Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-02-2011) 17-05-2011, n. 19336 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.P. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado in ordine ai delitti di bancarotta patrimoniale e documentale, secondo l’ipotesi di accusa da lui consumati nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della Srl S.I.L.V., dichiarata fallita l’ (OMISSIS).

Deduce l’erroneità della mancata declaratoria anche nei suoi confronti della prescrizione già dichiarata per i coimputati, che la corte territoriale aveva omesso per la rilevante gravita del danno patrimoniale, a suo avviso apoditticamente ritenuta senza adeguata disamina del fatto.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che la corte territoriale ha correttamente osservato come l’imputato avesse distratto somme per l’ammontare di circa L. un miliardo, in un momento in cui la situazione patrimoniale della società era già compromessa. Sostiene sul punto il ricorrente che la gravita del danno non andrebbe desunta dall’entità del passivo fallimentare, bensì dal pregiudizio patito dai creditori "collettivamente e singolarmente considerati".

La censura è generica perchè, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine all’esattezza dell’assunto, era onere del ricorrente specificare quale a suo avviso fosse il pregiudizio patito da ciascuno dei creditori e da tutti collettivamente, indicando per quali somme ciascuno di loro fosse stato ammesso al passivo, ed eventualmente per quali somme le pretese creditorie fossero rimaste incapienti.

La generica enunciazione, del tutto svincolata dal merito, di un principio di diritto peraltro non condivisibile, non vale a revocare in dubbio la correttezza della sentenza impugnata.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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