T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 17-05-2011, n. 894 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) In data 21 marzo 2009 la sig.ra T.C., agente scelto della Polizia di Stato, ha depositato il ricorso indicato in epigrafe per ottenere, a carico del Ministero dell’interno, l’ingiunzione al pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario effettuato tra il dicembre 2004 e il settembre 2006, allorché prestava servizio presso il Gruppo investigativo delitti seriali – G.I.De.S. – di FirenzePerugia.

Con decreto n. 1 del 25 marzo 2009 il Presidente di questo Tribunale ha ingiunto al predetto Ministero "il pagamento della somma di euro 4.574,99 e di quanto spettante per interessi legali dalla scadenza dei singoli crediti al saldo", oltre alle spese del procedimento, liquidate in Euro 740,25.

Contro tale decreto ingiuntivo l’Amministrazione dell’interno ha proposto opposizione (depositata il 4/6/2009) eccependo l’inammissibilità dell’originario ricorso e chiedendo l’annullamento del decreto opposto.

La sig.ra T.C. si è difesa nel giudizio di opposizione, chiedendo il rigetto delle domande avversarie perché infondate.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza del 20 aprile 2011, in cui la causa è passata in decisione.

2) Va innanzitutto superata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa dell’Amministrazione; pur nella consapevolezza del diverso orientamento giurisprudenziale a cui ha aderito questo TAR nella sentenza n. 1285/2002, il Collegio ritiene che la pretesa fatta valere dal dipendente per ottenere il pagamento di prestazioni lavorative effettuate attiene comunque ad una posizione di diritto soggettivo, senza potersi differenziare in base all’esistenza o meno di una autorizzazione alla prestazione, che semmai inciderà sulla fondatezza o meno della pretesa.

3) Dagli atti acquisiti al giudizio emerge quanto segue:

– tra il dicembre 2004 e il settembre 2006 la ricorrente ha prestato servizio presso il Gruppo investigativo delitti seriali – G.I.De.S. del Dipartimento della P.S. (istituito nel 2003 per lo svolgimento a tempo pieno di specifica attività investigativa relativa alle indagini concernenti il cosiddetto "mostro di Firenze"), fornendo prestazioni di lavoro straordinario eccedenti il monte ore assegnato (pari a n. 55 ore mensili) nella misura complessiva di n. 469 ore (di cui n. 430 feriali e n. 39 notturne o festive), pari ad un importo di euro 4.574,99 (cfr. i doc.ti nn. 2 e 5 di provenienza della stessa Amministrazione resistente, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo; nonché il doc. n. 29 depositato dalla ricorrente il 9/3/2011); tale circostanza non è peraltro contestata;

– il prospetto relativo a tali prestazioni di lavoro straordinario (allegato alla nota n. 494/06/G.I.De.S. del 5/12/2006 – doc. n. 2 depositato con il ricorso per decreto ingiuntivo e doc. n. 28 prodotto dall’interessata il 9/3/2011) è stato sottoscritto dal dirigente della P.S. responsabile del predetto Gruppo investigativo e vistato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Perugia alle dipendenze e su delega del quale la ricorrente ha svolto, nell’ambito delle indagini affidate al G.I.De.S., attività di polizia giudiziaria (cfr. doc. n. 26 depositato il 9/3/2011);

– le prestazioni di lavoro straordinario di cui si controverte non sono state previamente autorizzate dall’Amministrazione, né rispetto ad esse è stata disposta un’autorizzazione ex post.

4) Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la "retribuibilità del lavoro straordinario è… in via di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della Pubblica amministrazione" (così, tra le più recenti, TAR Lazio, sez. II, 5 gennaio 2011 n. 29, che illustra con ampiezza di dettagli le funzioni svolte dall’autorizzazione). In particolare, il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 9 dicembre 2010 n. 8626 ha distinto tra preventiva autorizzazione formale (costituente la regola), autorizzazione postuma a sanatoria, a fronte di eccezionali e improcrastinabili esigenze di servizio (evidentemente non preventivabili) e autorizzazione "implicita", ammissibile in casi del tutto eccezionali e in presenza di rigorosi presupposti (che la giurisprudenza ha individuato in situazioni sostanzialmente emergenziali).

Il richiamato orientamento giurisprudenziale è ritenuto generalmente applicabile anche al personale militare, non essendo configurabili come autorizzazioni gli ordini di servizio che il personale in questione è tenuto ad eseguire (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 aprile 2009 n. 2620).

