T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 18-05-2011, n. 2691 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 3421 dell’anno 2003, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

– di essere proprietario di un fabbricato su quattro livelli, di cui uno parzialmente interrato, al Parco Comola Ricci n. 187/B, realizzato in base a concessione edilizia n. 1016 del 1960 e successiva variante n. 527 del 26.02.1963;

– di aver poi realizzato dei modesti interventi, per i quali aveva presentato, in data 01.03.1995, le seguenti istanze di condono ai sensi della l. 724/1994: 1) pratica n. 4457/95 (vano ascensore); n. 4458/95 (modifica prospetti); n. 4459/95 (spostamento scala interna); n. 4460/95 (ampliamento al piano terra con mutamento della destinazione d’uso); n. 4461/95 (ampliamento del solaio di copertura e tompagnatura terrazzo) n. 4462/95 (ampliamento al secondo piano); n. 4463/95 (sistemazione aree esterne);

– che in data 01.06.2000 la CEI ha valutato le predette istanze, dichiarando su alcune la propria incompetenza, esprimendo su altre parere favorevole e su altre ancora parere negativo;

– che, per quanto rileva in questa sede, la CEI ha espresso parere negativo sulla pratica n. 4458/95 (modifica prospetti) in quanto le opere modificherebbero il disegno originario della costruzione alterandone sensibilmente le caratteristiche architettoniche, oltre a determinare un negativo impatto ambientale.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 20.04.2011, il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 32 co. 2 l. 47/1985, come modificato dall’art. 39 co. 7 l. 724/1994, nonché dell’art. 35 co. 18 l. 47/1985, atteso che si tratta di ampliamenti modestissimi ed inferiori al 10%; pertanto, si applica ad essi il regime del silenzio assenso di cui all’art. 32 co. 2 e 35 l. 47/1985, e dunque le istanze sono state già accolte; in particolare, l’istanza è del 01.03.1995, l’acquisizione per silentium del parere paesistico è del 28.06.1995 ed il condono s’intende rilasciato in data 28.06.1997; 2) carenza di motivazione, in quanto il parere della CEI è apodittico; è inesistente sia la presunta alterazione delle caratteristiche architettoniche, sia del negativo impatto ambientale; 3) è mancato il nulla osta ambientale reso dall’autorità preposta alla tutela del paesaggio, e non dalla CEI, che è solo un organo consultivo; il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal sindaco, ai sensi della l. 431/1985; e ora dal dirigente; 4) il parere negativo è stato formulato per opere del tutto analoghe a quelle consentite; non si comprende perché le opere in questione determinerebbero un negativo impatto ambientale; 5) violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, attesa l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; 6) incompetenza, atteso che il diniego del condono va adottato non dal dirigente ma dal sindaco ai sensi dell’art. 31 l. 47/1985; 7) il PTP di Posillipo consente espressamente gli interventi a carattere manutentivo, ed in genere di conservazione e di recupero.

In memoria depositata in data 02.07.2010, nonché in memoria depositata in data 09.04.2011, il ricorrente ribadiva quanto affermato nel ricorso e nella perizia di parte,.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

In particolare, è fondato il secondo motivo, in forza del quale il parere della CEI – cui rinvia il provvedimento impugnato – è affetto da carenza di motivazione. Infatti, come già accennato, la CEI ha espresso parere negativo sulla pratica n. 4458/95 (modifica prospetti) in quanto le opere modificherebbero "modificherebbero il disegno originario della costruzione alterandone sensibilmente le caratteristiche architettoniche, oltre a determinare un negativo impatto ambientale".

Tale motivazione, per costante giurisprudenza, è apodittica ed insufficiente ad evidenziare le ragioni per cui l’opera sarebbe incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica.

Non può però ritenersi fondata la prima censura, secondo la quale l’istanza di condono sarebbe da ritenersi già accolta per silenzio assenso: per costante giurisprudenza, "Ai sensi dell’art. 32, l. 28 febbraio 1985 n. 47 l’esistenza di un vincolo paesaggistico esclude la possibilità della formazione del silenzio assenso sulle domande di rilascio di concessione edilizia in sanatoria" (Tar Umbria, I, 2/2010); come pure precisato, "Dal combinato disposto degli art. 35 comma 19 e 32 comma 1 della l. 28/2/1985 n. 47 si evince che, in caso di istanza di sanatoria edilizia per opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, il silenzio assenso per decorso del termine di ventiquattro mesi dall’emissione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo si forma solo nel caso di parere favorevole, e non anche di parere contrario, poiché il rilascio della concessione in sanatoria per abusi in zone vincolate presuppone necessariamente il parere favorevole, e non il parere "sic et simpliciter" della predetta autorità" (Tar Lombardia, Brescia, I, 2459/10).

In conclusione, il provvedimento va annullato, fermo restando il potere dell’Amministrazione di rigettare nuovamente l’istanza, con più approfondita motivazione, specie alla luce delle considerazioni espresse nella perizia di parte.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 3421 dell’anno 2003 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;

2. Condanna il Comune di Napoli a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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