T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-05-2011, n. 4293 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Dipartimento della Gioventù, attraverso il Fondo delle Politiche Giovanili, ha indetto, in data 30 dicembre 2008, un concorso per la sicurezza stradale, allo scopo di promuovere progetti finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale anche con attività di formazione e con iniziative di sensibilizzazione nei confronti del giovani.

In quanto ONLUS, anche CODACONS presentava domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui sopra, conclusivamente classificandosi al 94° posto della graduatoria con punti 65,5.

Nel soggiungere che sono stati ammessi a finanziamento 16 progetti (il primo dei quali ha ottenuto punti 95,5, mentre il 16° classificato ha conseguito punti 79), contesta parte ricorrente gli esiti della procedura sulla base dei seguenti argomenti di censura:

1) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge 241/1990, e sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità ovvero per travisamento dei fatti e per la palese disparità di trattamento. Illegittimità del provvedimento, per violazione dell’art. 10 del bando di gara, da parte dei verbali n. 1 del 31 luglio 2009, n. 12 del 26 novembre 2009 con l’allegata scheda valutativa e n. 16 del 2 febbraio 2010.

Viene, innanzi tutto, contestata la predeterminazione dei criteri di valutazione dei progetti operata dalla Commissione con carattere integrativo rispetto a quanto previsto dall’art. 10 del bando; assumendosi, in particolare, che sia stato illegittimamente modificato (rispetto alla predetta disposizione di lex specialis) il punteggio massimo relativo:

– al criterio ex art. 10 lett. b) (portato da 25 punti a 30)

– al criterio di cui all’art. 10, lett. c) (portato da 25 punti a 20).

Rileva inoltre parte ricorrente l’assenza di predeterminazione di criteri sulla base dei quali la stessa Commissione ha attributo – nel quadro delle "griglie di valutazione tecnica" – i coefficienti numerici per ciascuno dei progetti presentati.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione analogica del’art. 55 del D.P.R. 554/1999: mancata individuazione dei profili curriculari dei componenti della Commissione preposta alla valutazione del bando di gara, nonché omessa indicazione dei criteri attributivi dei punteggi di cui all’art. 10 del bando di gara.

Ribadisce parte ricorrente che l’attività di valutazione comparativa delle proposte presentate non è stata preceduta dalla doverosa predeterminazione dei criteri di valutazione dei vari profili rilevanti e dalla assegnazione di pesi e punteggi a tali profili: assumendosi, conseguentemente, che tale modus procedendi abbia insanabilmente viziato lo svolgimento procedimentale e, conseguentemente, la conclusiva formazione della graduatoria finale.

Con motivi aggiunti, proposti a seguito del deposito in giudizio di taluni rilievi documentali, in conseguenza dell’adempimento, da parte dell’intimata Amministrazione, dell’ordine istruttorio di cui all’ordinanza 17 giugno 2010 n. 953, parte ricorrente articolava i seguenti motivi aggiunti:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 10 del bando di gara di cui al presente ricorso, nonché degli artt. 3 commi 1 e 2, e 12 della legge 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, difetto istruttorio, assenza dei presupposti di fatto e di diritto e per irragionevolezza dell’aggiudicazione. Mancata predeterminazione di criteri esaustivi. Non riconducibilità agli obiettivi del bando ed assenza del requisito della dimensione di alcuni progetti.

Il procedimento di comparazione dei progetti presentati avrebbe consumato, secondo la prospettazione di parte ricorrente, una violazione dei criteri fissati nel bando di gara, pervenendosi all’attribuzione di punteggi illegittimi.

Taluni dei progetti classificatisi in posizione poziore rispetto a quella riconosciuta al progetto di CODACONS rivelerebbero insufficienze di carattere dimensionale, dimostrandosi inidonei al raggiungimento dello scopo prefissato dal bando anche in ragione dell’inadeguato sviluppo territoriale e della carenza di altri requisiti parimenti richiesti dal bando in capo ai soggetti che li hanno presentati.

