Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 17-05-2011, n. 19281 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina di condanna di P. F. e T.G., per il reato di associazione a delinquere volta al narcotraffico, alla pena il P., ritenuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 prevalente sulle contestate aggravanti ritenute, e ritenuta la continuazione con i reati della sentenza 27.06.2003, di anni quattro di reclusione e T.G., concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione con la sentenza del 21.06.2005, anni cinque e mesi quattro di reclusione. Ricorrono le difese dei due imputati, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

P.. a) vizio di motivazione e violazione di legge per non aver ritenuto la Corte territoriale compatibile l’attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 con quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7. Inoltre viziata appare la motivazione nella parte in cui rinvia alla sentenza di primo grado per negare le attenuanti generiche e non prende in esame gli specifici rilievi formulati dall’appellante.

T.. a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Gravano a carico dell’imputata le dichiarazioni accusatorie di P.F., così come ritenuto dal giudice di prime cure cui la sentenza di appello fa rinvio. Le dichiarazioni accusatorie, tuttavia, a parere del ricorrente, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, non hanno trovato adeguato riscontro nella sentenza del 21.06.2005 che non ha riguardato l’imputata ed era relativa a diversa ipotesi associativa. Alle dichiarazioni accusatorie del P. viene ,così, a mancare il carattere individualizzante del riscontro esterno ed il giudizio di credibilità ed attendibilità non è formulato sulla base dell’autonoma valutazione del giudicante, sicchè l’accusa di spaccio di stupefacenti alla T. manca della necessaria specificità.
Motivi della decisione

Ricorso P..

Il ricorso è manifestamente infondato.

Non sussiste l’invocato vizio di motivazione perchè la Corte di merito, per negare le attenuanti generiche, anche in relazione ai profili di genericità del motivo di appello sul punto, ha fatto legittimo rinvio alla motivazione del provvedimento di prime cure e nel rigettare la richiesta di applicazione dell’attenuante speciale della collaborazione, ha fatto riferimento alla giurisprudenza, datata e prevalente di questa Corte di legittimità.

Il ricorso,pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Ricorso T..

Nel ricorso di T.G., con motivi privi di specificità, la ricorrente si è limitata a dedurre le censure che intendeva muovere ad alcuni punti della decisione, a suo avviso erronei, ma non ha adempiuto all’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; conseguentemente i motivi di ricorso in questione difettano del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto dell’art. 591 c.p.p. e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c). Inoltre le doglianze ripetono ,con pedissequa conformità, quelle già formulate in grado d’appello e in nulla rappresentano una censura meditata della decisione impugnata, correlata agli argomenti in essa sviluppati, che secondo l’insegnamento della Suprema Corte, è l’unica che rende ammissibile il ricorso, come precisato nella massima che segue: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all’inammissibilità del ricorso", rv. 230634.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *