile a fronte di accertamenti medici collegiali attestanti la particolare gravità dell’handicap in presenza di un’accertata inadeguatezza degli organici di sostegno ed evidenziano che anche il nuovo criterio del 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto sarebbe stato dallo stesso legislatore presentato come insufficiente a rispondere alle reali esigenze di integrazione scolastica.
Ipotizzata l’eventuale insufficienza delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno pongono i ricorrenti la questione se il diritto all’integrazione scolastica si renda ravvisabile come avverrebbe in conseguenza dell’abolizione dei disabili.
Ritengono tale diritto, in quanto rientrante nei diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente garantiti, insuscettibile di affievolimento poiché:
a) il diritto all’istruzione e all’educazione del portatore di handicap è consacrato dalla Costituzione agli artt. 34, comma I ove è disposto che la scuola è aperta a tutti e 38, commi III e IV, ove è previsto che gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
b) il diritto di ogni individuo all’istruzione è, inoltre, contemplato dall’art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata nel 1948 e dell’art. 2 del Protocollo Addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1952.
c) il diritto delle persone portatrici di handicap all’educazione, all’integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità è, poi, riconosciuto dagli artt. 15 e 17 della Carta Sociale Europea ratificata con Legge n. 30/99.
d) il diritto all’inserimento sociale dei disabili è, infine, riconosciuto dall’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione approvata il 7.12.2000.
Richiamano anche l’art. 3 comma I, L. 104/92 (Legge quadro in materia di integrazione scolastica) che dà attuazione ai sopra richiamati principi costituzionali e dispone che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative, e l’art. 12, commi I e IV della stessa L. 104/92 che garantisce “…il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie […]” e che “[…] l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap […]”.
Rilevano che l’integrazione scolastica della persona handicappata, nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, si attua, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 104/92 attraverso attività di sostegno che sono garantite mediante assegnazione di docenti specializzati nelle scuole di ogni ordine e grado.
Desumono dalla normativa sopra richiamata il riconoscimento di un’offerta formativa scolastica adeguata alle esigenze specifiche del singolo individuo e perciò personalizzata secondo le specifiche esigenze dell’interessato, vale a dire secondo la peculiare e personalissima situazione del soggetto portatore di handicap.
Richiamano anche il principio, a garanzia dei minorati e invalidi, affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 215 dell’8 giugno 1987, nonché i principi della stessa Corte affermati nella pronuncia n. 329 del 9 luglio 2002, al fine di ribadire che il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica del portatore di handicap è un diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente garantito che non ammette compromissioni o limitazioni ad opera di potere discrezionale dalla Pubblica Amministrazione cui spetta solo tutelarlo nella misura resa necessaria dalla gravità dell’handicap.
Rimarcano la considerazione che il diritto è riconosciuto in relazione all’entità, gravità della patologia non predeterminata ex ante dal legislatore, ma da determinare per ciascun caso concreto, al fine di garantire, come prima si è detto, un’offerta didattica e formativa proporzionata ed adeguata alle esigenze personali dello studente sicché, accertato il diritto dello studente a conseguire una determinata e personalizzata offerta didattica, l’Amministrazione è vincolata a garantire quell’offerta e cioè l’assegnazione di insegnante specializzato di sostegno nella misura idonea a realizzare la finalità del servizio.
Censurano al riguardo in riferimento all’art. 2, commi 413 e 414 della legge finanziaria per il 2008 che nel prevedere nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo di posti di sostegno istituibili a livello nazionale, ha abrogato il meccanismo autorizzativo di posti di sostegno a tempo determinato in deroga l’intendimento del legislatore di evitare la formazione di nuovo personale precario poiché in nessun caso la stretta dei finanziamenti disponibili per le assunzioni di personale precario può giustificare la compressione del diritto all’integrazione scolastica sacrificando il notorio meccanismo di deroga.
