Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-02-2011) 17-05-2011, n. 19335

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-Con sentenza della Corte di Appello di Perugia del 9 luglio 2008, confermativa di quella della Corte di Assise di Macerata pronunciata in esito a giudizio abbreviato il 18 luglio 2007, L.R.G. veniva ritenuto responsabile dell’omicidio premeditato di M. R., consumato con modalità efferate, nonchè dei reati di porto di coltello, vilipendio di cadavere aggravato ai sensi dell’art. 410, comma 2 e dal nesso teleologico con l’omicidio, occultamento di cadavere, incendio della propria auto aggravato dal nesso teleologico con l’omicidio, simulazione del furto della propria autovettura.

Questa Corte annullava con rinvio la sentenza su tre punti: la ritenuta sussistenza della premeditazione; il diniego dell’attenuante della provocazione; il diniego di circostanze attenuanti generiche, rilevando che sulle suddette questioni la corte territoriale non aveva dato adeguata motivazione; affidava perciò ad altra sezione di quella stessa corte territoriale il mandato di provvedere a nuovo esame dei suddetti punti.

Con sentenza del 30 settembre 2009 il giudice del rinvio escludeva la premeditazione, ma confermava l’insussistenza dell’attenuante della provocazione e confermava il diniego delle attenuanti generiche.

Secondo la ricostruzione, ormai pacifica, del fatto, l’imputato e la vittima si contendevano la stessa donna, l’ucraina S.T., badante della madre del M.; la giovane era fidanzata con il L.R., ma il M. se ne era invaghito, suscitando la gelosia ed il risentimento dell’imputato.

La mattina del giorno del delitto l’imputato, che la sera prima era stato edotto dalla S. della circostanza che il M. l’indomani mattina sarebbe partito per tornare in (OMISSIS), dove lavorava, aveva raggiunto l’abitazione dell’antagonista armato di coltello, e lo aveva fermato mentre alla guida della sua Mercedes stava partendo.

Salito a bordo della vettura, aveva ingaggiato con lui un acceso diverbio, nel corso del quale l’aveva accoltellato all’addome, attingendolo al fegato.

Il M. era sceso dall’auto comprimendosi il ventre e gridando per cercare aiuto, ma il L.R. si era posto alla guida dell’auto, dicendo agli astanti che avrebbe condotto il ferito in ospedale;

aveva raggiunto invece il proprio garage, nel quale aveva chiuso la vettura dopo aver posto nel bagagliaio l’antagonista, che, ancorchè ferito, era ancora vivo.

Dopo alcune ore, trasferito il corpo del M. dal portabagagli della Mercedes a quello della sua auto, era di nuovo uscito con la Mercedes, dandola alle fiamme.

Con la sua vettura aveva poi raggiunto la località (OMISSIS), ove, scaricato dal bagagliaio il corpo dell’antagonista, che era ancora vivo, gli aveva sferrato una seconda fatale coltellata al cuore.

Aveva poi maciullato il volto della vittima con strumento contundente al fine di impedirne l’identificazione, tentando di dare alle fiamme quel corpo agonizzante.

Infine, constatato che la sua auto si era impantanata, ne aveva denunciato il furto.

Attesa la suddetta ricostruzione dei fatti, la corte territoriale aveva escluso la premeditazione facendo proprie le perplessità manifestate da questa Corte, ma aveva ritenuto insussistente la provocazione, atteso lo sviluppo nel tempo detrazione omicidiaria, confermando il diniego delle attenuanti generiche.

Avverso detta sentenza propone ricorso il L.R. tramite difensore di fiducia, deducendo che la corte territoriale aveva disatteso la regola di giudizio dettata da questa Corte, trascurando di considerare che il movente dell’omicidio era prettamente passionale, e costituiva la scaturigine del rancore accumulato nel tempo dal L. R. nei confronti del M., e ciò stesso ad avviso del ricorrente avrebbe dovuto far ritenere sussistente l’attenuante della provocazione.

Non adeguatamente motivato era infine, ad avviso del ricorrente, il diniego delle attenuanti generiche.

Nell’interesse delle parti civili C.F., M.C. e M.M. è stata depositata memoria difensiva con cui si contesta la fondatezza dell’avverso ricorso.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento.

La sentenza impugnata ha dato infatti adeguata contezza delle ragioni della decisione, rilevando l’impossibilità di ravvisare l’attenuante della provocazione, sia perchè corteggiare una donna che ha già un rapporto affettivo con altro uomo, non può costituire "fatto ingiusto" nei confronti di quest’ultimo, trattandosi di comportamento che rientra nella normale esplicazione della libertà sentimentale e sessuale degli individui, come ha correttamente osservato la corte territoriale, sia perchè al più la provocazione potrebbe ravvisarsi con riferimento alla prima coltellata, quella vibrata nell’auto, ma certamente non alla seconda, che fu quella mortale e fu inferta alla distanza di circa dieci ore dalla prima, il che dimostra come l’agente, anche a voler supporre che il primo fendente sia stato vibrato nello stato d’ira indotto da un comportamento asseritamene (secondo l’imputato) arrogante ed indisponente del povero M., abbia vibrato la seconda coltellata quando ira e rabbia dovevano ritenersi ormai spente, dieci ore dopo, quando doveva prevalere la pietà per un uomo ferito che aveva necessità di soccorso, e fu invece finito con lucida e raccapricciante determinazione.

Del resto calzante è l’osservazione della corte territoriale, secondo la quale il L.R. non aveva bisogno di affrontare il rivale, che stava partendo, ed aveva cercato invece il confronto conclusosi tragicamente.

Analoghe considerazioni hanno indotto la corte territoriale a non riconoscere circostanze attenuanti generiche, avendo espresso rimputato non comune capacità criminale ed un indice di ferocia sconcertante, come bene e chiaramente ha argomentato la corte del merito.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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