Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 18960

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

– R.F. e M.F. hanno proposto ricorso ex L. n. 89 del 2001 in relazione a giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Catanzaro per la durata di quasi 13 anni;

– La Corte di appello di Salerno ha respinto il ricorso rilevando che il comportamento dilatorio delle parti aveva determinato una maggior durata del procedimento di almeno sei anni;

Ricorrono per cassazione R. e M. affidandosi a due motivi di ricorso: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2769 c.c. e motivazione illogica ed insufficiente; 2) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 CEDU, ratificata con L. n. 848 del 1955; nonchè dei parametri adottati dalla Corte Europea in materia di indennizzo del danno non patrimoniale e motivazione insufficiente e illogica; Si difende con controricorso il Ministero della Giustizia che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.; Nella memoria difensiva i ricorrenti sostengono l’inapplicabilità dell’art. 366 bis c.p.c. abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d disposizione applicabile a tutti i ricorsi proposti successivamente alla data del 4 luglio 2009; La Corte in camera di consiglio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
Motivi della decisione

Che:

l’art. 366 bis è applicabile ratione temporis alla controversia in quanto la L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, prevede che la disposizione abrogativa dell’art. 366 bis si applica alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato, ovvero depositato, nei casi in cui non ne sia prevista la pubblicazione, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 e cioè dal 4 luglio 2009 e nella specie il decreto della Corte di appello è stato depositato in data 19 settembre 2008; l’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata in quanto da parte dei ricorrenti è stata del tutto omessa sia la formulazione dei quesiti di diritto che la indicazione dei fatti controversi su cui la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero l’indicazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione, requisiti prescritti entrambi a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.;

la dichiarazione di inammissibilità del ricorso che ne consegue comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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