Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 18983 Interruzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 23 marzo 1996 la Banca Commerciale Italiana conveniva in giudizio la S.r.l. Ebe Pubblicità, B.P.,ed i figli M.M., M.V., M.B., M.F. ed M.A. davanti al Tribunale di Roma. Chiedeva che Ebe Pubblicità fosse condannata a pagare L. 406.354.064 oltre interessi con capitalizzazione trimestrale dal 1 gennaio 1996,e che la stessa, nonchè B.P. e M. M. in solido fossero condannati a pagare la somma di L. 240.000.000. oltre interessi legali con capitalizzazione trimestrale dal 13 dicembre 1995, ed il solo B.P. al pagamento della somma di L. 7.169.030, oltre interessi legali con capitalizzazione dal 1 gennaio 1996. Chiedeva anche ai sensi dell’art. 2901 c.c. che fosse dichiarato nei suoi confronti inefficace l’atto di donazione con il quale B.P. aveva trasmesso ai figli V. M., M.B., M.F. ed A. M. la nuda proprietà di una villa di cui in atti vi è la identificazione catastale.

Narrava di essere creditrice di Ebe pubblicità srl della somma di L. 313.000.949. quale saldo di un conto corrente, e di altre L. 92.405.000 per anticipi su fatture. Il tutto oltre interessi legali con la capitalizzazione trimestrale dal 1 gennaio 1996. Precisava che le obbligazioni di tale società erano garantite da B.P. e da M.M. limitatamente alla somma di L. 240.000.000.

Si costituivano la Ebe, B.P. e M.M. chiedendo il rigetto della domanda.

Intervenivano volontariamente nel giudizio l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, la Banca Nazionale del Lavoro, la Banca di Credito Cooperativo di Roma, la Banca Popolare di Milano soc. coop., la Cassa di Risparmio di Perugia divenuta poi Banca dell’Umbria 1462, che chiedevano, in virtù dei crediti vantati da ciascuna di esse nei confronti di entrambi o di uno soltanto dei predetti garanti, la dichiarazione di inefficacia dell’atto di donazione innanzi menzionato, nei loro confronti.

Il Tribunale di Roma con sentenza in data 5 luglio 2000 dichiarava inammissibili gli interventi dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, della Banca di Credito Cooperativo di Roma, della Banca Nazionale del Lavoro, della Banca popolare di Milano, e della Banca dell’Umbria 1462.

Dichiarava improcedibili le domande proposte nei confronti della curatela del fallimento Ebe Pubblicità.

Condannava B.P. e M.M. in solido a pagare alla Banca Commerciale Italiana la somma di L. 240.000.008 oltre interessi convenzionali, e condannava B.P. a pagare alla Banca Commerciale Italiana la somma di L. 7.168.030, oltre interessi legali dal 1 gennaio 1995.

Dichiarava inefficace l’atto di donazione in cui sì è detto nei confronti della Banca Commerciale Italiana s.p.a., dando al Conservatore dei registri immobiliari di Roma disposizioni per le annotazione della sentenza.

Condannava in solido B.P., M.M., M. V., M.B., M.F. ed A. M. al pagamento delle spese del giudizio.

Proponevano appello tutti i predetti privati soccombenti.

Resistevano la Banca Nazionale del Lavoro, la Banca dell’Umbria 1462.

Le stesse proponevano appello incidentale chiedendo che in riforma della sentenza di primo grado fosse dichiarato ammissibile il loro intervento adesivo autonomo, proposto in primo grado, con conseguente dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell’atto di donazione di cui si è detto.

Rimanevano contumaci l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, la Banca di Credito cooperativo di Roma, il fallimento della Ebe pubblicità e la Banca Popolare di Milano.

Interveniva volontariamente la S.p.A. Intesa Gestioni e Crediti, che chiedeva fosse dichiarata l’estinzione del processo nei suoi confronti ed in subordine il rigetto dell’appello principale salvo quanto alla domanda relativa alla misura degli interessi.

