Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 17-05-2011, n. 19279

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.G. è stato giudicato colpevole del reato di cui all’art. 646 c.p., perchè nella sua attività di parcheggiatore abusivo, si impossessava di alcune autovetture di cui si faceva consegnare le chiavi dalle parti offese per la sosta e la custodia, con profitto derivante dal temporaneo uso personale, con l’aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 11, per avere commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera, e conseguentemente condannato con sentenza 6.7.2009 del Tribunale di Napoli, alla pena di anni uno di reclusione e 350,00 Euro di multa.

Tramite il difensore l’imputato proponeva appello chiedendo: 1) la riqualificazione del fatto in furto d’uso di cui all’art. 625 c.p., n. 2; 2) la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena ai minimi edittali e applicazione dei benefici di legge.

All’esito del dibattimento, ai sensi dell’art. 605 c.p.p., la Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame confermando la decisione di primo grado.

Ricorre in questa sede, l’imputato personalmente, richiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e deducendo: 1) erronea qualificazione giuridica del fatto, avendo egli fatto uso momentaneo dei veicoli che i clienti gli mettevano a disposizione.

Il ricorso è infondato. Il reato di cui all’art. 626 c.p., in ognuna delle sue ipotesi impone che sia posta in essere una condotta conforme a quella descritta dall’art. 624 c.p.. La norma si limita pertanto a circoscrivere una fattispecie meno grave di furto, in ragione della particolare "res" sottratta (nn. 2 e 3) o dell’uso momentaneo che è stato fatto. Pertanto la condotta del reo deve attuarsi attraverso l’impossessamento e la sottrazione di una cosa mobile a chi la detiene.

Nel caso in esame, l’imputato, in virtù di accordo pattizio con i singoli proprietari degli autoveicoli, ha conseguito la detenzione qualificata dei veicoli che avrebbe dovuto parcheggiare e custodire, così integrando quella forma di "possesso" legittimo della "res", presupposto del reato di appropriazione indebita ed elemento differenziale rispetto alla condotta propria del delitto di furto che richiede, nel soggetto agente, la mancanza di un previo possesso legittimo della res.

Pertanto la censura formulata dal ricorrente è infondata, non potendo la Corte d’Appello procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto originariamente contestato.

Il ricorso va quindi rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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