T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 17-05-2011, n. 4268 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata in data 22.6.2006 di ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della l. 91 del 5 febbraio 1992.

L’avvocatura dello Stato si è costituta con mero atto di stile.

Il ministero dell’interno, inoltre, ha fatto pervenire, per l’odierna udienza, una nota nella quale si comunicava che il decreto di concessione della cittadinanza italiana era stato adottato in data 14.4.2011.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Rileva il collegio che l’attestazione del Ministero dell’interno circa l’avvenuta adozione del decreto di conferimento della cittadinanza in data 14.4.2011 sia elemento idoneo a ritenere che sia venuto meno l’interesse della ricorrente al ricorso.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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