La Banca Commerciale Italiana S.p.A. faceva presente nel corso del giudizio di essersi fusa per incorporazione nella Banca Intesa S.p.A., con effetto dal 1 maggio 2001. La causa veniva pertanto interrotta. Veniva riassunta dalla Banca dell’Umbria 1462, e dopo vicende processuali che non riguardano l’attuale fase, la Corte di merito con sentenza non definitiva dichiarava anzitutto la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi legali, di cui all’art. 7 del contratto di conto corrente intestato a Ebe Pubblicità s.r.l. dalla Intesa Gestione Crediti s.p.a., già Banca Commerciale Italiana S.p.A., e di cui a due contratti di fideiussione sottoscritti da B.P. e M.M., e condannava i fideiussori suddetti, in solido, a pagare alla banca creditrice gli interessi legali annui sulla somma garantita di L. 240.000.000-, con decorrenza dal 13 dicembre 1995. Accoglieva gli appelli incidentali ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza dichiarava l’ammissibilità degli interventi volontari della Banca Nazionale del Lavoro e della Banca del Umbria 1462, già Cassa di Risparmio di Perugia, e quindi l’inefficacia nei confronti delle dette banche della donazione stipulata tra B.P. ed i quattro figli, avente ad oggetto la nuda proprietà dell’immobile già menzionato.

Con separato ordinanza provvedeva per il proseguimento dell’istruttoria.

Per ciò che rileva in questa sede la Corte di merito, rigettando uno specifico motivo di doglianza, confermava la statuizione del primo giudice relativa alla validità ed efficacia dell’atto di citazione proposto dalla Banca Commerciale Italiana S.p.A. filiale di Roma.

Riteneva infatti legittimato il direttore di detta filiale a sostenere azioni giudiziarie in base allo statuto dell’ente.

Rigettava l’eccezione di estinzione del giudizio nei confronti di Intesa Gestione Crediti, la quale aveva rilevato che l’atto di riassunzione ed il relativo provvedimento di fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio era stato erroneamente notificato presso il domicilio della Banca Commerciale Italiana S.p.A. anzichè presso di essa medesima, ente successore per incorporazione.

Infine, in accoglimento dei proposti appelli incidentali riteneva ammissibili i due interventi adesivi autonomi spiegati dalla Banca Nazionale del Lavoro e dalla Cassa di Risparmio di Perugia divenuta Banca del Umbria 1462 S.p.A. Contro questa sentenza ricorrono in cassazione con atto articolato su due motivi B.P., M. M., M.V., M.B., A. M.. Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro.

Resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale la S.p.A. Intesa Gestione Crediti. Resiste con controricorso la Unicredit Banca S.p.A. conferitaria del ramo d’azienda a seguito della estinzione per incorporazione della Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. in Unicredit Italiano S.p.A. Spiega intervento adesivo la S.r.l. Calliope contro il ricorrente, e per essa quale mandataria la Pirelli Re Credit Servicing S.p.A., in quanto soggetto incaricato dell’amministrazione, gestione ed incasso del recupero dei crediti oggetto del portafoglio ceduto dalla Banca Nazionale del Lavoro e nel quale figurano quelli nei confronti di B.P. e dei figli. Intesa Gestione Crediti ha depositato una memoria.
Motivi della decisione

1. Deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile lo spiegato intervento di srl Calliope e di Pirelli Re Servicing. Nel sistema processuale manca una espressa previsione riguardante la disciplina della fase processuale di legittimità che consenta al terzo la partecipazione al giudizio assumendo così una veste atipica rispetto alle parti che hanno partecipato alle fasi di merito.

2. E’infondato il primo motivo del ricorso delle parti private con il quale esse lamentano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. e la illogicità della motivazione sul punto, sostenendo l’erroneità della ritenuta (ovvero della non esaminata), legittimazione processuale della filiale di Roma della Banca Commerciale Italiana a stare in giudizio. A dire dei ricorrenti infatti la filiale della Banca Commerciale è soggetto diverso dalla Banca Commerciale, quest’ultima sola essendo persona giuridica, pertanto la procura alle liti rilasciata alla prima non la legittimava ad operare per conto della Banca Commerciale nè poteva considerarsi equivalente a procura rilasciata alla Banca Commerciale.

