T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 18-05-2011, n. 2696 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 114 e 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio;

RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con sulla sentenza del Tribunale di Napoli, n. 89 del 07.01.2009, il Comune di Napoli veniva condannato a pagare, in favore del ricorrente in qualità di attributario, la somma di euro 450 per diritti ed onorari, a titolo di spese di giudizio, oltre IVA e CPA;

che tale sentenza munita di formula esecutiva in data 20.01.2009, veniva notificata in data 13.02.2009;

di aver pertanto notificato atto di precetto in data 05.12.2009, atteso il perdurante inadempimento del Comune;

di aver notificato al Comune l’atto di diffida e messa in mora in data 21.04.2010;

che, tuttavia, il Comune persisteva nel suo inadempimento, sicché il ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli; assegnarsi al Comune di Napoli il termine di giorni trenta per ottemperare, e nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli;
Motivi della decisione

CONSIDERATO che il ricorso è parzialmente fondato, e va accolto nei limiti di seguito indicati;

che, come già ritenuto da questa Sezione, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli articoli 90 e 91 R.D. 642\1907, e ai sensi degli artt. 112 e 114 codice del processo amministrativo, entrato in vigore nelle more della discussione del ricorso, per l’accoglimento del ricorso, in quanto la sentenza in epigrafe indicata, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente,quale procuratore antistatario, delle spese di lite, è passata in giudicato, come da certificazione della cancelleria del 15.03.2010; parte ricorrente ha provveduto a notificare all’Amministrazione formale atto di diffida e messa in mora, assegnando trenta giorni per l’adempimento, ma l’Amministrazione è rimasta inerte;

che l’inerzia del Comune è illegittima in quanto violativa dell’obbligo, previsto dagli artt. 4 L. n. 2248/1865 e 37 L. n. 1034/71, dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato;

che il Comune non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);

che, in particolare, deve essere accolta la domanda con cui parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata con condanna del Comune al pagamento della relativa somma, oltre agli interessi legali richiesti in questa sede, a far data dalla pubblicazione della sentenza;

che non può essere azionato con il rimedio dell’ottemperanza il pagamento di tutte le somme ulteriori indicate nell’atto di precetto e nell’atto di diffida e messa in mora e richieste in questa sede, relative a spese e diritti successivi all’emissione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza;

che, infatti, nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi alla formazione del giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all’esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; che non sono dovute, invece, le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui ai citati artt. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87);

che le ulteriori spese richieste dal ricorrente relative all’atto di precetto non possono, pertanto, essere al predetto riconosciute; che, in particolare, le spese di cui il ricorrente ha chiesto la liquidazione in memoria depositata in data 09.04.2011, sono spese da liquidarsi nel predetto giudizio di ottemperanza, come in dispositivo;

che, conseguentemente, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Napoli di dare esecuzione alle suindicata sentenza, nei limiti delle somme indicate dalla medesima, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, nonchè alle spese relative alla pubblicazione della sentenza, all’esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida;

che l’Amministrazione darà esecuzione alle predetta sentenza entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;

che le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Comune intimato e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille). Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;

che le spese del presente giudizio, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico dell’inadempiente Comune e vanno liquidate nell’importo indicato in dispositivo, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto;
P.Q.M.

1. dichiara l’obbligo del Comune di Napoli di dare esecuzione, nel termine e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza in epigrafe; per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale di Napoli (con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio), che provvederà, su istanza della parte interessata, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

2. Condanna il Comune di Napoli a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro. 750 (settecentocinquanta) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; somma da attribuirsi ai difensori, dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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