T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 18-05-2011, n. 428 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che all’udienza odierna, la difesa di parte ricorrente, ad integrazione di quanto riportato nella memoria del 9 febbraio 2011, ha dichiarato che è ormai cessata la materia del contendere per essere intervenuto, sia pure dopo l’opposizione, il pagamento spontaneo ed integrale delle spettanze economiche oggetto del decreto opposto;

Ritenuto che in relazione a tale circostanza va dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo;

che, infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, dal quale non vi è regione di discostarsi, "la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell’opposizione, senza che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione della ingiunzione" (così Cass. I, 22 maggio 2008 n. 13085 e giurisprudenza ivi richiamata);

che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di opposizione, mentre devono restare a carico del Ministero le spese della fase monitoria, così come liquidate nel decreto ingiuntivo, con distrazione a favore del procuratore;

Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

dichiara la cessazione della materia del contendere;

revoca il decreto ingiuntivo n. 29/09;

dichiara compensate le spese del giudizio di opposizione;

condanna il Ministero dell’Interno a pagare le spese della fase monitoria, che si liquidano in Euro 203,00 per diritti di procuratore ed in Euro 250,00 per onorario di avvocato, oltre Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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