T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 18-05-2011, n. 2681 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 4572 dell’anno 1991, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

– di essere proprietaria di un immobile sito in Napoli in via dell’Eremo dei Camaldoli n. 41, per il quale aveva presentato domanda di condono ai sensi della l. 47/1985;

– di aver appreso, in data 15.04.1991, dei provvedimenti in epigrafe, provvedimenti che le sarebbero stati notificati ex art. 143 c.p.c., notifica nulla atteso che la residenza della ricorrente è sempre stata nota.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 01.12.2010, con ordinanza n. 224/2011, veniva disposta un’istruttoria al fine di acquisire gli atti oggetto di impugnativa con la relativa relata di notifica a parte ricorrente, nonché il certificato di residenza storico della ricorrente.

All’udienza del 20.04.2011, il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere, violazione degli artt. 1 e 15 l. 10/1977 e 31 l. 47/1985 atteso che la ricorrente ha presentato domanda di condono; 2) l’Amministrazione non ha indicato l’uso pubblico cui adibire le opere acquisite; 3) manca la comparazione tra interesse pubblico ed interesse privato; 4) carenza di motivazione.

Il ricorso va dichiarato improcedibile.

Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale seguito da questa Sezione, la presentazione dell’istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi – produce l’effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563; sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Liguria, sez. II, 14 dicembre 2000, n. 1310; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340, 11 dicembre 2002, n. 7994, 30 giugno 2003, n. 7902, 22 febbraio 2004, n. 1239, 13 settembre 2004, n. 11983).

Pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio, proposto anteriormente all’istanza di concessione in sanatoria, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, "spostandosi" l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento già adottato, all’eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n.67, Palermo, Sez. II, 16 marzo 2004, n. 499; T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5559, 22 febbraio 2003, n. 1310); in tal caso, l’Amministrazione dovrà emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione di un nuovo termine per adempiere (T.A.R. Lazio, Latina, 28 novembre 2000, n. 826; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 230; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 11 giugno 2002, n. 857; T.A.R. Campania, sez. IV, 26 luglio 2002, n. 4399).

Orbene, siffatti principi possano applicarsi anche nel caso di presentazione di una domanda di condono edilizio, ai sensi dell’art. 31, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fatta eccezione per quelle fattispecie in cui manchino, in modo evidente, i presupposti per l’ammissibilità della domanda medesima.

Nel caso di specie, risultano essere state presentate, relativamente all’immobile in questione, ben quattro domande di condono (pratiche n. 2044/85; n. 3345/5/86; n. 24010/95; n. 21006/95), non ancora decise per l’esistenza del vincolo paesaggistico ambientale.

Dunque, sussistono i presupposti per l’esame, da parte del Comune, della domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente e per l’adozione dei conseguenti atti, eventualmente anche a carattere sanzionatorio, in caso di rigetto dell’istanza; e pertanto, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio..
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Dichiara improcedibile il ricorso n. 4572 dell’anno 1991 per sopravvenuta carenza d’interesse;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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