Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 18982 Opposizione

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Svolgimento del processo

Il Presidente del Tribunale di Palermo emetteva decreto ingiuntivo in data 28-11-1998 nei confronti del FORMEZ – Centro Formazione Studi, e a favore dell’ISIDA – Istituto Superiore Imprenditori e Dirigenti d’Azienda, per l’importo di L. 475.473.465, a titolo di finanziamento concesso all’ISIDA. Proponeva il FORMEZ opposizione al predetto decreto ingiuntivo, sostenendo che non sussisteva credito alcuno dell’ISIDA. Costituitosi il contraddittorio, l’ISIDA chiedeva rigettarsi l’opposizione.

Il Tribunale di Palermo con sentenza 21-2/15-3-2001, revocava il decreto ingiuntivo, affermando l’inesistenza del vantato credito dell’ISIDA, e dichiarava inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, nuova rispetto a quella azionata.

Proponeva appello l’ISIDA, e, costituitosi il contraddittorio, il FORMEZ ne chiedeva il rigetto. Con sentenza 22-9/6-12-2004, la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione, sulla base di un unico, articolato motivo, l’ISIDA. Resiste, con controricorso, il FORMEZ. L’ISIDA ha presentato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

Con un unico motivo, l’ISIDA lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2727, 2729 c.c., degli artt. 210, 213 c.p.c., nonchè vizio di motivazione. Afferma l’ISIDA che il giudice a quo non ha indagato la reale intenzione delle parti, limitandosi al senso letterale dei documenti prodotti; ed erroneamente non ha ammesso le istanze istruttorie, volte a provare che il finanziamento in questione era stato stornato dall’originale destinatario e riallocato a favore dell’ISIDA: la volontà manifestata dal Comitato Tecnico Scientifico del FORMEZ non era propedeutica ad un eventuale futura attribuzione, ma, al contrario, tale organo aveva deciso sull’attribuzione stessa. Il motivo va rigettato, in quanto infondato. Non si ravvisa violazione alcuna delle norme suindicate.

Con motivazione adeguata e non illogica, la Corte di merito esprime una valutazione di fatto, incensurabile in questa sede, precisando che la delibera in questione (n. 129 del 23-2-1995 del Comitato Tecnico Scientifico del FORMEZ) era, all’evidenza, meramente propedeutica ad un’eventuale futura attribuzione del finanziamento, là dove precisava che la somma era "disponibile e ricollocabile" a favore dell’ISIDA. E di ciò forniva riscontro – precisa ancora la Corte d’Appello – una successiva lettera del Vice Presidente del FORMEZ che invitava l’ISIDA ad integrare la relazione tecnica e la rendicontazione dei costi. Ove il Giudice del merito, con motivazione adeguata, fornisca un interpretazione del documento, sulla base del dato letterale, evidente e non equivoco, non ha alcun obbligo di riferirsi ad ulteriori parametri: la reale intenzione delle parti, i comportamenti successivi, ecc. (tra le altre, cass. N. 11859/2011).

Quanto alle istanze istruttorie vi è discrezionalità del giudice del merito nell’accoglierle o meno, purchè la sua decisione sia sorretta da motivazione adeguata e non illogica (al riguardo cass. N. 72 del 2011).

E, nella specie, il giudice a quo, con motivazione approfondita e puntuale, chiarisce che tali istanze non appaiono "conducenti" ai fini del decidere, essendo finalizzate all’acquisizione di documenti non contestati, o all’accertamento di circostanze anch’esse pacifiche, o comunque non rilevanti in concreto ovvero volte ad attribuire alla Delib. 23 febbraio 1995 contenuti e significati diversi da quelli palesemente emergenti dal tenore letterale dell’atto. Va conclusivamente rigettato il ricorso.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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