T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 18-05-2011, n. 4307 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a verbale d’udienza;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 15 luglio 2010 i signori nominati in epigrafe hanno chiesto la declaratoria del loro diritto a vedersi corrispondere quanto spettante a titolo di buoni pasto giornalieri per ogni giorno di rientro pomeridiano e la condanna dell’Amministrazione intimata a corrispondere a ciascuno le somme dovute, comprensive di rivalutazione e interessi legali.

Hanno dedotto, tra l’altro difetto di istruttoria, nonché difetto di motivazione e cattivo esercizio del potere.

Sulla fondatezza di tale censura si è incentrata l’Ordinanza cautelare n. 3541 del 29 luglio 2010 con la quale la Sezione ha sospeso le note degli uffici tecnico gestionali sull’argomento, al fine di una nuova e puntuale istruttoria da parte dell’Amministrazione resistente, da svolgersi per stabilire se la collocazione degli esercizi di recente convenzionati alla fine dell’erogazione dei "pasti" fosse tale da non consentirne l’effettiva fruizione in ragione del ridotto arco temporale a disposizione.

Tale Ordinanza è stata notificata al Ministero dell’Interno in data 56 novembre 2010, assieme ad un atto di invito.

Non è seguito il richiesto adempimento. Pertanto, in data 18 dicembre 2010 è stata notificata all’Amministrazione resistente istanza di esecuzione della predetta misura cautelare ex art. 59 cpa e successivamente (28 dicembre 2010) la predetta istanza è stata depositata presso questa Sezione.

Si è costituito in giudizio l’Amministrazione intimata che ha dedotto

l’infondatezza del gravame nel merito.

Così precisata la questione il Collegio ritiene sussistenti le ragioni per la nomina di un Commissario ad acta che dovrà essere indicato dal Capo Dipartimento delle Libertà Civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.

Quest’ultimo provvederà all’istruttoria prevista, consistente nell’accertamento della distanza degli esercizi presso i quali è possibile consumare i pasti dalla sede di lavoro e i tempi di percorrenza, entro trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o pubblicazione della presente ordinanza ove anteriore.

Le spese di lite vengono liquidate in Euro 1.000,00 e poste a carico dell’Amministrazione soccombente che provvederà anche a corrispondere il compenso del commissario ad acta da definirsi al momento della relazione conclusiva sull’attività svolta, presentata dal medesimo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione I ter

ORDINA

al Capo del Dipartimento della Libertà Civile e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno di designare un funzionario, quale commissario ad acta, per lo svolgimento dell’attività istruttoria indicata in motivazione che dovrà essere effettuata entro i 45 giorni dalla notificazione o comunicazione ove anteriore, della presente sentenza.

Rinvia la determinazione del compenso di detto Commissario alla conclusione dell’attività istruttoria disponendo fin d’ora che tale somma graverà sul Ministero dell’Interno.

Condanna al pagamento delle spese di lite così come liquidate in motivazione in favore dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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