Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 17-05-2011, n. 19317 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12 maggio 2010, il Tribunale di Bergamo dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.E. e F.A. per essere i reati relativi alla violazione della disciplina urbanistica e paesaggistica loro ascritti estinti ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia deducendo, con un unico motivo di ricorso, la erronea applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies, in quanto tale disposizione produceva effetti estintivi solo con riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e non anche a quello sanzionato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e ciò anche nel caso in cui, come nella fattispecie, venga applicato l’art. 81 c.p..

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come è noto, tra le modifiche al D.Lgs. n. 42 del 2004 apportate dalla "legge delega ambientale" L. n. 308 del 2004, va annoverata l’introduzione dell’art. 181, comma 1 quinquies con la previsione di una forma di estinzione del reato paesaggistico conseguente alla spontanea rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga la condanna.

Tale rimessione in pristino deve essere spontanea e non eseguita coattivamente su impulso dell’autorità amministrativa (Sez. 3^ n. 3064, 21 gennaio 2008; Sez. 3^ n. 3945, 1 febbraio 2006) e, considerato l’esplicito riferimento al "reato di cui al comma 1", non produce effetti riguardo al delitto di cui al comma 1 bis.

Si tratta, inoltre, di una causa estintiva di un reato già perfezionato in tutti i suoi elementi essenziali, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall’imputato (Sez. 3^ n. 37271, 1 ottobre 2008).

La chiara formulazione della disposizione porta inoltre ad escludere che la spontanea riduzione in pristino possa produrre effetti anche con riferimento alle violazioni urbanistiche eventualmente concorrenti (ad esempio nel caso in cui vengano abusivamente realizzati, in zona vincolata, nuovi volumi aventi misura inferiore a quelli indicati dall’art. 181, comma 1-bis).

Del resto, la irrilevanza della demolizione dell’immobile abusivo, spontanea o indotta da specifico provvedimento ai fini della estinzione del reato urbanistico è stata sempre esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte.

L’efficacia estintiva della demolizione è stata infatti invocata in più occasioni richiamando il disposto della L. 21 giugno 1985, n. 298, art. 8 quater, (di conversione del D.L. 13 aprile 1985, n. 146) che, testualmente, recita: "non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" ed è stato precisato, a tale proposito, che detta disposizione è testualmente riferita e limitata sotto il profilo temporale, alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di entrata in vigore (7 luglio 1985) della stessa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22.6.1985 (sez. 3^ n. 17535, 7 maggio 2010; sez. 3^ 18 maggio 2006, n. 17078; sez. 3 n. 10199, 29 settembre 1998. V. anche Corte Costituzionale 29 marzo 1989, n. 167).

La demolizione spontanea, pur non producendo effetti estintivi, può essere comunque valutata ai fini della determinazione della pena, della mancanza di un danno penalmente rilevante e della buona fede dell’imputato (sez. 3^ n. 35008, 18 settembre 2007).

I principi sopra ricordati, che il Collegio condivide, vanno pertanto ribaditi con l’ulteriore precisazione che la spontanea demolizione dell’intervento abusivo in zona vincolata effettuata prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga la condanna, comporta l’estinzione del solo reato paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, ma non produce alcun effetto estintivo delle violazioni edilizie eventualmente concorrenti, pur potendo essere oggetto di valutazione da parte del giudice penale per la determinazione della pena e relativamente alla mancanza di un danno penalmente rilevante o alla buona fede dell’imputato.

Ne consegue, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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