Nello stesso mezzo di tutela, CODACONS procede all’esame analitico dei progetti proposti da taluni dei partecipanti, evidenziando come la relativa valutazione sia inficiata in relazione all’asserita violazione, ad opera dell’organo di gara, dei parametri e dei criteri (ma, ancor prima, delle finalità) di cui alla lex specialis.

2) Violazione dell’art. 7 del bando di "concorso sicurezza stradale": mancato possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l’ammissione ai contributi pubblici per la Società cooperativa "La Ginestra".

Tale Società, secondo quanto dalla ricorrente appurato, non sarebbe – né sarebbe in precedenza stata – iscritta nel Registro delle Associazioni di volontariato della Regione Campania: per l’effetto assumendosi la carenza, in capo ad essa, di un requisito prescritto dall’art. 7 del bando per l’accesso alla procedura selettiva.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del gravame; ed ha, quanto al merito delle dedotte censure, analiticamente controdedotto, conclusivamente invocando la reiezione dell’impugnativa.

Conclusioni omogenee sono state rassegnate dalle altre parti costituitesi in giudizio (come sopra individuate), le quali hanno, sia pure con diversificata articolazione argomentativa, parimenti sostenuto l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 20 aprile 2011.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente osservato come talune della parti costituitesi in giudizio – pure in difetto di evocazione ad opera di CODACONS – abbiano eccepito l’inammissibilità del gravame, in quanto non notificato:

– all’intera platea dei concorrenti utilmente graduatisi in esito allo svolgimento delle operazioni di selezione dei progetti presentati (in numero di 16);

– e, ulteriormente, nei confronti di tutti gli aspiranti collocatisi in graduatoria in posizione poziore rispetto a quella conseguita dall’odierna ricorrente (la quale, in ragione di punti 65,5, si è inserita al 94° posto).

L’eccezione in discorso (proposta da I.C.S. Associati, con controricorso depositato in giudizio il 26 ottobre 2010; da Agenzia per lo sviluppo e l’innovazione – ONLUS, con memoria di costituzione depositata il 27 ottobre 2010; da Associazione culturale H. con memoria di costituzione depositata il 21 marzo 2011; da C. – Società cooperativa sociale a r.l., con memoria difensiva depositata in giudizio il 18 marzo 2011) va disattesa.

Nella vigenza dell’art. 21, comma 1, della legge 1034/1071, l’ammissibilità del gravame transitava attraverso la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio nei confronti (oltre che dell’Autorità emanante, anche) di almeno taluno dei controinteressati "ai quali l’atto direttamente si riferisce", "salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale".

Nell’osservare come il contenuto della suddetta disposizione (ratione temporis operante quanto alla presente controversia) sia, ora, confermato dal comma 2 dell’art. 41 c.p.a. (a tenore del quale, "qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso", salva l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del comma 1 del successivo art. 49, "quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati", deve quindi escludersi la fondatezza del rilievo di inammissibilità del gravame di cui sopra.

2. Né, tanto meno, può condurre all’immediata adozione di una pronunzia in rito l’eccezione formulata dalla difesa erariale (memoria depositata il 12 giugno 2010) circa l’inidoneità del primo motivo di ricorso a consentire un’utile graduazione del ricorrente, in quanto la prova di resistenza esplicitata nel suindicato atto difensivo dimostra che CODACONS (quand’anche venisse giudicata illegittima la diversa articolazione dei punteggi di cui ai criteri ex art. 10, lett. b) e c) del bando, portati dalla Commissione, rispettivamente, da punti 25 punti a punti 30 e da punti 25 a punti 20) non si sarebbe, comunque, classificato entro il 16° posto.

