Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-09-2011, n. 18944 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

orso.
Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1307/06, depositata il 26 ottobre 2006, accoglieva l’impugnazione proposta dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, nei confronti di M.M., avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 7 dicembre 2005 e per l’effetto in riforma dell’appellata sentenza, rigettava la domanda proposta dal M..

2. Quest’ultimo aveva adito il Tribunale per sentire riconosciuta, in sede di inquadramento del personale ATA trasferito dagli enti locali al comparto scuola l’anzianità di servizio maturata, a fini economici e di merito.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il M., nei confronti dell’Amministrazione della pubblica istruzione, prospettando due motivi di ricorso.

4. Non si è costituita l’Amministrazione.

4. Il M. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Va rilevato che il M. provvedeva a notificare il ricorso all’Amministrazione, in persona del Ministro in carica, presso l’Avvocatura generale dello Stato, con spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento, nonchè all’Avvocatura distrettuale dello Stato, mediante consegna all’impiegato addetto alla ricezione degli atti.

L’avviso di ricevimento della notificazione all’Amministrazione presso l’Avvocatura generale dello Stato, non è stato prodotto in atti. A ciò consegue l’inammissibilità del ricorso. Ed infatti, in primo luogo va osservato che, in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., è nulla la notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato. In secondo luogo che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., sentenza n. 13639 del 2010), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di casszione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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