Osserva infatti il collegio che il giudice di merito ha accertato che l’art. 30 dello statuto dell’ente legittima il direttore della filiale a stare in giudizio per la banca, ed in qualunque fase processuale. Sin dal primo atto di causa peraltro la Banca Commerciale Italiana si è come tale qualificata pur precisando la filiale di cui si trattava. Il direttore in questione dunque ha agito come institore, e sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di dimostrare la mancanza del potere di rappresentanza , tenendo conto del regime di pubblicità stabilito dagli atti delle società di capitali, e dunque della previsione dello lo statuto cui si è detto (vedi cass. N. 19162 del 2007).

3. Con il secondo motivo del loro atto i ricorrenti sostengono la falsa applicazione dell’art. 268 c.p.c. Erroneamente a loro dire la Corte d’appello, riformando sul punto la prima sentenza, ha ritenuto procedibile l’intervento adesivo autonomo della Banca Nazionale del Lavoro e quello della Banca dell’Umbria 1462 benchè successivi alla scadenza del termine per la proposizione delle domande riconvenzionali. In tal modo, sembra di capire, la Corte di merito avrebbe reso possibile il superamento della preclusione di cui al comma 2 della norma denunciata.

3.a. Il motivo infondato. E’ ben vero che l’interveniente adesivo autonomo accetta la causa nello stato in cui si trova, ma è anche vero che l’intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni. Per non togliere ogni valore sostanziale all’istituto, come autorevole dottrina ha osservato, la preclusione determinata dal tenore dell’art. 268 c.p.c., comma 2 non può estendersi ad attività assertive, ovvero anche alle ipotesi di domande ampliative del thema decidendum. Ciò è quanto la Corte di merito ha correttamente affermato pronunciando, quindi, sulla domanda dell’interventore relativa all’efficacia nei suoi confronti dell’atto di donazione di cui si è detto in narrativa.

4. Con l’unico motivo del suo ricorso incidentale la spa Intesa Gestione Crediti sostiene la violazione e la falsa applicazione degli artt. 110, 303, 305, 307 nonchè dell’art. 125 disp. att. c.p.c. Lamenta altresì la motivazione omessa, insufficiente e o contraddittoria sui punti decisivi di cui si tratta. Osserva che l’atto di riassunzione del processo di appello proposto dalla Banca dell’Umbria 1462, nonchè il provvedimento di fissazione delle udienze di prosecuzione, non furono notificati presso la sede legale di Intesa S.p.A. ma soltanto presso il domiciliatario della Banca Commerciale Italiana S.p.A. nel giudizio di primo grado. Dunque venne ignorata la circostanza della estinzione della società incorporata ovvero della Banca Commerciale Italiana S.p.A, a seguito della quale la corretta notificazione doveva avvenire presso l’ente incorporante e pertanto successore.

4.a. La doglianza è fondata. La circostanza della incorporazione è pacifica. La giurisprudenza della Corte di Cassazione da tempo ha dato luogo ad un orientamento, dal quale il collegio non ha motivo per discostarsi, secondo il quale la fusione per incorporazione di una società per azioni in altra determina l’estinzione dell’ente incorporato ed il subingresso nel giudizio, a seguito di riassunzione o di costituzione volontaria della società incorporante. La conseguenza è che l’eventuale riassunzione del processo deve contenere la vocatio in ius della società incorporante ed essere quindi a questa notificata. Invece la notifica effettuata alla società estinta deve ritenersi del tutto inesistente per inesistenza del soggetto notificando (Cass. N. 9504 del 2002).

5. La sentenza impugnata va pertanto su tal punto cassata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti la causa va, sul punto, decisa nel merito con la dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti dell’odierna ricorrente incidentale Banca Intesa.

6. I ricorrenti principali vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile l’intervento di srl Calliope e Pirelli RE Credit. Rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.p. dichiara estinto il giudizio nei confronti di Banca Intesa. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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