T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 17-05-2011, n. 1246 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Rilevato che:

– con i provvedimenti impugnati (decreto di revoca del Questore di Milano e decreto di rigetto del ricorso gerarchico adottato dal Prefetto di Milano) l’amministrazione ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia già rilasciata in favore di S.G.C. in quanto: a) egli è convivente con un congiunto già destinatario di provvedimenti di divieto di detenzione di armi e munizioni; b) egli è stato destinatario di un sequestro penale di un fucile da caccia cal. 9 in quanto ha omesso di denunciarne la detenzione;

– sulla base di tali circostanze l’amministrazione ritiene che il ricorrente non sia più in possesso dei requisiti di affidabilità necessari per continuare ad essere titolare dell’autorizzazione di porto di fucile per uso caccia;

– sul punto vale osservare che, nella materia in esame, i poteri dell’Autorità di pubblica sicurezza sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa (cfr. in argomento, tra le tante, T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 02 aprile 2008, n. 109), fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell’arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale (cfr. in argomento T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 28 febbraio 2008, n. 341; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 17 marzo 2007, n. 1317);

– le censure formulate nel ricorso (volte a contestare i presupposti della revoca in termini di difetto di istruttoria e di motivazione) possono essere trattate congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico e non meritano condivisione;

– difatti, nel caso di specie il sequestro penale disposto per una specifica violazione in materia di armi e la convivenza con persona già destinataria di divieto di detenzione armi integrano un quadro fattuale oggettivo dal quale è del tutto ragionevole desumere, secondo l’idquod plerumque accidit, la mancanza di affidabilità del ricorrente rispetto al corretto uso delle armi a garanzia dell’interesse alla sicurezza e all’ordine pubblici;

– del resto, il ricorrente solo con atto datato 25.02.2011 (doc. 6 di parte ricorrente), quindi dopo l’adozione del decreto di revoca e della decisione del ricorso gerarchico, ha documentato il cambiamento della propria residenza anagrafica, pertanto tale circostanza, in quanto successiva agli atti impugnati, non incide sulla legittimità di questi ultimi, ma al più si presta ad essere posta a fondamento di una nuova istanza di rilascio del titolo;

– inoltre, i provvedimenti impugnati, oltre a basarsi su specifiche risultanze istruttorie, esplicitano, seppure in modo sintetico, il quadro fattuale e giuridico posto a loro fondamento, sicché sono immediatamente percepibili le ragioni sottese alle determinazione assunta, con conseguente infondatezza della censura di carenza motivazionale, specie considerando che, secondo la costante giurisprudenza, la motivazione dei provvedimenti in materia di armi, attesa l’ampia discrezionalità che li caratterizza, è censurabile solo se del tutto mancante o manifestamente illogica, in quanto spetta all’Amministrazione decidere se il soggetto dia o meno affidamento in ordine al non abuso dell’arma (cfr. C.d.S., sez. IV, 19 dicembre 1997, n. 1440; Tar Veneto, 1 giugno 2001, n. 1383; Tar Piemonte, sez. II, 14 aprile 2004, n. 849);

– in definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre la peculiarità della situazione di fatto consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando respinge il ricorso.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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