Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-09-2011, n. 18949 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’appello di B.A. M., ha accertato che quest’ultima dal 1983 al 1996 aveva svolto attività di lavoro subordinato in favore dell’Università Agraria di Gallicano nel Lazio, rigettando la tesi dell’Università Agraria, secondo la quale si era trattato di prestazioni rese in regime di autonomia.

La Corte territoriale ha escluso la possibilità di dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro con l’Università, per la natura pubblica di questa, ha richiamato l’art. 2126 c.c. ed ha condannato l’Università al pagamento di una determinata somma per tredicesima e quattordicesima mensilità in favore della B..

La Corte ha anzitutto messo in rilievo la circostanza che la B. era stata all’inizio assunta con contratti di lavoro subordinato a termine, costantemente rinnovati, e che la sua attività era rimasta invariata anche quando tali contratti erano stati sostituiti con contratti di lavoro autonomo. Il giudice di merito riferisce poi che in base alle prove era emerso come la B. avesse svolto un’attività di tipo continuativo, soggetta ad orario, compensata con retribuzione fissa mensile ed indipendente dal compimento di uno specifico "opus", e come essa fosse stata indiscutibilmente inserita nelle strutture amministrative dell’Università, visto che era l’unica persona ad occuparsi del settore amministrativo.

L’Università Agraria di Gallicano nel Lazio chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi.

B.A.M. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione e con falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., errato nella determinazione ed applicazione dei criteri generali ed astratti alla stregua dei quali i rapporti di lavoro subordinato si distinguono da quelli di lavoro autonomo traendo il convincimento in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro non dal positivo accertamento della subordinazione e cioè nel rinvenimento di una soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, ma da elementi accessori e costituenti mero criterio di supporto quale lo svolgimento di un’attività di tipo continuativo, assertivamente soggetta ad orario di lavoro e compensata con retribuzione fissa mensile, nonchè l’inserzione nella struttura organizzativa dell’ente, argomentata in base all’unico rilievo che la B. era l’unica ad occuparsi del settore amministrativo.

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere con omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, trascurato di verificare, dinanzi ad indici assertivamente probatori ma di per sè non conclusivi della subordinazione, le ragioni per le quali gli stessi indici non fossero invece espressione di un differente tipo di rapporto di lavoro, nel caso di specie autonomo.

I due motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

Dalla sia pur succinta motivazione della sentenza emergono dati che i due motivi di ricorso, in definitiva, trascurano e che invece giustificano ampiamente il riconoscimento della subordinazione lavorativa.

La Corte di merito ha infatti sottolineato come il periodo lavorativo controverso fosse stato preceduto da periodi nei quali il rapporto di lavoro era stato regolato sulla base di contratti di lavoro subordinato a termine e come non vi fosse alcuna diversità nelle modalità di svolgimento dell’attività della B. fra il periodo in cui questa lavorava sulla base dei contratti di lavoro subordinato e quello successivo segnato dalla stipulazione di contratti formalmente qualificati come autonomi.

Questa affermazione contro la quale non vi sono censure decisive sarebbe già sufficiente a giustificare la conclusione raggiunta dalla Corte. Ma quest’ultima ha ulteriormente corroborato la sua decisione mettendo in sostanza in luce, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, proprio il nucleo essenziale della subordinazione che consiste nell’inserimento nella organizzazione del datore di lavoro. In tale contesto, il rilievo dato dalla sentenza alla continuatività del rapporto, alla soggezione ad orario lavorativo ed al compenso fisso mensile, accompagnato peraltro talvolta da una erogazione tipica del lavoro subordinato quale lo straordinario, assume valore confermativo degli altri dati, e non implica pertanto alcuna confusione tra criteri principali e criteri sussidiari di determinazione della natura del rapporto.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese.
P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 20,00 ad Euro 3000,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *