Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 18996 Liquidazione delle spese

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La corte d’appello di Napoli, con decreto del 27 maggio 2009 ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento di Euro 2.850,00 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo (avente ad oggetto la richiesta di contributo assistenziale regionale per gli invalidi) introdotto da A. L. innanzi al t.a.r. Campania con ricorso del 29 luglio 1999 deciso con sentenza del 17 giugno 2005. La corte territoriale ha compensato le spese fino alla meta in considerazione della " parziale soccombenza. Nella presente vicenda è intervenuto un primo decreto del 3 novembre 2004, che è stato cassato con rinvio con sentenza del 20 febbraio 2008. Pertanto sono state liquidati Euro 200,00 per il primo giudizio, Euro 215,00 per il giudizio di legittimità ed Euro 290,00 per il giudizio di rinvio.

Per la cassazione di tale decreto l’interessata ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria. La Presidenza del consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e della tariffa professionale, nonchè vizi di motivazione, la ricorrente lamenta che la corte territoriale: 1) abbia compensato le spese pur essendo totalmente vittoriosa;

2) abbia liquidato le spese del giudizio in modo insufficiente, sia applicando la tariffa per i procedimenti di volontaria giurisdizione invece che quelli per gli ordinar procedimenti davanti alla corte d’appello, sia violando i minimi tariffari.

2. I motivi relativi alla compensazione delle spese sono inammissibili perchè la relativa pronuncia è congruamente e logicamente motivata con il riferimento alla scarsa rilevanza delle questioni sollevate, sulle quali peraltro esistono già orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Sono invece fondate le censure relative alla liquidazione delle spese effettuata sulla base della tabella per i procedimenti di volontaria giurisdizione invece che di quella relativa ai procedimenti contenziosi e in violazione dei minimi.

Accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione può procedersi alla decisione nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 384 c.p.c. nessun accertamento di fatto essendo richiesto.

In considerazione dell’inammissibilità di alcuni motivi e della modesta rilevanza economica dell’accoglimento di quello relativo alle spese del giudizio di merito, sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

accoglie il ricorso, limitatamente al motivo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito; cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ferma la compensazione fino alla metà, liquida le ulteriori spese del giudizio davanti alla corte d’appello in Euro 225,00 per diritti, Euro 155,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi; le spese del giudizio di cassazione vengono liquidate in Euro 350,00, ivi compresi Euro 50,00 per esborsi; quelle del giudizio di rinvio in Euro 225,00 per diritti, 155,00 per onorari Euro 50,00 per esborsi; quelle del presente giudizio in Euro 300,00, compresi Euro 50 per esborsi. Le spese debbono essere distratte a favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che si dichiara antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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