Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 18961

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

– D.A. ha proposto ricorso ex L. n. 89 del 2001 in relazione a giudizio civile definito in primo grado dopo quasi 11 anni e in appello dopo oltre 6 anni;

– La Corte di appello di Messina ha respinto il ricorso rilevando che la durata del primo grado era stata di quattro anni e non di undici come dedotto dal ricorrente,, mentre il giudizio di appello si era protratto per il comportamento dilatorio delle parti che aveva determinato una maggior durata del procedimento rispetto a quella ritenuta ragionevole dalla giurisprudenza europea;

– Ricorre per cassazione D.A. affidandosi a quattro motivi di ricorso;

Si difende con controricorso il Ministero della Giustizia che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.;

– La Corte in camera di consiglio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Che:

l’art. 366 bis è applicabile ratione temporis alla controversia in quanto la L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, prevede che la disposizione abrogativa dell’art. 366 bis si applica alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato, ovvero depositato, nei casi in cui non ne sia prevista la pubblicazione, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 e cioè dal 4 luglio 2009 e nella specie il decreto della Corte di appello di Messina è stato depositato in data 9 aprile 2009; l’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata in quanto da parte del ricorrente è stata del tutto omessa sia la formulazione dei quesiti di diritto che la indicazione dei fatti controversi su cui la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero l’indicazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione, requisiti prescritti entrambi a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.;

la dichiarazione di inammissibilità del ricorso che ne consegue comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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