Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 17-05-2011, n. 19300 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’imputato, tramite il difensore ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe lamenta:

– il vizio di carenza di motivazione perchè il giudice non avrebbe esplicitato in modo completo le ragioni per le quali non ricorre una causa di applicazione dell’art. 129 c.p.p..

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente, infatti, non indica quale sia la causa di proscioglimento prevista dall’art. 129 c.p.p., che erroneamente non è stata considerata dal giudice nella decisione impugnata.

Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei requisiti previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c).

Va inoltre aggiunto che:

1) "La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Cass. pen., sez. 1^, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622. 2) "in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo di imputazione) con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti dell’art. 27 Cost." Cass. Pen. Sez. 4^ 13.7.2006 n. 34494 in Ced. Cass. Rv. 234824.

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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