T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 17-05-2011, n. 4256 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione dal lavoro irregolare (cd sanatoria colf e badanti ex L. n. 102/2009), procedura conclusasi con la stipulazione del contratto di soggiorno in data 4 febbraio 2010;
Motivi della decisione

– che a sostegno del gravame l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando di aver presentato la suddetta istanza mediante assicurata – come risulta dalla ricevuta postale di accettazione allegata al ricorso – senza poi ricevere più alcuna notizia;

– che la posizione differenziata di interesse legittimo ed il connesso obbligo alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso si configurano sulla base della disciplina dettata dall’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

– che essendo decorso il prescritto termine senza che l’Amministrazione abbia riscontrato l’istanza come sopra presentata il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto, con conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenziorifiuto e dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla sua istanza nei termini indicati in dispositivo;

– che non può essere invece accolta la domanda del ricorrente diretta all’accertamento della fondatezza della pretesa in quanto – secondo il costante orientamento della giurisprudenza – ciò è possibile solo in caso di attività vincolata (T.A.R. Lazio, Sez. Latina 27/10/06 n. 1379; T.A.R. Catanzaro I – 21.7.2005 n. 1356; T.A.R. Campania, Napoli I – 13.6.2005 n. 3044; ecc.) e nel caso di specie, invece, si è in presenza di un’attività discrezionale;

– che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente;

– dichiara l’obbligo della Questura di Roma di provvedere sull’istanza avanzata dal ricorrente in data 4 febbraio 2010, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore – e ordina alla predetta Amministrazione di adempiere a tale obbligo;

– compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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