T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 17-05-2011, n. 1247 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;

Rilevato che il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo i vizi di violazione di legge, in relazione all’art. 3 della legge 1990 n. 241, all’art. 119 del d.l.vo 1992 n. 285, all’art. 320 appendice II – all. 22 del d.p.r. 1992 n. 445, nonché per eccesso di potere sotto diversi profili;

Ritenuta la fondatezza dei motivi proposti, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico, per le seguenti ragioni:

– con i provvedimenti impugnati l’amministrazione: a) in un primo tempo, ha dichiarato il ricorrente non idoneo per la patente di categoria DE e idoneo per la patente AB per mesi 6, precisando che l’interessato presenta reazioni della personalità "normali" (cfr. certificato della Commissione Medica Locale di Como datata 14.12.2009); b) poi, mediante la determinazione della Direzione Sanità dell’Unità Sanitaria Territoriale della Rete ferroviaria italiana datata 26.11.2010, l’interessato è stato dichiarato idoneo per la patente di cat. AB con validità limitata ad anni 1 e non più idoneo per la patente di cat. DE, con la precisazione che egli nel 2008 è stato sottoposto a ricovero in reparto psichiatrico, con "disturbo bipolare in trattamento farmacologico", ma allo stato si presenta come "soggetto lucido e collaborante" e non si "apprezzano alterazioni di flusso del pensiero"; c) infine, il provvedimento di decisione del ricorso gerarchico ha confermato la valutazione espressa dalla Direzione Sanità dell’Unità Sanitaria Territoriale della Rete ferroviaria italiana riconoscendo l’idoneità solo per la patente AB per la durata di anni 1;

– l’art. 119 – rubricato "Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida" – dispone, al primo comma, che "Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore".

– il D.P.R. 1992 n. 495 dispone, all’appendice II, art. 320 lett. e), che "Malattie psichiche. La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest’ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità";

– dal coordinamento tra le due norme ora citate emerge che la sola presenza di psicosi o di turbe della personalità non giustifica l’omesso rilascio della patente di guida se tale circostanza non si traduce in condizioni incompatibili con la sicurezza della guida, ma nel caso di specie la motivazione dei provvedimenti impugnati non ha evidenziato la sussistenza di quest’ultima condizione, con conseguente fondatezza delle censure articolate sul punto dal ricorrente, in termini di difetto di motivazione e di carenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti impugnati;

– del resto, i provvedimenti gravati evidenziano una situazione di pieno compenso clinico che non è, pertanto, oggettivamente riconducibile alle situazioni ostative al rilascio o al rinnovo della patente evidenziate dalle norme citate;

– inoltre – come contestato dal ricorrente con l’ultimo dei motivi proposti – la decisione del ricorso gerarchico non si è limitata ad esaminare l’impugnazione avverso la determinazione della Commissione Medica Locale di Como, ma ha confermato il giudizio dell’Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato che non costituiva oggetto del ricorso amministrativo, così eccedendo illegittimamente la materia del contendere;

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, mentre la peculiarità della fattispecie concreta consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *