Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-02-2011) 17-05-2011, n. 19340 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17 febbraio 2010 la Corte di Appello di Brescia, nel procedimento a carico di O.G. e M.V. A., – essendo i predetti (imputati del reato di cui agli artt. 110 e 582 c.p., commesso in data (OMISSIS) ai danni di R. S., per i quali il Tribunale di Cerma aveva emesso sentenza in data 29.9.2003, condannando gli imputati alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno oltre al risarcimento del danno ed al pagamento di una provvisionale di euro tremila in favore del R., assolvendo il R. dalle imputazioni ascrittegli ai sensi degli artt. 110 e 582 c.p., – capo B – nonchè artt. 81 cpv., 594 e 612 c.p. capo C – ed artt. 81 cpv., 110, 594 e 612 c.p. capo D – per insussistenza del fatto) – provvedeva sulle impugnazioni dichiarando non doversi procedere in relazione al reato di lesioni ascritto ai due imputati F. e M., per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili a carico dei prevenuti. Inoltre, condannava R. S., al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ( F. e M.) da liquidarsi in sede separata.

La Corte aveva ritenuto in tal senso di recepire le doglianze espresse dagli appellanti per la esclusione – ai fini civili – della responsabilità di R.S. per i fatti allo stesso contestati, osservando che – per quanto riguarda le ingiurie e minacce, le dichiarazioni del F. e del M. avevano riscontro nelle "ammissioni del R. e dell’ A. sull’aver il primo rivolto ai vigilanti quanto meno l’espressione buffoni".

Inoltre, per le lesioni – subite dal F. – la Corte aveva rilevato che vi era un certificato medico che avvalorava tale fatto onde non si ritenevano condivisibili le valutazioni espresse dal Tribunale sul carattere assolutamente isolato delle dichiarazioni del F., pur senza dare rilievo alle deposizioni di altri addetti alla discoteca.

Pertanto la Corte – (dando atto anche che i reati ascritti al R. erano ugualmente estinti per prescrizione) – aveva condannato il R. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili F.G. e M.V.A., da liquidarsi in separata sede.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del R., deducendo la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in ordine alla ritenuta sussistenza di responsabilità del predetto ricorrente.

Al riguardo evidenziava di non poter condividere quanto affermato dalla Corte di Appello di Brescia, per carenza ed illogicità della motivazione, e rilevando l’erronea valutazione delle risultanze processuali, ove la Corte aveva ritenuto sussistenti i reati di ingiurie e minacce sulla base di dichiarazioni del F. e del M., oltre che in base alle dichiarazioni del R..

Sul punto la difesa del ricorrente rilevava che – diversamente – la semplice espressione "buffoni" rivolta dal R. ai due prevenuti, a fronte di un pestaggio – non avrebbe dovuto essere considerata idonea a fondare un giudizio di responsabilità. Inoltre – quanto alle lesioni – ugualmente riteneva che la motivazione si rivelasse erronea, avendo la Corte dato rilievo al certificato attestante le escoriazioni subite dal F., mentre – ad avviso della difesa il R. era stato sottoposto ad un pestaggio da parte del F. e del M., ragione per la quale la difesa riteneva che egli avesse reagito per difendersi.

In base a tali rilievi il ricorrente riteneva erroneo il giudiziosi responsabilità civile formulato a carico del R., chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso risulta privo di fondamento.

Invero la Corte territoriale ha analizzato correttamente ai soli fini delle statuizioni civili, la responsabilità del R..

A riguardo la difesa appellante, nell’ interesse del F. e del M., aveva censurato l’esclusione ai fini civili della responsabilità del suddetto imputato, che il primo giudice aveva ritenuto in base alla assenza di elementi adeguati, ritenendo isolate le dichiarazioni dei menzionati appellanti in qualità di persone offese.

Orbene il giudice di appello, ha correttamente valutato le risultanze dibattimentali limitatamente alla censura di cui si tratta a carico del R., osservando che – per le fattispecie di ingiurie e minacce, le dichiarazioni del F. e del M. avevano trovato riscontro in ammissioni rese dallo stesso R., e di altro soggetto ( D.) in relazione alla circostanza che il R. avesse per primo rivolto ai due vigilanti (di un locale discoteca ove si erano verificati i fatti di causa) – quanto meno l’epiteto di "buffoni".

In relazione alle lesioni lo stesso giudice ha sempre puntualmente e legittimamente tenuto conto del certificato medico che precludeva di condividere la decisione del primo giudice sulla esclusione di responsabilità civile del R..

In tal senso la motivazione della impugnata sentenza appare adeguata a dimostrare l’esistenza dei presupposti della responsabilità civile del R., che correttamente risulta condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle costituite parti civili – F.G. e M.V.A..

Nè le doglianze del ricorrente rivelano alcuna erronea valutazione dei dati processuali tale da far ritenere illogica la motivazione, mentre va rilevata la inammissibilità delle argomentazioni tendenti alla diversa interpretazione delle risultanze processuali, ove la difesa del ricorrente evidenzia che il R. avrebbe agito al solo scopo di difendersi.

Sul punto, infatti si richiama un elemento di fatto che resta ininfluente ai fini della decisione.

In conclusione la Corte deve dunque rigettare il ricorso, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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