Allo specifico riguardo richiamano l’adunanza del Consiglio di Stato del 29 agosto del 2005 che ha stabilito che non può in ogni caso costituire impedimento all’assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, nonché in generale in riferimento alla imprevalenza delle esigenze di finanza pubblica, le sentenze della Corte Costituzionale n. 184/93, n. 185/98 e n. 276/98 per quanto concerne il diritto all’assistenza sanitaria indiretta reso indifferibile dalle condizioni di salute della persona bisognosa.
Denunciano perciò l’illegittimità costituzionale del comma 414 dell’art. 2 della stessa L. n. 244/2007 laddove prevede che, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all’articolo 40, comma 1, settimo periodo della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono soppresse le parole «nonché la possibilità» fino a «particolarmente gravi» […], e laddove prevede che sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma, con riferimento agli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 della Costituzione.
Concludono gli stessi chiedendo:
a) la remissione alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità della normativa censurata, per violazione degli articoli 2, 3, 32, 34 e 38 della Costituzione;
b) l’annullamento della circolare n. 19 Prot. n. 147/DIP/U04 del Ministero della Pubblica Istruzione emessa in data 1 febbraio 2008 (avente per oggetto le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2008/2009 e la trasmissione del relativo schema di Decreto Interministeriale) che nel fissare le complessive quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale sulla base di un mero criterio statistico, ossia del 25% delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007 ha violato quanto previsto dall’art. 1, comma 605, lettera b) della Legge 296/2006, ossia la necessità di individuare gli organici di sostegno sulla base delle esigenze rilevate attraverso idonee certificazioni.
Viene anche ribadito il profilo di illegittimità della stessa circolare che, avendo dato attuazione all’abrogazione del meccanismo che consentiva agli USR, in presenza di handicap particolarmente gravi, di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga alle dotazioni organiche, si pone come lesiva del diritto costituzionalmente garantito all’integrazione scolastica.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione e del Dipartimento per l’Istruzione dello stesso Ministero.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione tramite l’Avvocatura Generale dello Stato che sostiene, a difesa delle ragioni dell’Amministrazione, l’infondatezza del ricorso di cui viene chiesto il rigetto.
Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo notificati in data 7/7/2008 viene impugnata anche la circolare n. 58, Prot. n. 10500, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, emessa in data 20 giugno 2008, avente per oggetto l’adeguamento organici di diritto alle situazioni di fatto a.s. 2008/2009 nella parte in cui, richiamando i commi 413 e 414 della Legge Finanziaria per il 2008, stabilisce che:
1) A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi funzionanti nell’organico di diritto all’a.s. 2006/2007;
2) Detti posti sono comprensivi anche delle deroghe che in precedenza venivano autorizzate in organico di fatto sulla base delle esigenze certificate;
3) Il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili nell’anno scolastico 2008/2009, in ciascun ambito regionale, compresi quelli dell’organico di diritto, sono riportati nella tabella E, colonna C, dello schema di decreto interministeriale.
Richiamato il ricorso principale e gli atti con lo stesso impugnati, rappresentano i ricorrenti di voler estendere l’impugnativa anche alla fissazione della complessiva quantità dei posti di sostegno attualmente attivabili a livello nazionale sulla base di un mero criterio statistico (ossia il 25% delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007) senza tener conto delle esigenze rilevate attraverso idonee certificazioni e l’abrogazione del meccanismo che, in attuazione dei principi di rango costituzionale rivolti all’integrazione scolastica degli alunni handicappati, consentiva agli Uffici Scolastici Regionali di autorizzare, in presenza di effettive esigenze rilevate attraverso le necessarie certificazioni attestanti handicap particolarmente gravi, l’assunzione di insegnanti di sostegno, con contratto a tempo determinato, in deroga al rapporto medio nazionale docenti-alunni.
