Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-05-2011) 17-05-2011, n. 19263 Contestazione dell’accusa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

statuizioni civili.
Svolgimento del processo

Chiamato a rispondere del reato ex art. 570 cpv. c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e al figlio minore A., M.P. fu ritenuto responsabile dal Tribunale di Locri e condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi uno di reclusione (convertita nella multa di Euro 1140,00) ed Euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Adita dall’impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 29.01.2009, confermava la pronuncia di primo grado.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo che la Corte di merito:

1.- non ha considerato che, alla stregua del capo di imputazione, il reato doveva considerarsi commesso fino al (OMISSIS) ed essere, quindi, giusta anche la concorde richiesta delle parti, dichiarato estinto per prescrizione;

2.- si è acriticamente appiattita sulla deposizione della persona offesa, omettendo altresì di tener conto delle discrasie fra i testi d’accusa C. e Cr. e della comprovata situazione di grave disagio economico in cui l’imputato si era venuto a trovare.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Riguardo, invero, al primo motivo, si osserva che l’assunto circa la maturata, e non dichiarata, prescrizione del reato, presuppone la consumazione dello stesso nel (OMISSIS). Senonchè, il capo d’imputazione, pur presentando nella parte descrittiva riferimenti temporali circoscritti, reca poi in calce la contestazione aperta "dal (OMISSIS) in poi". E la sentenza del primo giudice ha di fatto accertato il protrarsi della condotta illecita anche oltre il (OMISSIS), e quanto meno fino al (OMISSIS) (v. i riferimenti alla documentazione prodotta dalla difesa della parte civile). Tale ultima circostanza, fra l’altro, oltre a escludere il decorso ad oggi del termine prescrizionale, avrebbe dato luogo – anche a voler seguire l’interpretazione dell’imputazione data dal ricorrente – a una violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, integrativa di una nullità a regime intermedio, da eccepire specificamente al più tardi entro la chiusura del giudizio di secondo grado (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9281 del 08/01/2009, dep. 02/03/2009, Parente, Rv. 243161; conformi: N. 7957 del 1997 Rv.

209753, N. 8639 del 1999 Rv. 214316, N. 14101 del 1999 Rv. 215797, N. 44008 del 2005 Rv. 232805): eccezione che nella specie non risulta dedotta, non potendosi ciò ritenere implicito nella mera richiesta di declaratoria della prescrizione (che, peraltro, il P.G. ha formulato solo sotto il profilo di una rideterminazione della pena che tenesse conto del periodo coperto dalla prescrizione). Col secondo motivo di ricorso si esprime una doglianza, sostanzialmente generica e fattuale, sulla motivazione in ordine alla responsabilità, che risulta invece, dalla congiunta lettura delle sentenze di merito, adeguatamente resa, sulla base della non illogica valutazione delle complessive risultanze processuali (ampiamente convergenti nel senso della sussistenza degli estremi del reato).
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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