T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-05-2011, n. 4305 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

i ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale n. 718 del 4.5.2010 prot. n. CE/27730 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione, in assenza di titolo edilizio, di un locale avente dimensioni di mt. 5,80 x 2,40, destinato a ricovero caldaia e a deposito attrezzi, e di un muro divisorio di mt. 4,70 di lunghezza x 1,90 di altezza;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con due censure (con il terzo motivo è stata evidenziata la mera sussistenza del danno), connesse tra loro, i ricorrenti prospettano la risalenza delle opere a data antecedente al 1967 quale causa ostativa della demolizione anche in relazione alla dedotta estinzione, per il decorso del tempo, del potere sanzionatorio esercitato dal Comune;

Considerato che i motivi in esame sono infondati in quanto la dedotta risalenza delle opere a data antecedente al 1967 non esonera le stesse dalla necessità di idoneo titolo edilizio abilitativo (nella fattispecie: licenza edilizia ex art. 31 l. n. 1150/42);

Rilevato, poi, che l’illecito edilizio ha carattere permanente con conseguente imprescrittibilità del potere sanzionatorio esercitato dal Comune nella fattispecie (Cons. Stato sez. V n. 1900/06; TAR Campania – Napoli n. 17176/10; TAR Lombardia – Milano n. 1261/08);

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la peculiarità fattuale della vicenda giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104710 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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