Infatti la circolare n. 58, Prot. n. 10500 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, emessa in data 20 giugno 2008, avente per oggetto l’adeguamento organici di diritto alle situazioni di fatto a.s. 2008/2009, ha confermato quanto stabilito dalla circolare n. 19, Prot. n. 147/DIP/U04 del Ministero della Pubblica Istruzione, emessa in data 1 febbraio 2008 e dall’art. 9 dello schema di decreto Interministeriale.
La stessa circolare n. 58 Prot. n. 10500 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, infatti, richiamando il comma 413 della legge finanziaria per il 2008, ha ribadito che:
1) A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi funzionanti nell’organico di diritto all’a.s. 2006/2007;
2) Detti posti sono comprensivi anche delle deroghe che in precedenza venivano autorizzate in organico di fatto sulla base delle esigenze certificate;
3) Il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili nell’anno scolastico 2008/2009, in ciascun ambito regionale, compresi quelli dell’organico di diritto, sono riportati nella tabella E, colonna C, dello schema di decreto interministeriale.
Viene denunciata l’illegittimità della suindicata circolare in via derivata dalla circolare n. 19 Prot. n. 147/DIP/U04 dell’1.2.2008 e vengono reiterati gli stessi motivi di doglianza già mossi con il ricorso introduttivo che vengono appositamente riportati.
All’udienza del 14 luglio 2008 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
I provvedimenti assunti illegittimi nel ricorso di cui trattasi sono contenuti nella Circolare n. 19 n. 147/DIP/U04 del 1.2.2008 del Ministero della Pubblica Istruzione (espressamente impugnata in una con lo schema del Decreto Interministeriale del 1.2.2008 in parte qua che, in attuazione della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in applicazione della disposizione della stessa legge finanziaria che ha stabilito che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’a.s. 2006/2007, ha mediante una rideterminazione della stessa dotazione organica da realizzarsi progressivamente nel triennio 2008-2010, stabilito le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali per l’anno scolastico 2008/2009 riportandole in allegate tabelle.
Ritengono i deducenti che le limitazioni imposte agli organici dei docenti di sostegno agli alunni diversamente abili, in quanto ancorate a criteri rigidamente statistici espressi in percentuali numeriche, risulterebbero pregiudizievoli per gli stessi disabili cui non verrebbe assicurato un adeguato apporto di sostegno, in particolar modo per le situazioni di disabilità di particolare gravità che nel passato venivano assicurate attraverso possibilità anche derogative dell’ordinario sistema di reclutamento degli insegnanti di sostegno.
I rilievi su cui gli istanti basano il loro ricorso non appaiono al Collegio condivisibili.
La legge finanziaria, che i ricorrenti ritengono pregiudizievole per i soggetti diversamente abili, si è limitata invece ad individuare una nuova e diversa modalità di determinazione degli organici degli insegnanti di sostegno. Anche i limiti complessivi massimi dei posti di sostegno stabiliti dalla legge 24.12.2007 n. 244 (vedasi i commi 413 e 414 dell’art. 2 della stessa legge) e attivabili a livello nazionale non si pongono di per sé impositori di un limite derivato unicamente da un criterio di percentuali predeterminate che i ricorrenti intendono contestare ma sono soltanto espressive di un diverso e mirato criterio rivalutativo della situazione in atto poiché resta comunque garantito giusta la salvezza di “…quanto previsto dall’art. 1 comma 605 lett. b) della legge 27.12.2006 n. 296…”, il processo di integrazione dei soggetti portatori di “handicap” anche attraverso oculate distribuzioni allocative cioè “…opportune compensazioni anche tra province diverse…” secondo il testuale dettato legislativo (citato comma 413 art. 2 stessa legge).
In tale quadro anche la soppressione all’art. 40, comma 1, settimo periodo della legge 27.12.1997 n. 449 delle parole da: «nonché la possibilità» fino a «particolarmente gravi» non svuota né priva della protezione garantita dalla legge le situazioni degli alunni portatori delle stesse forme particolarmente gravi di handicap poiché viene appositamente imposto, dalla stessa legge finanziaria, il rispetto dei principi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5.2.1992 n. 104 (citato comma 414 dell’art. 2 stessa legge).
