ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 533/2003 proposto da Domus a su Mari s.a.s., rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Manca e Massimo Lai, con domicilio eletto in Cagliari via Logudoro n. 8 presso lo studio della prima;
contro
Regione autonoma della Sardegna in persona del suo presidente; direttore del servizio promozione supporto dell’attività turistica dall’assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, rappresentato e difeso dagli avvocati Graziano Campus e Giampiero Contu dell’ufficio legale dell’ente presso cui è elettivamente domiciliato in Cagliari, viale Trento n. 69;
per l’annullamento
della determinazione del direttore del servizio promozione e supporto all’attività turistica dell’assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio prot. n. 21/Tur del 23 gennaio 2003 nonché di ogni altro atto ivi compresa la comunicazione del 23 gennaio 2003 ed il verbale di sopralluogo del 21 novembre 2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 14 gennaio 2008 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri e uditi gli avvocati Massimo Lai per la società ricorrente e Gian Piero Contu per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
La società ricorrente chiese all’Assessorato regionale del turismo in data 5 novembre 1999 l’autorizzazione all’apertura di una agenzia di viaggi e turismo, precisando tra l’altro che l’agenzia non sarebbe stata aperta al pubblico in quanto lo scopo principale era quello di esercitare attività di tour operator nei confronti di soggetti esterni.
L’attività inizialmente gestita nella sede di corso Umberto in Decimomannu proseguì direttamente nella sede legale della società nella via regina Elena.
Ciò nonostante, con la determinazione impugnata, l’autorità regionale ha dichiarato decaduta l’autorizzazione muovendo dalla considerazione che l’agenzia non sarebbe mai stata operativa.
Avverso tale atto e gli altri meglio specificati in epigrafe la società Domus a su Mari propone ricorso deducendo le seguenti censure.
1) errore di fatto e sui presupposti; violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 della legge regionale n. 13/1988.
La decadenza è stata pronunciata sul presupposto che, in occasione di un sopralluogo effettuato il 21 novembre 2002, si era constatato che nella sede indicata dalla ricorrente per la sua attività operava da circa un anno una diversa attività commerciale; poiché non risultava alcuna istanza volta al trasferimento in altra sede, l’autorità procedente ha ritenuto che l’agenzia non sia mai stata operativa ed ha pertanto pronunciato la decadenza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera B5, della legge regionale 13 luglio 1988 n. 13.
Invece la ricorrente non avrebbe mai smesso di svolgere la propria attività, prima nel locale di corso Umberto e successivamente nella sede legale in via regina Elena; la circostanza che non risultasse aperta al pubblico l’agenzia sarebbe dovuta al fatto che l’attività svolta non era rivolta al pubblico.
2) Eccesso di potere per contraddittorietà, violazione del principio di buona fede e difetto di motivazione.
L’amministrazione regionale era stata edotta dell’intenzione della ricorrente di non svolgere attività aperta al pubblico pertanto il provvedimento impugnato sarebbe anche contraddittorio con la rilasciata autorizzazione.
3) violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge n. 241/1990; difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento; violazione e falsa applicazione dell’articolo 23, comma 5, della legge regionale n. 13/1988 ed degli articoli 14 e seguenti della legge n. 689/1981.
Il provvedimento di decadenza sarebbe stato adottato senza alcun previo coinvolgimento della società ricorrente in violazione delle norme in rubrica.
L’amministrazione regionale si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente e chiedendo una pronuncia di rigetto.
L’istanza di sospensione presentata dalla ricorrente è stata rigettata con ordinanza del tribunale n. 240/2003 ma il Consiglio di Stato, in appello, ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza 3468 del 30 luglio 2003.
Rileva il collegio che il provvedimento di decadenza risulta effettivamente adottato senza che sia stata preventivamente coinvolta la società interessata.
Tale preventiva comunicazione era sicuramente necessaria in applicazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di provvedimento di secondo grado destinato a incidere negativamente sulla posizione della ricorrente (tra tante: Tar Sardegna sezione II, 30 novembre 2006 n. 2569).
D’altronde non può ritenersi applicabile l’articolo 21 octies della stessa legge il quale, al secondo comma, dispone che