T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 18-05-2011, n. 438 Lavoro straordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 29 aprile 1993 e depositato il 18 maggio 1993, la ricorrente – dipendente della U.S. L. n. 10 di Palmi, con la qualifica di ausiliaria specializzata – chiede che il Tribunale accerti il suo diritto al pagamento del compenso per il lavoro straordinario prestato ma non retribuito negli anni dal 1985 al 1989, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento della somma relative di Lire 11.107.050, oltre rivalutazione ed interessi.

La ricorrente produce certificazione attestante l’effettivo svolgimento dello straordinario in questione e deduce la violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, l’arricchimento ingiustificato della U.S.L. e l’intervenuto riconoscimento delle prestazioni in parola da parte dell’amministrazione, attraverso la predetta certificazione, che equivarrebbe ad autorizzazione in sanatoria.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 4 maggio 2011.

In ordine alla domanda di pagamento del lavoro straordinario, il ricorso è infondato.

La giurisprudenza è consolidata nel senso che il lavoro straordinario necessita di regola di preventiva autorizzazione formale (v., da ultimo, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 aprile 2011, n. 291; C.S., VI, 9 dicembre 2010, n. 8626), che nel caso in esame, non è stata rilasciata, avuto riguardo alle ore (qualificate "rimanenza" nel certificato rilasciato dall’amministrazione il 25 febbraio 1993, in atti) delle quali la ricorrente rivendica la retribuzione.

Invero, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione e l’obbligo dell’amministrazione di corrisponderla atteso che, altrimenti, si determinerebbe, quanto agli effetti patrimoniali, l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità, mentre invece la retribuibilità del lavoro straordinario è in via di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’art. 97 Cost., deve essere improntata l’azione della p.a. (C.S., IV, 24 aprile 2009, n. 2620; C.S., VI, 4 giugno 2009, n. 3460).

Eccezionalmente si acconsente all’espletamento di esso senza preventiva autorizzazione in caso di speciali e improcrastinabili esigenze di servizio, purché intervenga autorizzazione postuma a sanatoria (C.S., V, 31 marzo 2005 n. 1445).

Quanto all’autorizzazione "implicita", istituto intrinsecamente diverso dall’autorizzazione postuma in sanatoria, essa è ammissibile in casi del tutto particolari, in presenza di rigorosi presupposti.

Infatti, l’autorizzazione al lavoro straordinario può ritenersi implicitamente rilasciata solo ove la prestazione avvenga nell’ambito di specifiche e individuate attività alle quali il dipendente deve obbligatoriamente partecipare (non conseguendo esse ad una libera scelta del dipendente medesimo, ma all’adempimento di obblighi nascenti da esigenze organizzative cogenti), ovvero nell’espletamento di un determinato servizio indispensabile che l’amministrazione è obbligata a garantire trattandosi di assolvimento di compiti irrinunciabili (C.S., V, 27 giugno 2001, n. 3495).

Non vi è alcuna prova che tali rigorosi presupposti ricorrano per l’odierna ricorrente, atteso che Ella presta servizio quale ausiliaria specializzata, sicché non vi è elemento alcuno per ritenere che fosse tenuta a partecipare obbligatoriamente a individuate e specifiche attività, per esigenze organizzative cogenti e indilazionabili.

Non ha pregio la tesi dell’interessata secondo cui la certificazione depositata in giudizio equivarrebbe ad autorizzazione in sanatoria, dato che essa si limita a confermare l’effettiva prestazione delle ore in questione, senza nulla precisare sulla loro retribuibilità.

Non può, poi, essere accolta neppure la domanda di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento dell’amministrazione, proposta in via subordinata ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.

Talvolta è stato evidenziato che le norme imperative che fissano le retribuzioni dei pubblici dipendenti accordano specifiche azioni in presenza dei relativi presupposti, sicché non sarebbe configurabile la proponibilità dell’azione ex art. 2041 cod. civ., avente solo carattere sussidiario (cfr. C.S., V, n. 1308 del 18 settembre 1998 e T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25 marzo 1996, n. 384) e comunque essa non sarebbe esercitabile quando la specifica azione prevista dall’ordinamento fosse stata rigettata (cfr. Cass., SS.UU., n. 9531 del 4 novembre 1996).

Detti precedenti giurisprudenziali peraltro ammettono, sia pure implicitamente, che la domanda del dipendente pubblico richiedente un indennizzo per indebito arricchimento dell’amministrazione datrice di lavoro, per asserito svolgimento di attività lavorativa (molti precedenti riguardano attività svolta a titolo di mansioni superiori), rientri comunque nella giurisdizione amministrativa sulla base della considerazione che una domanda del genere, nonostante la prospettazione dell’impiegato, non è comunque riconducibile nell’ambito dell’azione generale di cui all’art. 2041 cod. civ., trattandosi sostanzialmente della pretesa ad una maggiore retribuzione, che si ricollega in via immediata al rapporto di pubblico impiego (cfr. Cass. SS.UU., n. 433, del 25 gennaio 1989 e n. 863 del 7 dicembre 1999).

Nella specie però la ricorrente ha proposto alternativamente sia l’azione principale su cui il collegio si è appena pronunciato sia, esplicitamente, la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ., per cui l’azione proposta in via subordinata non può che considerarsi come effettivamente diretta ad ottenere un indennizzo per ingiustificato arricchimento dell’amministrazione datrice di lavoro.

Ne discende che tale domanda, nella particolare fattispecie, in quanto diretta a far valere un diritto soggettivo non immediatamente ricollegabile al rapporto di pubblico impiego, deve essere dichiarata inammissibile, appartenendo alla giurisdizione del giudice ordinario (v. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 291/2011, cit.; C.S., V, 21 giugno 2005, n. 3260).

In ogni caso, non ricorrerebbero i presupposti dell’azione di ingiustificato arricchimento, non essendovi alcun formale riconoscimento di utilitas da parte dell’amministrazione.

Un simile riconoscimento implicito non può invero desumersi – anche sotto questo aspetto – dalla predetta certificazione, con la quale l’amministrazione ha "ammesso" lo svolgimento di lavoro straordinario non retribuito, in quanto siffatta ammissione non equivale a riconoscimento della sua utilità.

In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa infondato, e va quindi rigettato, per quanto riguarda la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento del compenso per lavoro straordinario. Va invece dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, per quanto riguarda la domanda di indennizzo ex art. 2041 cod. civ., per ingiustificato arricchimento dell’amministrazione, stante la giurisdizione dell’A.G.O.

La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione esime il collegio dal pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

rigetta la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento del lavoro straordinario svolto dalla ricorrente;

dichiara inammissibile la domanda proposta in via subordinata ex art. 2041 cod. civ., per difetto di giurisdizione, che declina in favore del Giudice ordinario.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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