In disparte la concludenza argomentativa di quanto come sopra sostenuto dall’Avvocatura Generale dello Stato, va osservato come le altre censure proposte dalla ricorrente – omessa predeterminazione dei criteri di valutazione e/o violazione dei criteri indicati nella lex specialis – ove riconosciute fondate, sono ex se suscettibili di determinare un annullamento in parte qua della procedura o, addirittura, dell’intero complesso di atti preordinati alla ponderazione delle posizioni degli aspiranti: in proposito dovendosi dare atto:

– non soltanto dell’immanenza ed attualità dell’interesse alla disamina dei relativi argomenti di doglianza

– ma anche della piena tutelabilità della posizione da CODACONS fatta valere in giudizio, quand’anche ai soli fini della strumentalità dell’interesse dalla parte ricorrente dedotto.

3. Ciò osservato, la disamina dei contenuti dell’atto introduttivo, così come dei motivi aggiunti da CODACONS successivamente proposti, impone il previo completamento del contraddittorio processuale, alla stregua della incompleta evocazione di tutte le parti necessarie del giudizio.

Queste ultime, alla stregua (proprio) del contenuto delle esplicitate doglianze (come si è visto, potenzialmente suscettibili di condurre ad una diversificata attribuzione di tutti i punteggi poi refluiti nella graduazione degli aspiranti), vanno individuate in tutti i soggetti graduatisi in posizione poziore rispetto all’odierna ricorrente: a proposito dei quali va, con ogni evidenza, predicata la presenza di un interesse all’evocazione processuale al fine di contrastare una pretesa che, ove accolta, potrebbe determinare una migliore collocazione in graduatoria di CODACONS con accessiva, quanto diretta, postergazione di taluno dei concorrenti allo stato a quest’ultimo anteposti.

Non può quindi esimersi il Collegio, alla stregua di quanto previsto dal citato comma 1 dell’art. 49 c.p.a., dal disporre l’integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti i soggetti posizionati in graduatoria in posizione poziore rispetto a quella riconosciuta a CODACONS; non ostando a tale valutata esigenza di completamento della platea dei controinteressati la previsione di cui al successivo comma 2 dello stesso art. 49, che preclude l’adozione dell’ordine di integrazione del contraddittorio nel solo caso (invero, non riscontrabile quanto alla presente vicenda processuale) in cui "il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato".

4. Ribadite le condotte considerazioni, dispone il Collegio che, con riferimento alle parti come sopra individuate, il ricorrente CODACONS proceda all’integrazione del contraddittorio processuale mediante notificazione dell’atto introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti successivamente proposti, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

A fronte della richiesta avanzata dalla parte ricorrente – ed assunta al verbale dell’odierna pubblica udienza di trattazione della controversia – dispone il Collegio, in ragione dell’elevato numero delle parti controinteressate suscettibili di essere interessate dall’integrazione del contraddittorio processuale come sopra disposto, che la notificazione degli atti di cui sopra avvenga a mezzo di pubblici proclami, da effettuarsi (senza indicazione nominativa delle singole parti necessarie del giudizio, come sopra individuabili) mediante pubblicazione di estratto del ricorso e dei motivi aggiunti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel termine sopra indicato, con deposito presso la Segreteria della Sezione della prova dell’avvenuto perfezionamento del predetto adempimento notiziale nei 30 (trenta) giorni successivi.

Rimane riservata all’ulteriore delibazione della controversia – ai fini della quale viene fin da ora fissata la pubblica udienza del 9 novembre 2011 – ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), parzialmente ed interlocutoriamente pronunziando in ordine al ricorso indicato in epigrafe, così DISPONE:

– RESPINGE l’eccezione di inammissibilità del gravame, formulata da taluna delle parti costituitesi in giudizio, ai sensi di cui al punto 1. della motivazione;

– ORDINA al ricorrente CODACONS – Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori di provvedere, entro il termine e con le modalità di cui al punto 4. della motivazione, all’integrazione del contraddittorio processuale mediante notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti successivamente proposti nei confronti delle parti in motivazione indicate al punto 3;

– DIFFERISCE l’ulteriore trattazione della controversia alla pubblica udienza del 9 novembre 2001.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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