Il Collegio, pur ritenendo condivisibili i principi più sopra enunciati, se riferiti alla generalità del personale pubblico, ritiene tuttavia che gli stessi mal si adattano a chi – come i militari, nonché il personale privo di tale status, ma soggetto comunque a particolari vincoli di subordinazione gerarchica, qual è il caso dei dipendenti della Polizia di Stato – è tenuto a svolgere il proprio servizio sulla base di ordini all’osservanza dei quali non può sottrarsi. Nel pronunciarsi su un caso di tal genere il TAR Palermo, sez. I, ha evidenziato (sentenza 15 novembre 2010 n. 14062): "è sicuramente corretto, in punto di diritto, che l’ordine di servizio non è equiparabile ad un’autorizzazione, come precisa il Consiglio di Stato, ma è pur vero che il singolo finanziere – obbligato al rispetto degli ordini che gli pervengono dal proprio superiore – non è in condizione di valutare se il lavoro straordinario che gli viene richiesto sia stato previamente autorizzato o meno, e comunque non può sottrarsi al suo espletamento.

In definitiva, nel caso in questione, il rispetto, formale e sostanziale, dei limiti dettati all’espletamento del lavoro straordinario esula dal controllo dei singoli dipendenti, e non può che rientrare nei compiti del soggetto a cui è demandato di predisporre gli ordini di servizio; risulta pertanto poco ragionevole ed ingiusto subordinare il pagamento di tale straordinario – nella misura normativamente stabilita – ad una circostanza che non dipende dall’interessato che anzi, nel doveroso rispetto delle disposizioni che gli vengono impartite, non può che presumere che le stesse siano legittime e rispondenti alle norme regolamentari per esse dettate".

Il Collegio non ha la pretesa di attribuire valenza di principio generale alle argomentazioni, comunque condivisibili, appena richiamate; ritiene tuttavia che esse assumono rilievo decisivo se si accompagnano, nel caso specifico, a particolari circostanze quali si riscontrano nella vicenda qui in esame. Più in concreto: oggetto della presente controversia sono prestazioni di lavoro straordinario (eccedenti il monte ore mensile assegnato) effettuate da una dipendente della Polizia di Stato facente parte di un ristrettissimo gruppo investigativo (otto persone) costituito con l’esclusivo compito di indagare su una delle vicende criminali più efferate e complesse degli ultimi decenni e più seguite dall’opinione pubblica; è logico ritenere che il gruppo in questione, per ottenere i risultati auspicati (che ne avevano motivato la costituzione), doveva svolgere il compito affidato con dedizione e impegno costanti, secondo modalità operative improntate alla massima rapidità e reattività, dunque senza limiti orari, né vincoli (anche amministrativi) non strettamente indispensabili; e ciò comportava e giustificava lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza, non autorizzate né previamente (perché non preventivabili), né in sanatoria (per l’indisponibilità di fondi, come risulta dalla relazione ministeriale datata 11/5/2009 depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato); tali prestazioni sono state però indiscutibilmente rese (non c’è contestazione in proposito), come documentato dal prospetto sottoscritto dal dirigente della P.S. responsabile del G.I.De.S. e vistato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Perugia che ha coordinato le indagini.

In tale quadro non può essere negato alla sig.ra T.C., per le prestazioni rese in base alle disposizioni ricevute – che era tenuta ad eseguire – il compenso per il lavoro straordinario svolto oltre il monte ore mensile assegnato. Né in senso contrario si può affermare che, in alternativa, la predetta poteva fruire di riposi compensativi, posto che tale riposo ha senso solo in quanto venga goduto in prossimità del momento in cui viene prestato il lavoro straordinario, al fine di riequilibrare lo sforzo psicofisico sopportato dal dipendente: il che non sempre si verifica e tantomeno si è verificato (e può verificarsi) nel caso di cui si discute in questa sede.

5) In conclusione, va respinto il ricorso in opposizione presentato dal Ministero dell’interno contro il decreto ingiuntivo a firma del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 25 marzo 2009; conseguentemente il predetto decreto acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653 comma 1 c.p.c.

Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in opposizione presentato dal Ministero dell’interno contro il decreto ingiuntivo a firma del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 25 marzo 2009, che conseguentemente acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653 comma 1 c.p.c.

Condanna il predetto Ministero al pagamento, in favore della sig.ra T.C., delle spese del giudizio di opposizione, nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre a CPA e IVA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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