Nella stessa ottica vanno esaminate le considerazioni dei ricorrenti indirizzate all’individuazione dei profili costituenti oggetto delle espresse denunce di incostituzionalità proposte nel ricorso.
La violazione delle disposizioni della Costituzione dai deducenti richiamate e, in particolare, quelli di cui all’art. 34, comma I che, secondo gli stessi, garantirebbero il diritto all’istruzione ed all’educazione del portatore di “handicap” mediante l’espresso dettato costituzionale in base al quale “…la scuola è aperta a tutti…” e quelle di cui all’art. 38 – commi III e IV Cost. che prevedono che gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale, così come quei principi, anch’essi richiamati dagli stessi istanti, che riconoscono come diritto inviolabile della persona umana il diritto all’educazione, all’istruzione ed alla integrazione scolastica del portatore di “handicap” devono ritenersi non appropriatamente invocati poiché la tutela che i deducenti ritengono menomata allo studente disabile in violazione delle norme costituzionali e dei principi all’uopo richiamati verrebbe compromessa solo ove non venisse riconosciuto al disabile, a seguito dell’apposito procedimento, un apporto di sostegno compatibile con la propria situazione personale. Tanto nel senso della necessità, per rinvenirne una menomazione, di una diretta manifestazione in corpore vili della stessa compromissione, situazione tale non rinvenibile, come già evidenziato, nel caso che ne occupa in cui non è dato scorgere tali effetti come conseguenza di disposizioni di legge finanziaria che, come parimenti precisato, si limitano a dettare criteri riorganizzativi della distribuzione sul territorio nazionale degli apporti di sostegno agli handicappati e a prevedere la loro salvezza con il ricorso a forme di compensazioni interprovinciali da effettuarsi mediante le opportune allocazioni degli insegnanti addetti.
Per quanto concerne la denunciata violazione del principio che non conferisce rilevanza o prevalenza alle esigenze di finanza pubblica, dai deducenti richiamato attesa la conclamata esigenza di “…evitare la formazione di nuove personale precario…” espressamente rappresentatosi dal legislatore che per tale finalità, secondo gli stessi istanti, avrebbe abrogato il “meccanismo di deroga” di cui all’art. 40 – comma 1 – settimo periodo della legge 27.12.1997 n. 449, tale principio risulta parimenti male invocato.
Con riguardo agli inconvenienti che lo stesso legislatore ha inteso eliminare (formazione di nuovo personale precario) anche se tale obiettivo viene perseguito mediante la sua collocazione in una legge finanziaria che stabilisce la rideterminazione della dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno, non si rende tuttavia emergente che il perseguimento di tale obiettivo si risolve di per sé nella privazione del sostegno agli alunni diversamente abili nei cui confronti ben possono agire, ai fini della loro integrazione nel sistema di sostegno, i meccanismi integrativi e compensativi di cui lo stesso legislatore ha consentito l’attuazione.
Il ricorso per tutte le ragioni sopraindicate non presenta nessun profilo che ne consenta l’accoglimento e va dunque rigettato.
Le considerazioni che conducono alla reiezione del gravame si estendono anche all’impugnativa della successiva circolare n. 58 (n. 10500 di prot.) del 20.6.2008 del Ministero Istruzione, Università e Ricerca, proposta con l’atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo, poiché con tale ulteriore impugnativa viene parimenti contestato, mediante la reiterazione degli stessi motivi di doglianza già mossi nel ricorso principale, il “criterio statistico” come confermato anche da tale nuova circolare.
Anche l’impugnativa di cui ai motivi aggiunti va perciò rigettata.
Si ravvisa tuttavia l’esistenza di motivi che consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, rigetta l’impugnativa proposta con lo stesso ricorso (e motivi aggiunti).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2008 con la partecipazione dei Magistrati elencati in epigrafe.
Saverio Corasaniti Presidente
Paolo Restaino Consigliere, est.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it