T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 17-05-2011, n. 830 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, laureata in psicologia, espone di aver insegnato come supplente su un posto vacante a Castelfranco Veneto per dieci anni consecutivi dal 1984 al 1994 "igiene mentale e psichiatria infantile", materia che rientrava nella classe di concorso AO41 (prima A051) per la quale ha conseguito l’abilitazione nell’anno 1989.

Nel 1995 la materia è stata sostanzialmente soppressa perché il suo insegnamento non è stato più praticato in alcun istituto.

La ricorrente ha quindi svolto gli insegnamenti di Filosofia, Scienze dell’educazione e Storia (classe AO37) e Filosofia e scienze dell’educazione (classe AO36) per le quali si è iscritta nelle graduatorie permanenti.

Il centro servizi di Padova l’8 agosto 2000 ha pubblicato le graduatorie collocando la ricorrente al quarto posto con 38 punti nella graduatoria di terza fascia relativa alla classe di concorso A037, e con punti 56 al decimo posto nella graduatoria di terza fascia relativa alla classe di concorso A036.

La ricorrente con istanza del 9 ottobre 2000 ha chiesto le fosse computato il punteggio corrispondente all’anzianità di servizio maturata nell’insegnamento di Igiene mentale e psichiatria infantile che le avrebbe attribuito ulteriori 120 punti, collocandola al primo posto nella graduatoria della terza fascia per entrambe le classi di concorso AO36 e AO37, superando i primi classificati (Iacobellis Anna con punti 105 e Ambrosino Raffaele con punti 99).

Il centro servizi ha respinto l’istanza ritenendo che la possibilità di riconoscimento dell’anzianità di servizio sulla base delle circolari invocate dalla ricorrente, doveva ritenersi una disposizione di favore valida per i soli insegnanti di sostegno.

Tale diniego è stato impugnato con ricorso r.g. 98 del 2001, per il quale non è stata presentata domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, e che è stato definito in senso favorevole alla ricorrente, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con sentenza Tar Veneto, Sez. III, 19 febbraio 2004, n. 1481, riferibile alle graduatorie dell’anno scolastico 2000 – 2001 (valide anche per l’anno 2001/2002).

Nelle more delle definizione di quel giudizio la ricorrente relativamente alle graduatorie dell’anno scolastico 2002/2003 ha presentato domanda di aggiornamento chiedendo il riconoscimento dei dieci anni di anzianità di servizio, ma il centro servizi ha nuovamente respinto la domanda.

La ricorrente è stata quindi collocata al quarantasettesimo posto per la graduatoria relativa ai posti di ruolo e al venticinquesimo posto per la graduatoria relativa ad incarichi e supplenze con 56 punti, mentre, se le fosse stato riconosciuta l’anzianità per ulteriori 120 punti, avrebbe occupato con 176 punti il primo posto della terza fascia superando il primo classificato Garbo Renato (che aveva 150 punti).

Tale diniego è stato impugnato con ricorso r.g. 1762 del 2002 per il quale è stata presentata domanda cautelare di sospensione dell’efficacia.

Con sentenza 23 ottobre 2002, n. 6088, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’articolo 9, comma 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il ricorso è stato accolto e conseguentemente è stato annullato l’atto impugnato.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede ora il risarcimento dei danni subiti per il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio corrispondenti alle differenze retributive connesse al miglior trattamento economico che avrebbe conseguito ove collocata al primo posto delle graduatorie, che le avrebbe consentito di occupare delle cattedre a tempo pieno anziché un incarico di nove ore settimanali di Filosofia e Storia (classe A037) al liceo classico Tito Livio di Padova dall’11 settembre 2001 al 30 giugno 2002, e una cattedra a tempo pieno anziché un incarico di quattro ore settimanali presso l’Istituto Pertini di Camposampiero dal 21 settembre 2002 al 30 giugno 2003 (oltre al successivo periodo degli esami di Stato e alle 13 ore settimanali di supplente presso l’istituto magistrale Duca d’Aosta dal 14 gennaio 2003 al 14 febbraio 2003).

La ricorrente quantifica forfettariamente in euro 29.080,64, oltre rivalutazione ed interessi, i danni subiti, sulla base dei conteggi indicati in un’apposita tabella (cfr. doc. 21 allegato al ricorso).

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione nonostante il ricorso le sia stato regolarmente notificato presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia.

Alla pubblica udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

Sussistono i presupposti per accogliere la domanda risarcitoria e la pretesa risarcitoria non può essere impedita dall’eventuale prescrizione, che non può essere rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 c.c..

I danni cagionati alla ricorrente sono infatti addebitabili all’Amministrazione a titolo di colpa, perché la previsione della riconoscibilità dell’anzianità di servizio maturata nella classe di concorso "igiene mentale e psichiatria infantile" era già contenuta in una nota ministeriale del 18 luglio 2000, e nelle circolari n. 215 dell’8 settembre 1999 e n. 174 del 28 giugno 2000.

Pertanto non ricorrono elementi che possano giustificare gli atti illegittimamente adottati, atteso che il centro servizi ha erroneamente attribuito al riferimento all’attività di sostegno contenuto negli atti ministeriali, il significato di porre un requisito di carattere tassativo per il riconoscimento dell’anzianità di servizio, quando invece, come chiarito dalle sopra citate sentenze della Sezione, detto riferimento aveva carattere meramente esemplificativo.

Per quanto riguarda il nesso causale è evidente che l’illegittima attività provvedimentale posta in essere dall’Amministrazione ha determinato una perdita patrimoniale riferibile alle differenze retributive percepite per gli incarichi effettivamente ricoperti relativi ad un numero di ore settimanali inferiore a quello degli incarichi a tempo pieno che sarebbero stati ricoperti in caso di riconoscimento dell’anzianità di servizio.

Relativamente alla quantificazione dei danni da risarcire, rispetto a quanto preteso, si impongono tuttavia alcune considerazioni.

In primo luogo deve osservarsi che, analogamente a quanto statuito dalla giurisprudenza in materia di risarcimento da tardiva assunzione conseguente a provvedimento illegittimo dell’Amministrazione, la ricorrente non può pretendere a titolo di risarcimento (e in particolare, sotto forma di lucro cessante) la mancata riscossione di tutti gli emolumenti che avrebbe potuto percepire, in quanto questi presuppongono l’avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro e rilevano sotto il diverso profilo della responsabilità contrattuale (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4325; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 ottobre 2008, n. 5413; Consiglio di Stato Sez. V, 25 luglio 2006, n. 4645).

Va pertanto operata una decurtazione oltre che per l’aliunde perceptum, anche perchè la ricorrente nelle ore relative ai periodi di inattività non ha concretamente impegnato le proprie energie lavorative a favore dell’Amministrazione.

In secondo luogo le somme dovute a titolo di risarcimento devono subire una decurtazione per gli anni scolastici cui si riferisce il ricorso r.g. 98 del 2001, da cui è scaturita la sentenza Tar Veneto, Sez. III, 19 febbraio 2004, n. 1481, perché per questo ricorso non è stata presentata domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, il cui accoglimento avrebbe potuto evitare il consolidarsi del danno, e ciò integra una condotta che viola il canone comportamentale cristallizzato dall’art. 1227, comma 2, c.c. oggi recepito dall’art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo (cfr. Tar Veneto, Sez. II, 7 aprile 2011 n. 582).

Sul punto deve infatti osservarsi che l’omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, un dato valutabile ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l’ordinaria diligenza (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 23 marzo 2011, n. 3; Tar Sicilia, Catania, IV, 16 dicembre 2010, n. 4735) ed è necessario tener conto che, se ci sono danni che si sarebbero potuti evitare, ciò può recidere in tutto o in parte il nesso causale che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili (cfr Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass., Sez. III, 12 marzo 2010, n. 6045).

Poste tali premesse, non essendovi stata opposizione della parte ricorrente, e dovendo essere equiparata all’assenza di opposizione la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione, è possibile utilizzare lo strumento previsto dall’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., che consente di stabilire i criteri in base ai quali l’Amministrazione deve proporre a favore della parte ricorrente il pagamento delle somme dovute per il risarcimento entro un congruo termine.

Il Collegio, quindi, stabilisce che, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, l’Amministrazione resistente è tenuta a proporre a favore della ricorrente un risarcimento per i danni patrimoniali subiti da liquidare secondo i seguenti criteri:

– deve essere quantificato l’importo corrispondente ai compensi che la ricorrente avrebbe percepito per lo svolgimento degli incarichi che le sarebbero spettati in caso di riconoscimento dell’anzianità di servizio illegittimamente negatagli dall’Amministrazione;

– dalla somma così determinata deve essere decurtato l’aliunde perceptum in dipendenza di attività lavorative svolte nel predetto periodo (la ricorrente dovrà a tal fine produrre le dichiarazioni dei redditi ed ogni altra documentazione utile);

– nella quantificazione dell’aliunde perceptum dovrà tenersi conto anche di eventuali benefici conseguiti dalla ricorrente per effetto del verbale di conciliazione del 2 settembre 2003, con il quale le è stato riconosciuto il punteggio di 12 punti per l’anno scolastico 2002/2003 (cfr. doc. 2 bis allegato al ricorso);

– in via equitativa, tenuto conto che nei periodi di inattività l’interessata non ha concretamente impegnato le proprie energie lavorative a favore dell’Amministrazione (cfr. Consiglio di stato, Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4325), e che la stessa negligentemente non ha proposto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati nel ricorso r.g. 98 del 2001, sulle somme così liquidate deve essere apportato un abbattimento del 50%;

– trattandosi di debito di valore, spettano interessi e rivalutazione monetaria;

– nessuna somma spetta a titolo di risarcimento dei danni per i maggiori oneri per gli spostamenti dall’abitazione alle sedi di servizio effettivamente ricoperte in luogo dei minori oneri relativi agli spostamenti dall’abitazione alle sedi di servizio che sarebbero spettate, per difetto di prova.

Ove le parti non giungano ad un accordo, ovvero non adempiano agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, cod. proc. amm. potranno essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

– accoglie l’azione di risarcimento danni assegnando all’Amministrazione resistente il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, per proporre alla ricorrente il pagamento di una somma secondo i criteri stabiliti in motivazione;

– condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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