Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 17-05-2011, n. 19309

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. C. è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Napoli per rispondere: 1) del reato previsto dall’art. 334 c.p., comma 2; 2) del reato previsto dall’art. 349 c.p., comma 2. Ciò per avere condotto il proprio motociclo in costanza di sequestro amministrativo, disposto il 16 settembre 2004 e per avere violato i sigilli apposti in data 27 giugno 2003 al momento di precedente sequestro amministrativo.

Con sentenza in data 10 aprile 2008 il Tribunale ha ritenuto sussistente il solo illecito amministrativo ex art. 213 C.d.S. ed esclusa l’esistenza del reato previsto dall’art. 334 c.p..

Su appello del Procuratore Generale in sede, la Corte di Appello ha riformato la prima sentenza, ritenendo che l’uso del veicolo da parte del proprietario nominato custode giudiziario al momento del sequestro amministrativo integri non solo la violazione prevista dall’art. 213 C.d.S., ma anche, stante il diverso bene giuridico tutelato, il delitto contestato.

Avverso tale decisione propone ricorso il Sig. C..

Con primo motivo lamenta errata applicazione dell’art. 334 c.p. e vizio di motivazione.

La sentenza impugnata sarebbe incorsa in due diversi errori: a) il Sig. C. non è il custode cui fu affidato il sequestro dopo il fermo amministrativo del 96 Settembre (il veicolo fu affidato a tale A.S.); b) il motociclo fu soggetto a fermo amministrativo ex art. 214 C.d.S. e non a sequestro, ai sensi dell’art. 213 C.d.S., con la conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 334 c.p..

Con secondo motivo lamenta l’errata applicazione dell’art. 334 c.p., comma 2 e art. 213 C.d.S. in relazione all’art.15 c.p. per avere erroneamente ritenuto che il semplice uso del mezzo integri la condotta di "sottrarre", e ciò in applicazione di un orientamento giurisprudenziale ^niente affatto consolidato secondo il quale non occorre la realizzazione di un deterioramento concreto e effettivo del mezzo. In realtà, in assenza di deterioramento deve trovare applicazione, in attuazione del principio di specialità ex art. 15 c.p., la sanzione amministrativa prevista dall’art. 213 C.d.S..
Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento e che la sentenza impugnata debba essere annullata.

Il contenuto dei motivi di ricorso impone alla Corte di verificare quale fu il provvedimento adottato dall’autorità amministrativa, posto che dalla diversa natura del provvedimento, e cioè dall’esistenza di un atto di fermo amministrativo, ex art. 214 C.d.S., oppure di una vera e propria misura cautelare consistente nel sequestro, ex art. 213 C.d.S., discende la disciplina applicabile in caso di violazione.

Va premesso che il capo di imputazione opera riferimento ad un atto di sequestro amministrativo disposto in data 16 settembre 2004 in relazione all’avvenuta violazione ex art. 214 C.d.S., comma 8, in relazione alla violazione dell’art. 213 C.d.S. accertata in data 1 settembre 2004. Dall’esame degli atti (f. 18) risulta che in sede di comunicazione di notizia di reato del 25 settembre 2004 è stato allegato il verbale di sequestro emesso ex art. 354 c.p.p. in data 24 settembre 2004 in relazione al "fermo amministrativo" disposto il giorno 19 giugno 2004 con affidamento del motociclo, trovato in possesso del Sig. C., al Sig. A..

Emerge, poi, che in data 16 settembre 2004 è stata mossa al Sig. A. la contestazione di avvenuta violazione dell’art. 214 C.d.S., comma 8, in relazione al disposto fermo amministrativo.

La questione circa la sanzione penale conseguente alle violazioni degli artt. 213 e 214 C.d.S., e l’eventuale concorso con le disposizioni codicistiche, è stata affrontata più volte da questa Corte. Risolta dalle Sezioni Unite Penali (sentenza n. 1963 del 2011, PG in proc. Di Lorenzo) la questione del rapporto fra la violazione ex art. 213 C.d.S. e quella prevista dall’art. 334 c.p., nel senso che si è in presenza di rapporto di specialità solo apparente e deve ritenersi applicabile esclusivamente la disposizione contenuta nella legge speciale, viene qui in luce, considerata la situazione di fatto, l’insussistenza della violazione dell’art. 334 c.p. che la Corte di Appello ha accertato a carico del ricorrente.

Come si è visto, il provvedimento amministrativo originariamente emesso a carico del proprietario del motociclo era quello del "fermo amministrativo" ex art. 214 C.d.S. e non la misura cautelare del sequestro ex art. 213 C.d.S., con la conseguenza che debbono trovare applicazione i principi più volte fissati dal giudice di legittimità secondo i quali la violazione dell’art. 334 c.p. opera esclusivamente nell’ipotesi di utilizzo o sottrazione di un bene sottoposto a sequestro. Con plurime decisioni (Sezione Sesta penale, sentenze n. 47342 del 2009, PM in proc. C., rv 245491 e n. 2162 del 2007, PM in proc. Natullo, rv 238409) la Corte ha ritenuto che il divieto di analogia in malam partem impedisca di estendere al provvedimento di fermo amministrativo la disciplina applicabile al provvedimento di sequestro, con conseguente insussistenza del reato previsto dall’art. 334 c.p. nell’ipotesi che il bene utilizzato fosse stato destinatario di provvedimento di fermo.

Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene che la corretta interpretazione delle disposizioni di legge esaminate imponga, alla luce del fatto come ricostruito, di escludere la sussistenza della contestazione mossa al ricorrente e che la sentenza impugnata debba essere conseguentemente annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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