Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 18976 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

primo motivo; per l’assorbimento del secondo motivo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza depositata il 23 ottobre 2006 la Corte d’appello di Roma ha dichiarato prescritta l’azione proposta il 16 luglio 1999 dal Consorzio Inteprovinciale Roma Frosinone in liquidazione coatta amministrativa, a norma della L. Fall., art. 67, comma 2, n. 1 nei confronti della Banca Popolare di Verona e Novara, soc. coop. a r.l., di revocazione di pagamenti eseguiti in favore del Banco di San Geminiano e S. Prospero.

2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la liquidazione coatta amministrativa per due motivi. La banca resiste con controricorso.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. Fall., art. 203. Si deduce che l’azione revocatoria fallimentare, nel caso sia esperita dal commissario della liquidazione coatta amministrativa, decorre dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza, e non dal decreto che dispone la liquidazione medesima.

Il secondo motivo denuncia un vizio di motivazione sull’affermazione dell’impugnata sentenza che il periodo sospetto decorre dalla messa in liquidazione.

4. Il ricorso è inammissibile. Per il primo motivo manca la formulazione di un quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis. Il secondo motivo propone a sua volta, sotto l’inammissibile profilo del vizio di motivazione, una questione di puro diritto in ordine al dies a quo della decorrenza del termine per la proposizione dell’azione revocatoria da parte del commissario della liquidazione coatta amministrativa, peraltro non seguita dall’enunciazione del quesito di diritto.

5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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