Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-02-2011) 17-05-2011, n. 19338

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale di Venezia ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Portogruaro del 7 dicembre 2009, che aveva dichiarato non doversi procedere contro I.R. in ordine ai reati di ingiurie e minacce in danno di T.M.A., ritenendo che la mancata comparizione della predetta all’udienza ad onta di avviso in ordine al significato che sarebbe stato attribuito alla sua assenza, costituisse rimessione tacita della querela. Deduce il ricorrente l’erroneità della decisione alla stregua della ormai costante giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso è fondato, atteso che come hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 46088 – Viele – del 30 ottobre 2008, che costituisce orientamento ormai consolidato, ai sensi dell’art. 152 cod. pen. solo la remissione extraprocessuale può essere tacita, mentre in corso di dibattimento, come nel caso di specie, la remissione della querela può essere solo espressa.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di Pace di Portogruaro.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Portogruaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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